ART. 13.
         (Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo   volto   a  realizzare  una  piu'  razionale  e  stabile
organizzazione  del  personale  addetto  al Consiglio superiore della
magistratura,  senza  nuovi  oneri a carico del bilancio dello Stato,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)    procedere   all'istituzione   del   ruolo   del   personale
amministrativo della Segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione
del  Consiglio  superiore  della  magistratura  avente  la  dotazione
organica  di  duecentotrenta unita', in modo che la spesa non superi,
comunque, quella prevista per le unita' di personale ridotte ai sensi
della lettera b);
    b)  prevedere  la  riduzione,  alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo, di duecentotrenta posti nel ruolo del personale
delle  cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e
giustizia;
    c)  prevedere  che  al Consiglio superiore della magistratura sia
attribuito   il  potere  di  disciplinare,  con  proprio  regolamento
interno,  entro  i  limiti  della dotazione finanziaria del Consiglio
superiore  medesimo,  e  senza  nuovi  oneri  a carico dello Stato, i
seguenti aspetti:
      1)  la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del
personale;
      2)    l'articolazione    dell'organico    in   relazione   alle
classificazioni professionali vigenti;
      3)  l'ordinamento  delle  carriere  e  lo  stato  giuridico del
personale,   tenendo   conto   dei   criteri   fissati   in  sede  di
contrattazione  collettiva  nazionale  di lavoro relativa al comparto
"Ministeri"  e  avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed
organizzative del Consiglio superiore della magistratura;
      4)  il  trattamento  economico  fondamentale  del personale del
ruolo  del Consiglio superiore della magistratura, in misura uguale a
quello previsto per il personale dell'Amministrazione della giustizia
di equivalente qualifica;
      5)  il  servizio  ed  il  trattamento  economico accessorio del
personale,  nonche'  il  servizio  e  le  indennita'  attribuibili al
personale  non  appartenente  al  ruolo del Consiglio superiore della
magistratura  che  svolga  la  propria  attivita'  presso di esso, in
relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei
limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;
    d)  prevedere  la  possibilita'  per il Consiglio superiore della
magistratura  di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo
funzionamento,    per    esigenze    che    richiedano    particolari
professionalita'  e  specializzazioni,  di  collaboratori, nel limite
massimo  di  dieci  unita', con contratto di prestazione d'opera, non
rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso
del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando;
    e)  prevedere  che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
di  grazia  e  giustizia  con  trasferimento  delle somme nell'unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi
per  il  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della magistratura
avvenga  in  corrispondenza e nei limiti dell'assunzione di personale
gia'  in  servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata
in  vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore
della  magistratura.  Con  le stesse modalita', in corrispondenza con
l'assunzione  di  personale  non  in  servizio  presso  il  Consiglio
superiore  della  magistratura,  si  procedera'  alla riduzione degli
stanziamenti  iscritti  nelle unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del Ministero di grazia e giustizia in funzione delle
programmate  assunzioni  a  norma  dell'articolo  39  della  legge 27
dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, ridotte a norma
del  comma  2  del  presente  titolo,  con  trasferimento delle somme
nell'unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
recante  i  fondi  per il funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura;
    f)  emanare  la  normativa  di coordinamento con, la legislazione
vigente  nelle  materie  oggetto  del  decreto  legislativo di cui al
presente comma, nonche' la disciplina transitoria volta ad assicurare
la funzionalita' del Consiglio superiore della magistratura,
  2.  In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al
comma 1, al personale in servizio presso il Consiglio superiore della
magistratura  alla  data  del  31 dicembre 1998 in posizione di fuori
ruolo,  comando  o  distacco,  e' riservato il 50 per cento dei posti
messi  a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di
cui  al  primo  periodo,  che  non  risultasse vincitore dei concorsi
pubblici   di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e'  restituito  alle
amministrazioni  di  provenienza  e  reinserito nel rispettivo ruolo.
L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle
procedure  di  programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni,
riducendo  corrispondentemente l'entita' del contingente di personale
da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.
  3.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta
del  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il
Ministro  per  la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo
e'  trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  che  si  pronunciano  entro
quaranta  giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  il decreto
legislativo e' emanato anche in assenza del parere.
 
          Nota all'art. 13.

          -  Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica):

          "Art.   39   (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione dei part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurate  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare,  le  risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

          2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  fatto  salvo  quanto  previsto  per il personale
          della  scuola  dall'art.  40,  il  numero  complessivo  dei
          dipendenti  in  servizio  e'  valutato  su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al  numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del 31
          dicembre  1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
          riduzione   non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto  al
          personale in servizio ai 31 dicembre 1997.

          3.  Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
          la  formazione  pubblica  e  del  Ministro  del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni  di cui al comma 2 sulla base di criteri di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia  e  il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco,  nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedere  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre  1997,  nonche' di quanto previsto dai commi 23 e
          24  del  presente  articolo  e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e successive
          modificazioni.  Le  disposizioni  del  presente articolo si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          o  derogatorie.  Fino  al  31  dicembre  2001, in relazione
          all'attuazione  dell'art.  89  del  testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
          Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni   di   personale   per   i  ruoli  locali  delle
          amministrazioni  pubbliche  nella provincia di Bolzano, nei
          limiti   delle   dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
          professionale.

          3-bis.   A   decorrere   dall'anno   1999   la   disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese  quelle relative al personale gia' in servizio con
          diversa  qualifica  o  livello  presso  la medesima o altra
          amministrazione  pubblica.  Il  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno,  entro  il  31  gennaio, prevede criteri, modalita' e
          termini  anche  differenziati  delle assunzioni da disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto  delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
          amministrazioni   per  il  pieno  adempimento  dei  compiti
          istituzionali.

          4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a
          3,  si  procede  comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.

          5.  Per  il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.

          6.  Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro
          e  previdenza,  si  provvede altresi' all'assunzione di 300
          unita'  di  personale destinate al servizio ispettivo delle
          Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e di 300 unita' di personale
          destinate   all'attivita'   dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza   sociale;   il  predetto  Istituto  provvede  a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.

          7.  Con  regolamento  da emanate su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per
          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

          8.  Le  assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
          modalita':

          a)  i  concorsi  sono  espletati  su  base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;

          b)  il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
          qualifica    funzionale    in    ciascuna    circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione  per quelli nel territorio della provincia
          autonoma   di   Bolzano,   con   riferimento   ai   profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;

          c)  i  concorsi consistono in una prova attitudinale basata
          su   una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   Ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;

          d)  la  prova  attitudinale  deve  svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

          e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura
          concorsuale.

          9.   Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4  agosto  1975.  n.  397, in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.

          10.  Per  assicurare  forme  piu'  efficaci  di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b).  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.

          11.  Dopo  l'immissione in servizio del personale di cui al
          comma  5,  si  procede  alla  riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.

          12. (Omissis).

          13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
          dell'art.  28,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.   29,  e  successive  modificazioni,  conservano
          validita'  per un periodo di diciotto mesi dalla data della
          loro approvazione.

          14.   Per   far   fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai  continenti previsti per i singoli
          profili   professionali  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

          15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere, nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal  comma  3,  personale  dotato di alta professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione  dei  carichi  di  lavoro prevista dall'art. 3,
          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
          delle  necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di
          nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni
          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

          36.   Le   assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1^  gennaio  1994  secondo  quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

          17.  Il temine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
          comma  3,  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.

          18.  Fermo  quanto  disposto  dall'art.  1, comma 57, della
          legge   23  dicembre  1996,  n.  662  una  percentuale  non
          inferiore   al  25  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate  deve  avvenire  con contratto di lavoro a tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per  cento  di  quella  a  tempo  pieno  o con contratto di
          formazione  e  lavoro,  ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
          complessivamente   sul   totale   delle  assunzioni  ed  e'
          verificata  al  termine  dell'anno  1999 con riferimento al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.

          l9.  Le  regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.

          20.   Gli   enti   pubblici   non   economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.

          21.  Per  le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica possono avvalersi di personale comandato da altre
          amministrazioni  dello  Stato,  in  deroga  al  contingente
          determinato  ai  sensi  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per un numero massimo di 25 unita'.

          22  Al  fine  dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
          59,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127. Il personale di cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei
          concorsi.

          23.  All'art.  9,  comma  19,  del decreto-legge 1^ ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
          dell'art.  l  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15  maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

          24.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.

          25.  Al  fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
          Dipartimento della funzione pubblica.

          26.  Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
          tempo  pieno a tempo parziale, respinte prima della data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.

          27. Le disposizioni dell'ari. 1, commi 58 e 59, della legge
          23  dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro
          a  tempo  parziale,  si  applicano  al personale dipendente
          delle  regioni e degli enti locali finche' non diversamente
          disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

          28.  Nell'esercizio  dei  compiti  attribuiti  dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il
          segreto d'ufficio".