ART. 14. (Disposizioni relative al personale militare). 1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1^ settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' abrogato. 3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, e' abrogato. 4. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego. 5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. 6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: "5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". 7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche equivalenti delle Forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402. 9. All'articolo 32, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, le parole: "presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente" sono sostituite dalle seguenti: "presidente: un ufficiale generale". 10. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennita' di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianita' e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa anteriormente al 1^ gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.
Note all'art. 14. - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, reca: "Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego". - Il testo dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' il seguente: "3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio in qualita' di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212". - Il testo dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), e il seguente: "Art. 15. - Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate, ha facolta' di trattenere o richiamare in servizio entro un anno dal collocamento in congedo, a domanda, i sergenti di complemento in qualita' di sergenti raffermati con ferma di due anni e sei mesi comprendente l'eventuale ferma prolungata di dodici mesi. L'ammissione alla ferma di cui al precedente comma e' subordinata al parere di apposita commissione costituita con decreto ministeriale presso le Direzioni generali, del personale, espresso in funzione del rendimento fornito durate il servizio precedentemente svolto, Alla predetta ferma puo' essere ammesso solo il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che non sia in corso nei proscioglimenti di cui all'art. 9. Per la partecipazione dei sergenti di complemento a corsi di particolare livello tecnico si applicano le norme dell'art. 8. I sergenti di complemento hanno lo stato giuridico di sottufficiali in rafferma, per essi valgono le norme dell'ultimo comma dell'art. 11. Nei riguardi dei sergenti di complemento, di cui al presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 559". - Il testo dell'art. 34, comma 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle nome di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate), e' il seguente: "8. I sottufficiali, che alla data del 1^ settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, reca: "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato". - Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze amate e del Corpo della guardia di finanza), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Il primo e secondo comma dell'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 sono cosi' interpretati: a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo da tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita': b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche: 1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; 2) dell'eventuale pensione privilegiata; 3) delle maggiorazioni delle indennita' che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; 4) degli aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e all'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n, 224; 5) delle quote aggiuntive previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di Polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, e' il seguente: "1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, dal D.Lgs, 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, ai vice, commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, e' attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi: a) a decorrere dal 1^ settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000: b) a decorrere dal 1^ dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000". - Il testo degli articoli 138, quinto comma, e 140, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e' il seguente: "Art. 13, quinto comma. - Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe". "Art. 140, quinto comma. - Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini della ulteriore progressione economica". - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1997, n. 150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato), e' il seguente: "2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio, a livello retributivo superiore". - Il testo dell'art. 16, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come sostituito dall'art. 22, comma 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e'e il seguente: "18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100 e all'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa localita', purche' il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, anche mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e il seguente: "1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono". - La legge 2 aprile 1979, reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato". - La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca. "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare". - Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, reca: "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il tasto dell'art. 32, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212 (v. supra); come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidenze: un ufficiale generale; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello i segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporale maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della marina e dell'aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1^ gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare". - Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 997, n. 165 (v. supra), e' il seguente: "6. Sull'indennita' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennita' e' ridotta ogni anno a partire dal 1^ gennaio 1999 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento".