Art. 9
                 Richiesta del permesso di soggiorno

  1.  La  richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il
termine  previsto  dal testo unico, al questore della provincia nella
quale  lo  straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al
modello  predisposto  dal  Ministero  dell'interno,  sottoscritta dal
richiedente, corredata della fotografia dell' interessato, in formato
tessera,  in  quattro  esemplari:  uno  da  apporre  sulla  scheda di
domanda,  uno  da  apporre  sul  permesso  di  soggiorno, il terzo da
consegnare  agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo  di  cui  all'articolo 49 del testo unico. In luogo della
fotografia  in piu' esemplari allo straniero puo' essere richiesto di
farsi   ritrarre  da  apposita  apparecchiatura  per  il  trattamento
automatizzato dell'immagine in dotazione all'ufficio.
  2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a) le  proprie  generalita' complete, nonche' quelle dei figli minori
   conviventi,  per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di
   soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
  3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il  passaporto  o altro documento equipollente da cui risultino la
   nazionalita',  la  data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e
   il  luogo  di  nascita  degli  interessati,  nonche'  il  visto di
   ingresso, quando prescritto;
b) la  documentazione,  nei  casi  di soggiorno diversi da quelli per
   motivi  di  lavoro,  attestante la disponibilita' dei mezzi per il
   ritorno nel Paese di provenienza.
  4.  L'ufficio  trattiene  copia della documentazione esibita e puo'
richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni
previste  dal  testo  unico,  l'esibizione  della documentazione o di
altri elementi occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati
   ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive
   di  cui  all'articolo  4, comma 3), del testo unico, rapportata al
   numero delle persone a carico;
c) la  disponibilita'  di  altre risorse o dell'alloggio, nei casi in
   cui  tale  documentazione  sia  richiesta  dal  testo  unico o dal
   presente regolamento.
  5.  L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui
all'articolo  23  del  testo  unico, prestata con le modalita' di cui
all'articolo   34   del  presente  regolamento,  esime  da  ulteriori
dimostrazioni della disponibilita' dei mezzi di sussistenza fino alla
durata della garanzia.
  6.  La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e' necessaria per i
richiedenti  asilo  e  per  gli  stranieri ammessi al soggiorno per i
motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.
  7.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminati  i documenti esibiti, ed
accertata  l'identita'  dei  richiedenti, rilascia un esemplare della
scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del
timbro   datario   dell'ufficio   e  della  sigla  dell'addetto  alla
ricezione,  quale  ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere
ritirato  il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del
ritiro   dovra'   essere   esibita   la   documentazione   attestante
l'assolvimento   degli   obblighi   in   materia   sanitaria  di  cui
all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
 
          Note all'art. 9:
          -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 18 e 20, nonche'
          dell'art. 49 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.  18  (Soggiorno  per  motivi  di  protezione sociale)
          (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16). - 1. Quando nel corso
          di  operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
          per  taluno  dei  delitti  di cui all'art. 3 della legge 20
          febbraio  1958,  n.  75, o di quelli previsti dall'art. 380
          del  codice  di  procedura  penale,  ovvero  nel  corso  di
          interventi  assistenziali  dei  servizi  sociali degli enti
          locali,  siano  accertate situazioni di violenza o di grave
          sfruttamento  nei  confronti  di uno straniero, ed emergano
          concreti  pericoli  per la sua incolumita', per effetto dei
          tentativi    di    sottrarsi    ai    condizionamenti    di
          un'associazione  dedita ad uno dei predetti delitti o delle
          dichiarazioni  rese  nel corso delle indagini preliminari o
          del   giudizio,   il   questore,   anche  su  proposta  del
          Procuratore  della  Repubblica,  o con il parere favorevole
          della  stessa  autorita', rilascia uno speciale permesso di
          soggiorno  per  consentire allo straniero di sottrarsi alla
          violenza    ed   ai   condizionamenti   dell'organizzazione
          criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
          integrazione sociale.
          2.  Con  la  proposta  o  il parere di cui al comma 1, sono
          comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
          sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
          riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
          alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
          l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
          sociale sono comunicate al sindaco.
          3.  Con  il  regolamento  di  attuazione  sono stabilite le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
          istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
          garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti.
          4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
          articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
          per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi
          di  giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del
          programma  o  di  condotta  incompatibile  con le finalita'
          dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
          per  quanto  di  competenza, dal servizio sociale dell'ente
          locale,  o  comunque  accertate dal questore, ovvero quando
          vengono  meno le altre condizioni che ne hanno giustificato
          il rilascio.
          5.  Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
          consente  l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
          nonche'  l'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  e lo
          svolgimento  di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
          minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza del permesso di
          soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto
          di  lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato
          o  rinnovato  per  la  durata  del  rapporto medesimo o, se
          questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite
          per  tale  motivo  di  soggiorno.  Il permesso di soggiorno
          previsto   dal   presente  articolo  puo'  essere  altresi'
          convertito  in  permesso  di soggiorno per motivi di studio
          qualora  il  titolare  sia iscritto ad un corso regolare di
          studi.
          6.  Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
          puo'  essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni
          dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del procuratore
          della  Repubblica  o  del giudice di sorveglianza presso il
          tribunale  per i minorenni, allo straniero che ha terminato
          l'espiazione  di  una  pena  detentiva,  inflitta per reati
          commessi  durante  la minore eta', e ha dato prova concreta
          di   partecipazione   a   un   programma  di  assistenza  e
          integrazione sociale.
          7.  L'onere  derivante dal presente articolo e' valutato in
          lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui
          a  decorrere dall'anno l998". "Art. 20 Misure straordinarie
          di accoglienza per eventi eccezionali) (Legge 6 marzo 1980,
          n. 40, art. 18). - Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari
          esteri,  dell'interno,  per  la solidarieta' sociale, e con
          gli   altri   Ministri   eventualmente   interessati,  sono
          stabilite,  nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
          nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'art. 45, le misure di
          protezione  temporanea  da  adottarsi,  anche  in  deroga a
          disposizioni   del  presente  testo  unico,  per  rilevanti
          esigenze  umanitarie,  in  occasione di conflitti, disastri
          naturali  o  altri  eventi di particolare gravita' in Paesi
          non appartenenti all'Unione europea.
          2.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro
          da  lui  delegato  riferiscono  annualmente  al  Parlamento
          sull'attuazione    delle   misure   adottate".   "Art.   49
          (Disposizioni finali e transitorie) (Legge 6 marzo 1998, n.
          40,   art.   49).  -  1.  Nella  prima  applicazione  delle
          disposizioni  della  legge  6  marzo  1998,  n.  40,  e del
          presente  testo  unico si provvede a dotare le questure che
          ancora  non  ne  fossero  provviste  delle  apparecchiature
          tecnologiche   necessarie   per   la  trasmissione  in  via
          telematica  dei  dati  di identificazione personale nonche'
          delle  operazioni necessarie per assicurare il collegamento
          tra  le  questure  e il sistema informativo della Direzione
          centrale della polizia criminale.
          1-bis.  Agli  stranieri  gia' presenti nel territorio dello
          Stato  anteriormente  all'entrata  in  vigore della legge 6
          marzo  1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal
          decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai
          sensi  dell'art.  3,  comma  4, in attuazione del documento
          programmatico  di  cui  all'art.  3,  comma  1, che abbiano
          presentato  la  relativa  domanda  con  le  modalita' e nei
          termini   previsti   dal   medesimo  decreto,  puo'  essere
          rilasciato  il  permesso  di  soggiorno  per  i  motivi ivi
          indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per
          motivi  di  lavoro  di  cui  all'art.  3,  comma 4, restano
          disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza
          dei  requisiti richiesti per l'ingresso nel territrio dello
          Stato,  si  applicano le misure previste dal presente testo
          unico.
          2.  All'onere  conseguente  all'applicazione  del  comma 1,
          valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
          a  carico  delle  risorse di cui all'art. 48 e comunque nel
          rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
          2-bis.   Per   il   perfezionamento   delle  operazioni  di
          identificazione  delle  persone  detenute  o  internate, il
          Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria  adotta
          modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi
          a  quelle  gia'  in  atto per le questure e si avvale delle
          procedure  definite  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          pubblica  sicurezza".  - Per il testo dell'art. 4, comma 3,
          del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (per
          l'argomento  v.  nelle  note  alle  premesse) v. nelle note
          all'art.  5.  -  Per  il  testo  dell'art.  23  del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle  note alle premesse), v. nelle note all'art. 5. - Per
          il  testo dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per  l'argomento v. nell note alle
          premesse), v. nelle note all'art. 42.