Art. 7 
                 Ingresso nel territorio dello Stato 
 
  1. L'ingresso nel territorio dello Stato  e'  comunque  subordinato
alla  effettuazione  dei  controlli  di  frontiera,  compresi  quelli
richiesti   in   attuazione   della   Convenzione   di   applicazione
dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a  quelli  sanitari
previsti  dalla  normativa   vigente   in   materia   di   profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla  prassi  internazionale
in materia trasporti marittimi o aerei  si  osservano  le  istruzioni
specificamente disposte. 
  2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di  frontiera
di apporre sul passaporto il timbro di  ingresso,  con  l'indicazione
della data. 
  3.  Nei  casi  di  forza  maggiore  che  impediscono  l'attracco  o
l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti
i valichi di frontiera deputati  ai  controlli  dei  viaggiatori,  lo
sbarco degli stessi puo' essere autorizzato dal comandante del  porto
o  dal  direttore  dell'aeroporto  per  motivate   esigenze,   previa
comunicazione  al  questore  e  all'ufficio  o  comando  di   polizia
territorialmente competente ed agli uffici  di  sanita'  marittima  o
aerea. 
  4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo  di  frontiera
e' effettuato dall'ufficio  o  comando  di  polizia  territorialmente
competente, con le modalita' stabilite dal questore. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  osservano  anche  per  il
controllo delle persone in navigazione da diporto che intendono  fare
ingresso  nel  territorio  dello  Stato  le  cui  imbarcazioni   sono
eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita' sprovviste  di
posto di polizia di frontiera, sulla base delle  istruzioni  diramate
in attuazione  della  Convenzione  di  applicazione  dell'Accordo  di
Schengen,  ratificata  e  resa  esecutiva  in  Italia  con  legge  30
settembre 1993, n. 388. 
 
          Nota all'art. 7: 
          - La legge 30 settembre 1993, n. 388,  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
          Repubblica italiana all'accordo di Schengen del  14  giugno
          1985 tra i Governi degli Stati  dell'Unione  economica  del
          Benelux, della Repubblica  federale  di  Germania  e  della
          Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale  dei
          controlli alle  frontiere  comuni,  con  due  dichiarazioni
          comuni;  b)  dell'accordo  di  adesione  della   Repubblica
          italiana  alla  convenzione   del   19   giugno   1990   di
          applicazione del summenzionato  accordo  di  Schengen,  con
          allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e  della
          Francia, nonche' la convenzione, il relativo  atto  finale,
          con  annessi  l'atto  finale,  il  processo  verbale  e  la
          dichiarazione comune dei  Ministri  e  segretari  di  Stato
          firmati in occasione della firma della  citata  convenzione
          del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli  articoli
          2  e  3  dell'accordo   di   adesione   summenzionato;   c)
          dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo della Repubblica francese relativo agli articoli  2
          e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
          a Parigi il 27 novembre 1990".