Art. 59
           Attivita' delle regioni e delle province autonome

    1.  Entro  sei  mesi  dalla data di pubblicazione del decreto del
  Ministro  per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 58, comma
  1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base
  delle  risorse  del  Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al
  Dipartimento  per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
  dei  Ministri  i  programmi  annuali  o pluriennali, comunque della
  durata  massima  di  tre anni, che intendono realizzare nell'ambito
  delle  politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi
  e'  condizione  essenziale  per  la  erogazione  del  finanziamento
  annuale.
    2.  Per  favorire  l'elaborazione dei piani territoriali anche ai
  fini  dell'armonizzazione  con  i piani di intervento nazionale, il
  Ministro  per  la  solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza
  Unificata,   adotta   con   proprio  decreto  linee  guida  per  la
  predisposizione dei programmi regionali.
    3.  I  programmi  regionali  indicano  i criteri per l'attuazione
  delle  politiche  di  integrazione  degli  stranieri  ed  i compiti
  attribuiti  ai  comuni  quali  soggetti preposti all'erogazione dei
  servizi  sociali  ai  sensi dell'articolo 131. comma 2, del decreto
  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono
  accordi  di  programma  con  gli  enti  locali  che  indichino  gli
  obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalita'
  e  i  tempi  di  realizzazione,  i  costi e le risorse impegnate, i
  risultati  perseguiti,  i  poteri  sostitutivi in caso di ritardi e
  inadempienze.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
  dell'attuazione  dei  propri  programmi,  possono  avvalersi  della
  partecipazione    delle   associazioni   di   stranieri   e   delle
  organizzazioni  stabilmente  operanti  in  loro favore iscritte nel
  registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
    5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro un
  anno  dalla  data  di  erogazione  del finanziamento presentano una
  relazione  al  Ministro  per la solidarieta' sociale sullo stato di
  attuazione  degli  interventi  previsti  nei  programmi, sulla loro
  efficacia,  sul  loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e
  sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli
  stranieri   sul   territorio.   Nello  stato  di  attuazione  degli
  interventi  deve  essere  specificato anche il grado di avanzamento
  dei  programmi  in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
  passivi desunti dai rispettivi bilanci.
    6.  Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
  non   adempiano   nei  termini  all'obbligo  di  comunicazione  dei
  programmi  che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla
  data  di  erogazione  dei  finanziamenti,  non  abbiano  provveduto
  all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro
  per  la  solidarieta'  sociale,  sentita  la  Conferenza Unificata,
  provvede  alla  revoca  del finanziamento e alla ridestinazione dei
  fondi alle regioni e alle province autonome.
    7.  L'obbligo  di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e
  quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di
  cofinanziamento  previste  a carico delle regioni dall'articolo 58,
  comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti
  previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata
  in vigore del presente regolamento
 
          Nota all'art. 59:
          -  Si  riporta il testo dell'art. 131, comma 2, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per l'argomento v. nelle
          note all'art. 58):
          "2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai
          comuni,  che  le  esercitano  anche attraverso le comunita'
          montane,  i  compiti  di  erogazione  dei  servizi  e delle
          prestazioni  sociali,  nonche' i compiti di progettazione e
          di  realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con
          il concorso delle province".