ART. 10.
          (Delega al Governo per la disciplina del rapporto
        di impiego del personale della carriera prefettizia).

  1.   In   attesa   del  riordino  delle  funzioni  e  degli  uffici
dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in
ragione della specificita' dei compiti di rappresentanza generale del
Governo,  nonche'  al  fine di assicurare organicita' e funzionalita'
alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera
prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi  diretti  a  disciplinare  l'ordinamento  della  carriera
prefettizia  ed  il  trattamento  economico  del  personale  di  tale
carriera,  tenendo  conto  che  le  risorse annualmente destinate dal
bilancio  dello  Stato  e  dalle  leggi  finanziarie ai miglioramenti
retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle
stesse   compatibilita'   economiche   stabiliti   per  il  personale
contrattualizzato  e  comunque  non  inferiori  a quelle del comparto
sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di
parte  pubblica  presieduta  dal Ministro per la funzione pubblica ed
una  delegazione  delle  organizzazioni sindacali rappresentative del
personale  della  carriera  prefettizia, con cadenza quadriennale per
gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di
impiego  del  personale  della  carriera stessa, i cui contenuti sono
recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto
del  procedimento  negoziale il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario,
la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i
permessi  brevi  per esigenze personali, le aspettative ed i permessi
sindacali;  restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma,
e  dell'articolo  43. ventesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n.
121;   tale   accordo   non   potra'   comportare,   direttamente   o
indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto
nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonche'
nel   bilancio   dello  Stato.  In  fase  di  prima  applicazione  si
provvedera'  ad  utilizzare  le  risorse  disponibili in funzione del
riequilibro  delle retribuzioni della carriera prefittizia rispetto a
quelle  della  dirigenza  ministeriale  contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
    b)  rafforzamento  della  specificita'  e della unitarieta' della
carriera,   attraverso  la  previsione  di  una  rinnovata  procedura
concorsuale come unica modalita' di accesso alla qualifica iniziale e
l'esclusione  di  ogni possibilita' di immissione dall'esterno, fatto
salvo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni per la nomina a
prefetto;  conseguente  abrogazione  dell'articolo  51 della legge 10
ottobre  1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo
accorpamento possibile;
    c) possibilita' di ampliamento dei titoli di laurea, ivi compresi
quelli  ad indirizzo economico, per l'accesso alla qualifica iniziale
a seguito di accurata selezione pubblica, nonche', per un periodo non
inferiore  a  due  anni,  di  percorsi di formazione presso la Scuola
superiore  dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di
formazione   dell'Amministrazione   statale,   nonche'  presso  altri
soggetti  pubblici  e privati, e di tirocinio operativo; possibilita'
di  prevedere  eventuali  periodi di studio presso amministrazioni ed
istituzioni  dei  Paesi  dell'Unione  europea,  delle  Organizzazioni
internazionali  e  di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte
intese  e  convenzioni  intergovernative;  l'attuazione  delle citate
previsioni  non  deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato;
    d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi di selezione
per  merito  e  valutazione  collegiale  dopo  un  congruo periodo di
effettivo  servizio  nella  qualifica  iniziale  e  nelle  qualifiche
intermedie  e  adeguate  esperienze  in  posizioni  funzionali presso
l'Amministrazione  centrale e periferica del Ministero dell'interno e
nell'ambito   di  strutture  formative,  secondo  criteri  obiettivi,
escludendo  riserve  di quote e mobilita' esterna, fatto salvo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
    e)  individuazione,  nell'organizzazione  degli uffici centrali e
periferici  del  Ministero  dell'interno,  degli  incarichi  e  delle
funzioni  da  attribuire  ai funzionari della carriera prefettizia in
ragione   delle   esigenze   di   gestione   unitaria   dei   compiti
dell'Amministrazione,  della  specificita'  della  responsabilita' di
rappresentanza  generale del Governo e di amministrazione generale da
definire  ai  sensi  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni,   ferma  restando  l'individuazione  degli  uffici  di
livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis,
lettera  b),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive
modificazioni;
    f)  revisione  dei  criteri  di  attribuzione dei compiti e delle
responsabilita'   in  relazione  alle  attitudini  individuali,  alle
peculiarita'   della   qualifica   rivestita   ed  alle  esigenze  di
arricchimento della qualificazione professionale;
    g)  definizione  di  un  trattamento  economico  onnicomprensivo,
articolato  in  una  componente stipendiale di base, nonche' in altre
due   componenti   correlate,  la  prima  alle  posizioni  funzionali
ricoperte  e agli incarichi di responsabilita' esercitati, la seconda
ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine
saranno   definiti  appositi  criteri  per  la  determinazione  e  la
valutazione  delle  posizioni  funzionali e la verifica dei risultati
conseguiti,  nonche'  per  la  costituzione  di  un apposito fondo di
finanziamento;
    h)  previsione  di adeguate facilitazioni economiche e logistiche
per  la  mobilita'  dei  funzionari  qualora non siano assegnatari di
alloggi  da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la
procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilita' di
sede;
    i) copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile;
    l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati
della  provvisoria  amministrazione degli enti locali della difesa in
giudizio  ai  sensi  dell'articolo  44  del testo unico approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
    m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica e con il Ministro per
la   funzione  pubblica.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  che  si  pronunciano  entro
quaranta  giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  i  decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
 
          Note all'art. 10.

          -  Il  testo  del  terzo  comma  dell'art. 5 della legge 1^
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza), e il seguente:

          "Al  capo  della  polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza    e'    attribuita   una   speciale   indennita'
          pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
          modalita'' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
          dei  carabinieri,  per il Comandante generale della Guardia
          di  finanza,  per il Direttore generale per gli istituti di
          prevenzione  e  di  pena  e  per  il Direttore generale per
          l'economia montana e per le foreste".

          - Si riporta il testo del terzo e ventesimo comma dell'art.
          43 della citata legge 1^ aprile 1981, n. 121:

          "  Art.  43,  comma  terzo.  - Il trattamento economico del
          personale  che  espleta  funzioni  di polizia e' costituito
          dallo  stipendio del livello retribuito e da una indennita'
          pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite,
          ai contenuti di professiona'bilita' richiesti, nonche' alla
          responsabilita' e al rischio connessi al servizio".

          "Art.  43,  comma  ventesimo.  -  Ai commissari del Governo
          delle  province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti
          e  ai  direttori centrali del Ministero spetta l'indennita'
          di  cui  al terzo, comma del presente articolo salvo per il
          periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a
          disposizione o comandati. L'indennita' e pensionabile nella
          misura  del  cinquanta  per  cento ove sia percepita per un
          periodo complessivo inferiore a cinque anni".

          -  Si  riporta il testo dell'art. 51 della legge 10 ottobre
          1986,  n.  668  (Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 1^
          aprile  1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul
          nuovo   ordinamento   dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza):

          "Art.  51  - 1. Per il computo dell'anzianita' prevista nei
          decreti,  di attuazione della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
          ai  fini  dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della
          progressione   in   carriera,   nonche'   ai   fini   della
          partecipazione  ai  concorsi  di  passaggio  a carriera o a
          qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art.
          41  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1970, n. 1077.

          2.  Il  personale  interessato e' ammesso a beneficiare per
          una  sola  volta  del  riconoscimento  di cui al precedente
          comma  1,  che,  in  ogni caso, non compete a coloro che ne
          abbiano  gia' usufruito anteriormente all'entrata in vigore
          della legge 1^ aprile 1981, n. 121".

          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  41  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1970.  n. 1077
          (Riordinamento  delle carriere degli impiegati civili dello
          Stato):

          "Art. 41 (Valutazione di anzianita'). - Ai fini del computo
          dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli
          scrutini  di  promozione  alle  qualifiche  di direttore di
          sezione  di segretario principale, di coadiutore principale
          e  di  commesso  capo,  o equiparate, il servizio prestato,
          senza  demerito,  in carriera corrispondente o superiore e'
          valutato   per   intero;  quello  prestato  nella  carriera
          immediatamente inferiore e' valutato per meta'.

          I  servizi  di  cui  al precedente comma non possono essere
          valutati per piu' di quattro anni complessivi.

          Le   promozioni  alle  qualifiche  indicate  non  potranno,
          comunque,  essere conferite se nella nuova carriera non sia
          stato  prestato  servizio  effettivo  per  almeno tre anni,
          ridotti a date per le carriere direttive.

          I   servizi   militari   prestati,  senza  demerito,  nella
          posizione  di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere,
          e  gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo,
          in  ferma  volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti
          posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai
          sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando
          equiparati  quello  di  sottufficiale  al servizio prestato
          nelle  carriere  esecutive e gli altri al servizio prestato
          nelle carriere ausiliarie.

          E'  abrogato  l'art.  354  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3".

          -  La  legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti  locali, per la riforma della pubblica amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa".

          - Il testo dell art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, e' il
          seguente:

          "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modicazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
          che seguono:

          a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici  hanno  esclusive competenze di supporto dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;

          b)  individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;

          c)   previsione   di   strumenti   di   verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;

          d) indicazione, revisione periodica della consistenza delle
          piante organiche:

          e)   previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".

          -  Si riporta il testo degli art. 43 e 44 del regio decreto
          30  ottobre  1933,  n.  1611 (Approvazione del testo, unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa   in   giudizio   dello   Stato  e  sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato):

          "Art.  43.  -  L'Avvocatura  dello  Stato  puo' assumere la
          rappresentanza  e  la  difesa  nei giudizi attivi e passivi
          avanti  le  Autorita'  giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche  non  statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
          tutela  od  anche  a sola vigilanza dello Stato, sempre che
          sia  autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto.

          Le  disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere
          promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia
          e per le finanze.

          Qualora  sia  intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo
          comma,  la  rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati
          nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato
          in   via  organica  ed  esclusiva,  eccettuati  i  casi  di
          conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

          Salve  le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed
          enti    intendano    in   casi   speciali   non   avvalersi
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  debbono  adottare  apposita
          motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

          Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli
          enti   regionali,   previa   deliberazione   degli   organi
          competenti.

          Art 44. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza
          e  la difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni
          dello  Stato  o  delle  amministrazioni o degli enti di cui
          all'art.  43 nei giudizi civili e penali che li interessano
          per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o
          gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello
          Stato ne riconosca la opportunita'".