Art. 3. Criteri di valutazione della situazione reddituale 1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo; e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonche' contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente lettera e). 3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso. 5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione e' elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente: "Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - 1. E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse. 2. Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". - Il decreto legislativo n. 415 del 1996 reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi". - Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente: "6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modellitipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria".