ART. 12.
           (Delega al Governo per la riorganizzazione del
           personale dell'Amministrazione penitenziaria).

  1.  Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale   generale   dei   Provveditorati   dell'Amministrazione
penitenziaria,  ad  eccezione  delle  sedi  di  minore  rilievo, e il
riconoscimento  quali  uffici  di livello dirigenziale degli istituti
penitenziari  e  degli  uffici  di  analogo livello professionale, ad
eccezione  di quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare
un  ampio  decentramento delle funzioni e della responsabilita' nella
conduzione  delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria
e della giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   e  dell'Ufficio
centrale  per  la  giustizia  minorile,  il  Governo  e'  delegato ad
emanare,  nel  termine  di  nove mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla base dei
criteri  concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli
uffici  della Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  ampliamento  delle  dotazioni  organiche dell'Amministrazione
penitenziaria  e  della  giustizia minorile e adeguamento dei profili
professionali del personale che vi opera in relazione all'esigenza di
assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini istituzionali;
    b)  istituzione  di  un  ruolo  direttivo  ordinario del Corpo di
polizia  penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di
pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
    c)  armonizzazione  delle norme contenute nella legge 15 dicembre
1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;
    d)  riapertura  dei  termini  previsti dall'articolo 25, comma 8,
della  legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad
esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero loro
ricollocazione professionale;
    e)  integrazione  dell'organico  e  adeguamento  dei  livelli  di
professionalita'  del  personale amministrativo delle aree educative,
sanitarie, amministrativo -contabili, tecniche, della sicurezza e del
personale,  prevedendo  l'effettiva realizzazione delle aree medesime
in  ogni  istituto  penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di
eguale rilevanza;
    f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
  2.  Il  Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel termine di cui
al  comma  1,  un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un
ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale
accede  il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  del
medesimo  Corpo  in  possesso dei requisiti stabiliti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche
complessive   del  personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
nell'esercizio  della  delega saranno osservati i seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  prevedere  requisiti e modalita' di accesso al ruolo mediante
il  superamento  di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale
corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
    b)  prevedere  la  dotazione  organica  comunque  non superiore a
duecento   unita',   l'articolazione   in   qualifiche,  le  relative
denominazioni  e,  in  relazione alle esigenze, le connesse funzioni,
escluse  quelle  proprie  dei  profili professionali del direttore di
istituto penitenziario;
    c)  prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di permanenza
nelle  qualifiche, anche con innalzamento dei limiti di eta' solo per
esigenze   di   servizio;   sono   esclusi   l'istituzione  di  ruoli
dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
    d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
  3.  Gli  schemi  di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere a parte delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  che  si  pronunciano  entro
quaranta  giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  i  decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
  4.   L'Amministrazione   penitenziaria   puo'  avvalersi,  fino  ad
integrale  copertura  dei  posti,  mediante  le  ordinarie  procedure
concorsuali    di    professionisti    psicologi    di    particolare
qualificazione,   conferendo  loro  incarichi  individuali  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni, corrispondendo a tale personale la
retribuzione  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  di grazia e
giustizia,  comunque  non  superiore  a  quella  lorda  spettante  al
personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi
per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 12

          -  La  legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e
          per la semplificazione amministrativa".

          - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento del
          Corpo di polizia penitenziaria".

          - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 8, della legge 15
          dicembre  1990,  n.  395  (Ordinamento del Corpo di polizia
          penitenziaria):

          "8.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo per disciplinare il passaggio ad altri
          ruoli  degli  ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
          custodia,  con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
          direttivi

          a)  consentire  agli  ufficiali  che ne facciano domanda il
          passaggio,   conservando   le   posizioni   giuridiche   ed
          economiche  conseguite, in altre forze armate dello Stato o
          in   altre   forze  di  polizia,  da  individuarsi  secondo
          modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di
          grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati,
          salvaguardando  in  ogni  caso i diritti e le posizioni del
          personale delle amministrazioni riceventi;

          b)  consentire  agli  ufficiali  che ne facciano domanda il
          passaggio,   conservando   le   posizioni   giuridiche   ed
          economiche    conseguite,    ai    ruoli    del   personale
          dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  altre pubbliche
          amministrazioni,   mantenendo  la  qualifica  funzionale  o
          dirigenziale  rivestita nell'amministrazione di provenienza
          e  salvaguardando  i  diritti  e le posizioni del personale
          appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;

          c)  stabilire,  nei  casi  di  cui alle lettere a) e b), la
          corrispondenza  fra  il  grado  rivestito e la qualifica da
          assumere,  tenuto  conto della anzianita' gia' maturata nel
          grado militare".

          - Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
          3     febbraio     1993,     n.    29    (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

          "Art.   7   (Gestione   delle   risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni   pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
          opportunita'  tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
          il trattamento sul lavoro.

          2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di
          insegnamento  e l'autonomia professionale nello svolgimento
          dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

          3.  Le  amministrazioni pubbliche individuano criteri certi
          di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'
          compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
          a   favore  dei  dipendenti  in  situazioni  di  svantaggio
          personale,  sociale  e familiare e dei dipendenti impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266.

          4.  Le  amministrazioni  pubbliche  curano  la formazione e
          l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
          qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.

          5.   Le   amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti  economici accessori che non corrispondano alle
          prestazioni effettivamente rese.

          6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
          servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire
          incarichi  individuali  ad  esperti  di provata competenza,
          determinando   preventivamente  durata,  luogo,  oggetto  e
          compenso della collaborazione".