Art. 58 Fondo nazionale per le politiche migratorie 1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali: a) una quota pari all'80% dei Finanziamenti dell'intero Fondo e' destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati: b) una quota pari al 20% dei finanziamenti e' destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico. 2. Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministero per la solidarieta' sociale. adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati. 4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresi' essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari. 5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: a) della presenza degli immigrati sul territorio; b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale; c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socioeconomica delle aree di riferimento. 6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalita' concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. 7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresi' conto delle priorita' di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. 8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono Finalizzati allo svolgimento di attivita' volte a: a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parita' con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e) consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine. 9. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone, con proprio decreto, sentita la conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socioeconomici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5) e dell'articolo 60, comma 4.
Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'art. 59, commi 44 e 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (per l'argomento v. nelle note all'art. 44): "Art. 59. - 1-43. (Omissis). 44. Presso la Presidenza dcl Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000". 45. (Omissis). 46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessatie la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo degli articoli 129, comma 1, lettera e) e 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi, dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 129, comma 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a)-d) (Omissis); e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 133, comma 4, del presente decreto legislativo". "Art. 133 (Fondo nazionale per le politiche sociali). 1-2. (Omissis). 3. In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40". - Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 25. - Per il testo degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52. - Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675, v. nelle note all'art. 15. - Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.