Art. 4. Criteri di valutazione della situazione patrimoniale 1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo cosi' determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati; b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento. 3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprieta'. 4. L' importo cosi' determinato e' moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20. 5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.