Art. 58
              Fondo nazionale per le politiche migratorie

    1.  Il  Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto
  adottato  di  concerto  con  i  Ministri interessati secondo quanto
  disposto  dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997,
  n.  449,  e  dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31
  marzo  1998,  n.  112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo
  nazionale  per  le  politiche migratorie di cui all'articolo 45 del
  testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
  a) una  quota  pari  all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo e'
     destinata  ad  interventi  annuali  e pluriennali attivati dalle
     regioni  e  dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche'
     dagli  enti  locali,  per straordinarie esigenze di integrazione
     sociale determinate dall'afflusso di immigrati:
  b) una  quota  pari  al  20%  dei  finanziamenti  e'  destinata  ad
     interventi  di carattere statale comprese le spese relative agli
     interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
    2.  Le  somme  stanziate  dall'articolo  18  del  testo unico per
  interventi  di  protezione  sociale  confluiscono  nel Fondo di cui
  all'articolo  59,  comma  44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
  per  essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari
  opportunita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con
  decreto  del  Ministero  per  la  solidarieta' sociale. adottato di
  concerto  con  i  Ministri  interessati,  secondo  quanto  previsto
  dall'articolo   59,  comma  46,  della  predetta  legge  n.  449  e
  dall'articolo  129,  comma  1,  lettera  e),  del  predetto decreto
  legislativo n. 112 del 1998.
    3.  Le  regioni  possono  impiegare  una quota delle risorse loro
  attribuite  ai  sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione
  di   programmi   interregionali  di  formazione  e  di  scambio  di
  esperienze   in   materia   di  servizi  per  l'integrazione  degli
  immigrati.
    4.  Le  risorse  attribuite  alle  regioni  ai sensi del comma 1,
  lettera  a),  costituiscono  quote di cofinanziamento dei programmi
  regionali  relativi  ad  interventi nell'ambito delle politiche per
  l'immigrazione.  A  tal  fine  le regioni partecipano con risorse a
  carico  dei  propri  bilanci per una quota non inferiore al 20% del
  totale  di  ciascun  programma.  Le risorse attribuite alle regioni
  possono   altresi'   essere  utilizzate  come  quota  nazionale  di
  cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.
    5.  Il  decreto  di  ripartizione  di cui al comma 1 tiene conto,
  sulla   base   dei   dati   rilevati  dall'ISTAT  e  dal  Ministero
  dell'interno:
  a) della presenza degli immigrati sul territorio;
  b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del
     rapporto tra immigrati e popolazione locale;
  c) delle  situazioni  di  particolare  disagio  nelle aree urbane e
     della condizione socioeconomica delle aree di riferimento.
    6.   Per  la  realizzazione  della  base  informativa  statistica
  necessaria  alla  predisposizione del decreto di cui al comma 1, il
  Ministero   dell'interno  trasmette  all'ISTAT,  secondo  modalita'
  concordate  e  nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
  successive   modificazioni   e  integrazioni,  le  informazioni  di
  interesse  statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri
  archivi   automatizzati,   incluse  quelle  relative  ai  minorenni
  registrati  sul  permesso  di  soggiorno  o  carta di soggiorno dei
  genitori.
    7.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 tiene altresi' conto delle
  priorita'  di intervento e delle linee guida indicate nel documento
  programmatico  relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e degli
  stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma
  1, del testo unico.
    8.  I  programmi  annuali e pluriennali predisposti dalle regioni
  sono Finalizzati allo svolgimento di attivita' volte a:
  a) favorire  il  riconoscimento  e  l'esercizio,  in  condizione di
     parita' con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle
     persone immigrate;
  b) promuovere  l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso
     al  lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni
     scolastiche;
  c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla
     razza,  il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o
     religiosa;
  d) tutelare  l'identita'  culturale,  religiosa e linguistica degli
     stranieri;
  e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
    9.  Il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  predispone, con
  proprio  decreto,  sentita  la  conferenza  Unificata,  un apposito
  modello  uniforme  per  la  comunicazione  dei  dati  statistici  e
  socioeconomici  e  degli  altri  parametri  necessari ai fini della
  redazione  dei  programmi  regionali  e  statali  che devono essere
  trasmessi   al   Dipartimento  per  gli  affari  sociali  ai  sensi
  dell'articolo  59,  comma  1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la
  presentazione  della  relazione  annuale ai sensi dell'articolo 59,
  comma 5) e dell'articolo 60, comma 4.
 
          Note all'art. 58:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 59, commi 44 e 46, della
          legge  27  dicembre  1997, n. 449 (per l'argomento v. nelle
          note all'art. 44):
          "Art. 59. - 1-43. (Omissis).
          44.  Presso  la  Presidenza  dcl  Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000".
          45. (Omissis).
          46.  A  decorrere  dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
          per  gli  interventi  disciplinati  dalla legge 19 novembre
          1987,  n.  476,  dalla  legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla
          legge  11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992,
          n.  104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28
          agosto  1997,  n.  285,  e  dal  testo  unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,  sono  destinati  al  Fondo  di  cui  al  comma 44. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  d'intesa con le amministrazioni interessate, e'
          autorizzato  ad  apportare  nell'anno 1998 le variazioni di
          bilancio  occorrenti  per  la  destinazione  al Fondo degli
          stanziamenti  di  cui al presente comma. Il Ministro per la
          solidarieta'  sociale  ripartisce  annualmente  con proprio
          decreto,  sentiti  i  Ministri  interessatie  la Conferenza
          unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  le  complessive  risorse  finanziarie  confluite  nel
          Fondo.  Sulla  base di tale riparto il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della programmazione economica apporta le
          occorrenti  variazioni  di bilancio". - Si riporta il testo
          degli articoli 129, comma 1, lettera e) e 133, comma 3, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi, dello Stato alle regioni
          e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
          marzo 1997, n. 59):
          "Art.  129,  comma  1.  Ai sensi dell'art. 1 della legge 15
          marzo  1997,  n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti
          funzioni:
          a)-d) (Omissis);
          e)  la determinazione dei criteri per la ripartizione delle
          risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali
          secondo  le  modalita'  di cui all'art. 59, comma 46, della
          legge  27  dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.
          133, comma 4, del presente decreto legislativo".
          "Art.  133 (Fondo nazionale per le politiche sociali). 1-2.
          (Omissis).
          3.  In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto
          dall'art.  59,  comma  46, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  sono  destinati  al  Fondo nazionale per le politiche
          sociali   gli  stanziamenti  previsti  per  gli  interventi
          disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e quelli
          del  Fondo  nazionale  per  le  politiche migratorie di cui
          all'art.  43  della  legge  6  marzo 1998, n. 40". - Per il
          testo  dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286  (per  l'argomento v. nelle note alle premesse), v.
          nelle  note all'art. 25. - Per il testo degli articoli 18 e
          20  del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286 (per
          l'argomento  v.  nelle  note  alle premesse), v. nelle note
          all'art.  9.  -  Per  il  testo  dell'art.  46  del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52. - Per
          l'argomento  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. nelle
          note  all'art.  15. - Per il testo dell'art. 3, comma 1 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.