ART. 14.
           (Disposizioni relative al personale militare).

  1.  Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  indicati  dal decreto
legislativo  30  aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la
permanenza  in  servizio  degli  ufficiali dell'Esercito, i limiti di
eta'  per  la  cessazione  dal servizio permanente dei colonnelli del
ruolo   normale  dell'arma  dei  trasporti  e  materiali,  del  corpo
sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati
a  61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati
ai  sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n.
958,  che  al  1^  settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale
sono  a  tale  data  immessi  in  servizio permanente e conseguono ad
anzianita',  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado  di sergente
maggiore  e  gradi  corrispondenti,  dopo  tre  anni  e  sei  mesi di
reclutamento.  I  sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi
dell'articolo  15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in
servizio  permanente  alla  data  di  compimento  del  terzo  anno di
servizio  e  promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal
reclutamento.  I  sergenti  maggiori e gradi corrispondenti di cui al
presente  comma  sono  promossi  al  grado  di  maresciallo  e  gradi
corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo
dei  marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e
gradi  corrispondenti  dell'ultimo  sottufficiale  di  cui al comma 8
dell'articolo  34  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il
comma  12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e' abrogato.
  3.  L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il
contributo  per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali
dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in
missione di lunga durata, e' abrogato.
  4.  A  decorrere  dal 1^ gennaio 2000 la composizione della razione
viveri  in  natura  per  i militari che ne conservano il godimento e'
annualmente  determinata  con  decreto  del Ministro della difesa, da
adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Con   lo  stesso  decreto  sono  altresi'  determinate  le  quote  di
miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da
attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego.
  5.  Il  personale  delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei
carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di finanza, giudicato non
idoneo  al  servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o
meno  da  causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale  civile  del  Ministero  della  difesa e, per la Guardia di
finanza,  del  personale  civile del Ministero delle finanze, secondo
modalita'  e  procedure  analoghe  a  quelle previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con
decreto  dei  Ministri  interessati,  da  emanare  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.
  6.  Alla  lettera  b)  del  comma  2 dell'articolo 6 della legge 27
dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
    "5-bis)  degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione
automatica".
  7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,
convertito,  con  modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, si
interpreta  nel  senso  che  l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi
prevista  non  assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed
ai  capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri  e  del Corpo della Guardia di finanza ed alle qualifiche
equivalenti   delle   Forze   di  polizia  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo  138, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e  dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e
fino  al  31  agosto  1995, ai tenenti e capitani delle Forze armate,
dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della Guardia di finanza ed
alle qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia sono attribuiti
gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, quinto comma, della
legge  11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque
inseriti   nel  medesimo  livello  retributivo  anche  in  deroga  al
presupposto  dell'appartenenza  alla  stessa carriera. Tali scatti si
intendono   assorbiti   nella   autonoma  maggiorazione  stipendiale.
All'onere  derivante  dall'attuazione del presente comma, pari a lire
8.100  milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
  8.  Il  comma  18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  come  sostituito  dal  comma 35 dell'articolo 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di
cui  all'articolo  48,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995
alle  indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n.
97,  e  10  marzo  1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n.
325,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402.
  9.  All'articolo 32, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive   modificazioni,  le  parole:  "presidente:  un  ufficiale
generale  di  divisione o grado corrispondente" sono sostituite dalle
seguenti: "presidente: un ufficiale generale".
  10.  La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  6
dell'articolo  3  del  decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va
interpretata   nel  senso  che  le  riduzioni  annuali  delle  misure
percentuali,  ivi previste per la determinazione della corrispondente
indennita'  di  ausiliaria, operano, a decorrere dal 1^ gennaio 1998,
unicamente   sui  miglioramenti  economici  che  da  tale  data  sono
annualmente  conferiti  al  personale in servizio avente pari grado e
anzianita'  e non sulla misura dell'indennita' di ausiliaria concessa
anteriormente  al  1^  gennaio  1998  o  in  godimento  al termine di
ciascuno degli anni considerati.
 
          Note all'art. 14.

          -  Il  decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 165, reca:
          "Attuazione  delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97,
          lettera  g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
          materia  di armonizzazione al regime previdenziale generale
          dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato del
          pubblico impiego".

          -  Il  testo dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre
          1986,  n.  958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla
          ferma di leva prolungata), e' il seguente:

          "3.  I  sergenti  di  complemento  di  cui  al  comma 1, al
          trentaseiesimo  mese, possono essere trattenuti in servizio
          in  qualita'  di sergenti in ferma volontaria e raffermati,
          in  relazione  ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna
          Forza  armata  per  partecipare  a  domanda  ad un corso di
          qualificazione  di  sei  mesi,  al  termine  del quale sono
          ammessi   ai   concorsi  per  l'immissione  nei  ruoli  dei
          sottufficiali  in  servizio permanente di cui alla legge 10
          maggio 1983, n. 212".

          -  Il testo dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212
          (Norme  sul  reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza), e il seguente:

          "Art.  15.  -  Il  Ministro della difesa, in relazione alle
          esigenze   delle  singole  Forze  armate,  ha  facolta'  di
          trattenere  o  richiamare  in  servizio  entro  un anno dal
          collocamento   in   congedo,   a  domanda,  i  sergenti  di
          complemento in qualita' di sergenti raffermati con ferma di
          due   anni   e  sei  mesi  comprendente  l'eventuale  ferma
          prolungata di dodici mesi.

          L'ammissione  alla  ferma  di  cui  al  precedente comma e'
          subordinata  al  parere  di apposita commissione costituita
          con  decreto ministeriale presso le Direzioni generali, del
          personale,  espresso  in  funzione  del  rendimento fornito
          durate  il  servizio  precedentemente svolto, Alla predetta
          ferma puo' essere ammesso solo il personale in possesso dei
          requisiti  di  cui  all'art.  5  e che non sia in corso nei
          proscioglimenti di cui all'art. 9.

          Per  la  partecipazione dei sergenti di complemento a corsi
          di  particolare  livello  tecnico  si  applicano  le  norme
          dell'art. 8.

          I  sergenti  di  complemento  hanno  lo  stato giuridico di
          sottufficiali  in  rafferma,  per  essi  valgono  le  norme
          dell'ultimo comma dell'art. 11.

          Nei  riguardi  dei  sergenti  di  complemento,  di  cui  al
          presente  articolo,  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
          disposizioni   riguardanti   i   sottufficiali   in   ferma
          volontaria o in rafferma, di cui alla legge 31 luglio 1954,
          n. 559".

          - Il testo dell'art. 34, comma 8 del decreto legislativo 12
          maggio  1995,  n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6
          marzo  1992,  n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli,
          modifica  alle  nome  di reclutamento, stato ed avanzamento
          del  personale  non  direttivo  delle  Forze Armate), e' il
          seguente:

          "8.  I  sottufficiali,  che alla data del 1^ settembre 1995
          rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
          arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
          alla  predetta  data immessi nel servizio permanente con il
          grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
          di  idoneita',  il  grado  di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti,  dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
          non  si  tiene  conto  dell'anno  di rafferma eventualmente
          contratta  ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10
          maggio 1983, n. 212".

          -  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile
          1982,  n.  339,  reca:  "Passaggio del personale non idoneo
          all'espletamento  dei  servizi  di  polizia  ad altri ruoli
          dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza o di altre
          amministrazioni dello Stato".

          -  Il  testo  dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre
          1990,  n.  404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli
          ufficiali  e  sottufficiali  delle  Forze amate e del Corpo
          della  guardia  di finanza), come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:

          "2.  Il  primo  e secondo comma dell'art. 67 della legge 10
          aprile  1954,  n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del
          comma  1  dell'art.  44  della legge 19 maggio 1986, n. 224
          sono cosi' interpretati:

          a)  il  trattamento  economico  spettante nel tempo al pari
          grado  in  servizio  va inteso come comprensivo da tutte le
          maggiorazioni e di tutte le indennita':

          b)  per  il  calcolo delle predette differenze non si tiene
          conto,  oltre  che  della indennita' integrativa speciale e
          della quota di aggiunta di famiglia, anche:

          1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma,
          della legge 24 maggio 1970, n. 336;

          2) dell'eventuale pensione privilegiata;

          3)  delle  maggiorazioni delle indennita' che costituiscono
          trattamento economico aggiuntivo;

          4)  degli  aumenti periodici di cui all'art. 13 della legge
          10  dicembre  1973,  n.  804  e  all'art. 32 della legge 19
          maggio 1986, n, 224;

          5)  delle  quote  aggiuntive  previste  dall'art. 161 della
          legge 11 luglio 1980, n. 312;

          5-bis)   degli   incrementi   corrispondenti  a  titolo  di
          perequazione automatica".

          -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 29
          giugno  1996,  n.  341  (Disposizioni urgenti in materia di
          trattamento  economico di ufficiali delle Forze armate e di
          Polizia),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8
          agosto 1996, n. 427, e' il seguente:

          "1.  In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi
          del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di
          polizia,  in  conseguenza  degli  inquadramenti stipendiali
          operati  nei  riguardi  del  personale  non direttivo e non
          dirigente delle stesse amministrazioni dal D.Lgs. 12 maggio
          1995, n. 196, dal D.Lgs, 12 maggio 1995, n. 197, dal D.Lgs.
          12  maggio  1995, n. 198, dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199
          dal  D.Lgs.  12  maggio 1995, n. 200 e dal D.Lgs. 12 maggio
          1995,  n.  201,  ai  vice,  commissari, ai commissari ed ai
          commissari  capo  della  Polizia  di  Stato ed al personale
          delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche'
          agli  ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia
          ad  ordinamento  militare  di  grado  corrispondente  ed al
          personale  rispettivamente  equiparato,  e'  attribuita una
          autonoma   maggiorazione   stipendiale,  comprensiva  degli
          scatti  gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili
          lordi:

          a)  a decorrere dal 1^ settembre 1995 ai vice commissari ed
          ai  tenenti  lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire
          140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000:

          b)  a  decorrere dal 1^ dicembre 1995 ai vice commissari ed
          ai  tenenti  lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire
          150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000".

          -  Il testo degli articoli 138, quinto comma, e 140, quinto
          comma,  della  legge  11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato), e' il seguente:

          "Art.  13, quinto comma. - Al personale promosso o nominato
          a  grado  o  qualifica  superiore, nell'ambito dello stesso
          livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo
          pari  al  2,50  per  cento  della  classe  di  stipendio in
          godimento,  riassorbibile  solo  in caso di promozione o di
          nomina  a  grado o a qualifica che comporta il passaggio ad
          un   livello  retributivo  superiore;  detto  scatto  viene
          rideterminato   in   caso  di  acquisizione  di  classi  di
          stipendio  successive  sulla  base della misura di ciascuna
          classe".

          "Art.  140,  quinto  comma. - Nel caso in cui in uno stesso
          livello  siano  previsti  militari  di  diversi  gradi,  ai
          militari  di  grado  superiore a quello minimo della stessa
          carriera  ivi  indicati sono altresi' attribuiti gli scatti
          aggiuntivi  di cui al quinto comma del precedente art. 138,
          restando  fermo  che detti scatti aggiuntivi non comportano
          comunque  aumenti  di  anzianita' nel livello ai fini della
          ulteriore progressione economica".

          - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 aprile 1997, n. 150 (Norme risultanti
          dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987
          per il personale della Polizia di Stato), e' il seguente:

          "2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore
          nell'ambito   dello   stesso   livello  retributivo,  viene
          attribuito  uno  scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello
          stipendio  in  godimento  da  riassorbirsi  solo in caso di
          promozione   o  di  nomina  a  qualifica  che  comporta  il
          passaggio, a livello retributivo superiore".

          -  Il testo dell'art. 16, comma 18, della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
          come  sostituito  dall'art.  22,  comma  35, della legge 23
          dicembre  1994,  n.  724 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e'e il seguente:

          "18.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  13 della legge 2
          aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge
          19  febbraio  1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge
          10  marzo  1987,  n.  100 e all'art. 10 del decreto-legge 4
          agosto  1987,  n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3  ottobre  1987,  n.  402,  si  applicano  ai  soli
          trasferimenti   d'ufficio   che   comportano  un  effettivo
          spostamento  da  una  ad  altra  sede  di  servizio sita in
          diversa  localita', purche' il cambiamento di sede comporti
          un  effettivo  disagio da comprovare, anche mediante idonea
          documentazione,  secondo  i criteri e le modalita' previsti
          in   apposito   regolamento,   approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi su proposta del
          Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
          dell'interno,  della  difesa e del tesoro. Sulle indennita'
          di  trasferimento  previste dalle citate leggi si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  48, comma 1, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917 e
          successive modificazioni".

          -   Il  testo  dell'art.  48,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e
          il seguente:

          "1.  Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte
          le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
          nel  periodo  d'imposta,  anche  sotto  forma di erogazioni
          liberali,   in   relazione   al   rapporto  di  lavoro.  Si
          considerano  percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
          e  i  valori  in  genere,  corrisposti dai datori di lavoro
          entro  il  giorno  12  del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".

          -  La  legge  2  aprile  1979,  reca:  "Norme  sullo  stato
          giuridico  dei  magistrati  e sul trattamento economico dei
          magistrati  ordinari e amministrativi, dei magistrati della
          giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

          -  La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca. "Norme relative al
          trattamento   economico   di  trasferimento  del  personale
          militare".

          -  Il  decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre 1987, n. 402, reca:
          "Disciplina  temporanea  dei  corsi  per l'accesso ai ruoli
          della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

          -  Il  tasto  dell'art.  32, comma 1, della legge 10 maggio
          1983,  n.  212  (v.  supra); come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:

          "1.  Le  commissioni  di  avanzamento  di cui al precedente
          articolo sono costituite come segue:

          presidenze: un ufficiale generale;

          membri  ordinari:  nove  ufficiali  superiori, dei quali il
          piu'  anziano  assume  il ruolo di vicepresidente e il meno
          anziano   quello  i  segretario;  l'aiutante,  il  sergente
          maggiore  capo o gradi corrispondenti, il caporale maggiore
          capo   scelto   o   gradi  corrispondenti  della  marina  e
          dell'aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui
          appartiene  il  personale  da  valutare  alla  data  del 1^
          gennaio  dell'anno  considerato e che possa far parte della
          Commissione almeno per l'intero anno solare".

          - Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30
          aprile 997, n. 165 (v. supra), e' il seguente:

          "6.  Sull'indennita'  di  ausiliaria  non  si applicano gli
          aumenti  a titolo di perequazione automatica delle pensioni
          previsti  dall'art.  11 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  503,  e successive modificazioni e integrazioni.
          Per  il  personale  in  ausiliaria,  la  misura dell'80 per
          cento,  fissata  per la determinazione della corrispondente
          indennita'  e'  ridotta  ogni anno a partire dal 1^ gennaio
          1999  di  un punto percentuale fino alla concorrenza del 70
          per cento".