Art. 3.
         Criteri di valutazione della situazione reddituale

  1.   L'indicatore   della   situazione  reddituale  e'  determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
    a)  il  reddito  complessivo risultante dall'ultima dichiarazione
presentata  ai  fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
al   netto  dei  redditi  agrari  relativi  alle  attivita'  indicate
dall'articolo   2135   del  codice  civile  svolte,  anche  in  forma
associata,  dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In
caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi  vanno  assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti
dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
    b)  i  redditi  di  lavoro  prestato nelle zone di frontiera e in
altri  Paesi  limitrofi  da  soggetti  residenti nel territorio dello
Stato;
    c)  i  proventi  derivanti da attivita' agricole, svolte anche in
forma  associata,  per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione
della  dichiarazione  IVA;  a  tal fine va assunta la base imponibile
determinata  ai  fini  dell'IRAP,  al netto dei costi del personale a
qualunque titolo utilizzato;
    d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato
applicando  il  tasso  di rendimento medio annuo dei titoli decennali
del  Tesoro  al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare
individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.
  2.  Ai  fini  della  determinazione del patrimonio mobiliare devono
essere  considerate  le  componenti di seguito specificate, possedute
alla  data  del  31  dicembre dell'anno precedente alla presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:
    a)  depositi  e  conti correnti bancari e postali, per i quali va
assunto  il  valore  del  saldo  contabile  attivo,  al  netto  degli
interessi,  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno  precedente alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
    b)  titoli  di  Stato,  obbligazioni,  certificati  di deposito e
credito,  buoni  fruttiferi  ed assimilati, per i quali va assunto il
valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
    c)  azioni  o  quote  di  organismi di investimento collettivo di
risparmio  (O.I.C.R.)  italiani  o esteri, per le quali va assunto il
valore  risultante  dall'ultimo  prospetto  redatto dalla societa' di
gestione alla data di cui alla lettera a);
    d)  partecipazioni  azionarie  in  societa'  italiane  ed  estere
quotate  in  mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore
rilevato  alla  data  di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel
giorno antecedente piu' prossimo;
    e)  partecipazioni  azionarie  in societa' non quotate in mercati
regolamentati  e  partecipazioni  in  societa'  non azionarie, per le
quali  va  assunto  il  valore  della  frazione del patrimonio netto,
determinato   sulla   base   delle  risultanze  dell'ultimo  bilancio
approvato    anteriormente   alla   data   di   presentazione   della
dichiarazione  sostitutiva  di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di
esonero  dall'obbligo  di  redazione  del bilancio, determinato dalla
somma  delle  rimanenze  finali  e  dal  costo  complessivo  dei beni
ammortizzabili,  al  netto  dei  relativi ammortamenti, nonche' degli
altri cespiti o beni patrimoniali;
    f)  masse  patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non
relativi  all'impresa,  affidate in gestione ad un soggetto abilitato
ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 415 del 1996, per le quali va
assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dai regolamenti emanati
dalla  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore
del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
    g)  altri  strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto
il  valore  corrente  alla  data  di  cui  alla  lettera  a), nonche'
contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per
i  quali  va  assunto  l'importo dei premi complessivamente versati a
tale  ultima  data;  sono  esclusi i contratti di assicurazione mista
sulla  vita  per  i  quali  alla medesima data non e' esercitabile il
diritto di riscatto;
    h)  imprese  individuali  per  le  quali va assunto il valore del
patrimonio  netto,  determinato con le stesse modalita' indicate alla
precedente lettera e).
  3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,
il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
  4.  Il  modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4,
comma  6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di
valore  della  consistenza  del  complessivo patrimonio mobiliare del
nucleo   familiare;   ai   fini  del  calcolo  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio
mobiliare  del  nucleo  familiare di cui al comma 2 e' assunto per un
importo   pari   alla  classe  di  valore  piu'  vicina  per  difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
  5.  Dal  valore  dell'indicatore  della situazione reddituale, come
determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000
se   il  nucleo  familiare  risiede  in  un'abitazione  locata.  Tale
detrazione  e' elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo
stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso
abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza,
quote  di  immobili  utilizzati  a  titolo gratuito esclusivamente da
altri.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo  dell'art.  2135  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            "Art.  2135     (Imprenditore  agricolo).  -   1.      E'
          imprenditore  agricolo  chi esercita   un'attivita' diretta
          alla  coltivazione      del   fondo,   alla   silvicoltura,
          all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
            2.  Si  reputano  connesse  le    attivita'  dirette alla
          trasformazione o all'alienazione        dei        prodotti
          agricoli,      quando      rientrano nell'esercizio normale
          dell'agricoltura".
            - Il  decreto    legislativo  n.  415  del  1996    reca:
          "Recepimento  della direttiva   93/22/CEE   del  10  maggio
          1993  relativa  ai  servizi  di investimento  del   settore
          dei  valori  mobiliari  e della  direttiva 93/6/CEE  del 15
          marzo   1993   relativa all'adeguatezza  patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi".
            -  Il testo   del comma 6 dell'art. 4 del  citato decreto
          legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
            "6.  Entro  trenta giorni  dalla  data   di   entrata  in
          vigore   del presente  decreto,  con  decreto  del Ministro
          per  la   solidarieta' sociale,   di   concerto   con    il
          Ministro    delle   finanze   e   sentita l'Autorita'   per
          l'informatica    nella  pubblica    amministrazione,   sono
          stabiliti     i     modellitipo    e  le    caratteristiche
          informatiche      della   dichiarazione    sostitutiva    e
          dell'attestazione provvisoria".