ART. 16.
          (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del
            personale militare e delle Forze di polizia).

  1.  Al  fine  di  assicurare la mobilita' del personale militare in
coerenza  con  le  esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo
delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  recanti  le  norme  necessarie  a consentire la
realizzazione   di  un  programma  pluriennale  di  ristrutturazione,
costruzione,  ammodernamento  o acquisto di alloggi, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali
i  fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o
altre  tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del
personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;
    b)  selezione,  tramite  procedure  di  gara  secondo  il diritto
comunitario  e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte
di  soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui
alla  lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli
alloggi;
    c)  autofinanziamento  del  programma attraverso l'utilizzo delle
somme  corrisposte  dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per
il bilancio dello Stato;
    d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori
definiranno  i  contratti  con  gli  utilizzatori  degli alloggi ed i
relativi  corrispettivi  anche  tenendo conto di quanto previsto alla
lettera  g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere
titoli  rappresentativi  della  proprieta' degli alloggi e prevedendo
l'acquisizione   dell'immobile   al   patrimonio   dello  Stato,  con
privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore
attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta
o la renda impossibile;
    e)  definizione  di  standard costruttivi e urbanistici uniformi,
sulla  base  di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti
locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
    f)   semplificazione   e  snellimento  delle  normative  e  delle
procedure   relative  alla  realizzazione  di  alloggi  destinati  al
personale militare;
    g)  possibilita'  per l'Amministrazione della difesa di procedere
al  trasferimento  a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al
demanio  militare,  in  favore  dei  soggetti di cui alla lettera b),
fermi  restando  i  vincoli  urbanistici  previsti  in  sede locale a
salvaguardia  dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali
a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche'
dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di
valutazione,  da  parte  dei  competenti  uffici dell'Amministrazione
delle  finanze,  delle  aree con riferimento ai valori di mercato, al
fine  di  consentire  il  contenimento  dei  corrispettivi dovuti per
l'utilizzazione   degli   alloggi.  Analoga  facolta'  potra'  essere
esercitata,  con  le  medesime modalita' o criteri, dagli enti locali
interessati   in   relazione   a  terreni  rientranti  nella  propria
disponibilita';
    h)  utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione  della difesa della
quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi
dell'articolo  43,  comma  4,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724,
quale  garanzia  del  pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi
transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;
    i)  definizione  della  responsabilita'  del  soggetto gestore in
ordine alla manutenzione degli alloggi;
    l)  coordinamento  della  disciplina recata dalla legge 18 agosto
1978,  n.  497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di
cui al presente comma;
    m)  estensione  delle disposizioni dei decreti legislativi di cui
al   presente   comma   anche   al   programma  di  ristrutturazione,
costruzione,  ammodernamento  e  acquisto  di  immobili  destinati ad
alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza;
    n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
  2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le
modalita'  ed  i criteri di estensione delle medesime disposizioni al
personale delle Forze di polizia.
  3.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  che  si  pronunciano  entro
quaranta  giorni  dall'assegnazione,  trascorsi  i  quali  i  decreti
legislativi sono emanati anche in assenza di parere.
  4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui  al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma 1 e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
  5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione
dei   beni   immobili  dell'Amministrazione  della  difesa  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni,  puo' essere previsto il riconoscimento in
favore  degli  enti locali di una quota non superiore al 20 per cento
del  maggior  valore  degli  immobili  determinato  per effetto delle
valorizzazioni  assentite,  utilizzabile  a  scomputo  del  prezzo di
acquisto  di  altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per
finalita' di manutenzione e riqualificazione urbana.
  6.  Alla  dismissione  dei beni immobili dell'Amministrazione della
difesa  ai  sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni,si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  7.  All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il numero 5)
e' sostituito dal seguente:
    "5)    alloggi   collettivi   di   servizio   nell'ambito   delle
infrastrutture  militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in
servizio permanente destinati nella sede (ASC)".
  8.  Il  primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n.
497, e' sostituito dal seguente:
    "Gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in  servizio
permanente  possono  usufruire  dei  locali  che,  nell'ambito  delle
infrastrutture  militari,  sono destinati ad alloggiamenti collettivi
di servizio".
  9.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana
con   proprio   decreto   un  regolamento  contenente  norme  per  la
classificazione  e  la  ripartizione  degli  alloggi  tra  ufficiali,
sottufficiali  e  volontari  in  servizio permanente; le modalita' di
assegnazione  degli  alloggi  stessi; le modalita' per il calcolo del
canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli
alloggi   preesistenti;   le   modalita'   per  la  formazione  delle
graduatorie   con   particolare   riferimento  al  punteggio  che  e'
determinato  in  base  alla  composizione  ed  al  reddito nel nucleo
familiare,  nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o alle condizioni di
disagio  di  arrivo  in una nuova sede; la composizione, d'intesa con
gli   organi   della  rappresentanza  militare,  di  commissioni  per
l'assegnazione   degli   alloggi  stessi.  L'organo  nazionale  della
rappresentanza  militare  e' chiamato preventivamente ad esprimere il
parere sul regolamento.
  10.  Gli  alloggi  di  cui  alla  legge  6  marzo 1976, n. 52, sono
comunque  alienati,  agli  assegnatari  che  ne  facciano  richiesta,
indipendentemente  dai  limiti  stabiliti  al comma 4 dell'articolo 1
della  legge  24  dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le
modalita'  di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993,
n. 560.
 
          Note all'art. 16.

          -  Il  testo dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre
          1994 n. 724 (v. supra) e' il seguente:

          "4.  Le  misure  del  20  per  cento  e dell'80 per cento e
          relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18
          agosto  1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art.
          8  della  legge  1^  dicembre  1986,  n.  531, e successive
          modificazioni, e dell'art. 9 del decreto-legge 21 settembre
          1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          novembre  1998,  n.  472,  e successive modificazioni, sono
          rideterminate:  nel  5  per  cento  per  il  ripristino  di
          immobili   non   riassegnabili   in  quanto  in  attesa  di
          manutenzioni;   nel   10  per  cento  per  la  manutenzione
          straordinaria;  nel  15 per cento per la costituzione di un
          fondo-casa  e  nel  20 per cento per la realizzazione ed il
          reperimento  da  parte  del Ministero della difesa di altri
          alloggi.  Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, il Ministro della difesa, sentite le
          competenti  Commissioni  parlamentari,  emana  con  proprio
          decreto,   il  regolamento  di  gestione  ed  utilizzo  del
          fondo-casa,  sentito  il parere delle sezioni del Consiglio
          centrale di rappresentanza (COCER) interessate".

          - La legge 18 agosto 1987, n. 497, reca: "Autorizzazione di
          spesa  per  la  costruzione  di  alloggi di servizio per il
          personale    militare    e    disciplina   delle   relative
          concessioni".

          -  Il testo dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662 v. nota all'art. 15), e' il seguente:

          "112.  Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse
          alla  ristrutturazione  delle  Forze armate con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  della  difesa,  sentiti  i  Ministri del tesoro e
          delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in
          apposito  programma di dismissioni da realizzare secondo le
          seguenti procedure:

          a)  le  alienazione, permute, valorizzazioni e gestioni dei
          beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge
          24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al
          regolamento  emanato  con  regio decreto 17 giugno 1909, n.
          454,  nonche'  alle norme sulla contabilita' generale dello
          Stato,  fermi restando i principi generali dell'ordinamento
          giuridico  contabile,  mediante  conferimento  di  apposito
          incarico  a societa' a prevalente capitale pubblico, avente
          particolare   qualificazione  professionale  ed  esperienza
          commerciale nel settore immobiliare;

          b)   relativamente   alle   attivita'  di  utilizzazione  e
          valorizzazione,  nonche'  permuta  dei beni che interessino
          enti   locali,  anche  in  relazione  alla  definizione  ed
          attuazione  di  opere  ed  interventi,  si potra' procedere
          mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
          quanto  disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
          142;

          c)  alla  determinazione  del  valore  dei beni provvede la
          societa'  affidataria  tenendo  conto della incidenza delle
          valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni
          degli  strumenti  urbanistici  rese  necessari  dalla nuova
          utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro
          della   difesa   a   seguito  di  parere  espresso  da  una
          commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
          della  difesa,  composta  da  esponenti dei Ministeri della
          difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
          un  esperto  in possesso di comprovata professionalita' nel
          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,
          presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
          dello Stato:

          d)  i  contratti  di  trasferimento  di  ciascun  bene sono
          approvati  dal  Ministro  della difesa; l'approvazione puo'
          essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
          riferimento  ai  termini ed alle modalita' di pagamento del
          prezzo  e di consegna del bene, risulti inadeguati rispetto
          alle   esigenze   della   Difesa   anche   se  sopraggiunte
          successivamente all'adozione del programma;

          e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili
          da  dismettere,  secondo  appositi  programmi, il Ministero
          della   difesa   comunica  l'elenco  di  tali  immobili  al
          Ministero  per  i  beni  culturali  ed  ambientali  che  si
          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
          della  comunicazione  in  ordine alla eventuale sussistenza
          dell'interesse   storico-artistico  individuando,  in  caso
          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
          stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e
          seguenti   della   legge   1^  giugno  1939,  n.  1089.  Le
          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
          sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
          giorni dalla ricezione della richiesta;

          f)  le  risorse  derivanti dalle procedure di alienazione e
          gestione  dei  beni sono versate in apposito capitolo dello
          stato  di  previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere  riassegnate  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  nella  misura massima di lire 410
          miliardi   nell'anno   1997,  per  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  cui al presente comma e per la realizzazione
          di  strutture  ed  infrastrutture militari nelle regioni in
          cui  risulta  piu' limitata la presenza di unita' e reparti
          delle   Forze   armate,  nonche'  per  l'adeguamento  delle
          infrastrutture  civili  esistenti  nelle  medesime regioni,
          finalizzato  alle esigenze operative delle Forze amate. Per
          gli  esercizi  successivi  la  quota  di  riassegnazione e'
          stabilita annualmente in sede di legge finanziaria".

          -  Il  testo  dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
          sviluppo) e' il seguente:

          "Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico
          e  artistico  di proprieta' dei comuni e delle province). -
          1.  I  beni immobili di interesse storico e artistico dello
          Stato,  delle regioni, delle province e dei comuni non sono
          alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento
          da  adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e
          le  attivita'  culturali,  previo  parere  delle competenti
          Commissioni  parlamentari,  entro  un  anno  dalla  data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          seguenti criteri:

          a)   autorizzazione   della   alienazione,   concessione  o
          convenzione  con  soggetti  pubblici o privati da parte del
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, che si
          pronuncia  entro un temine perentorio, a condizione che non
          siano  pregiudicate  la  conservazione,  l'integrita'  e la
          fruizione  dei beni e sia garantita la compatibilita' della
          destinazione   d'uso   con  il  loro  carattere  storico  e
          artistico;

          b)  definizione  dei  criteri  per  la individuazione della
          tipologia  dei  beni  per  i  quali  puo'  essere  concessa
          l'autorizzazione;

          c)  criteri  in  ordine  alle  prescrizioni  relative  alla
          conservazione ed all'uso dei beni;

          d)  risoluzione  del  contratto  di  alienazione in caso di
          violazione        delle        prescrizioni       contenute
          nell'autorizzazione;

          e)  individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento,  da parte del Ministero per i
          beni  e  le  attivita'  culturali in collaborazione con gli
          enti  interessati, dei beni immobili di interesse storico e
          artistico delle regioni, delle province e dei comuni;

          f)  possibilita'  di  prevedere  il diritto di prelazione a
          favore   di   altri   enti  pubblici  territoriali  o  enti
          conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

          g)  abrogazione  espressa  delle  norme,  anche  di  legge,
          incompatibili.

          2.  Sono  fatte  salve  le  procedure  di  alienazione gia'
          avviate  in  attuazione  dell'art. 12 della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  a condizione che le stesse siano pervenute
          alla  fase  dell'aggiudicazione prima della data di entrata
          in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191".

          -  Il  testo dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497
          (v.  supra),  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:

          "Art.  6.  In  relazione  alle  esigenze da soddisfare, gli
          alloggi  di  cui  ai  precedenti  articoli 1 e 5 sono cosi'
          classificati:

          1)  alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi
          (ASGC);

          2)  alloggi  di  servizio connessi all'incarico con o senza
          annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

          3)  alloggi  di  servizio di temporanea sistemazione per le
          famiglie dei militari (AST);

          4)   alloggi   di  servizio  per  esigenze  logistiche  del
          personale  militare  in transito (APP) od imbarcato (SLI) e
          relativi familiari di passaggio;

          5)   alloggi   collettivi  di  servizio  nell'ambito  delle
          infrastrutture  militari  per  ufficiali,  sottufficiali  e
          volontari  in  servizio  permanente  destinati  nella  sede
          (ASC)".

          -   La  legge  6  marzo  1976,  n.  52,  reca:  "Interventi
          straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e
          militare    della   pubblica   sicurezza,   dell'Arma   dei
          carabinieri,  del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
          degli  agenti  di  custodia  e  del  Corpo  forestale dello
          Stato".

          -  Il  testo  dell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre
          1993,  n. 560 (Nome in materia di alienazione degli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica), e' il seguente:

          "4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  formulano, su proposta
          degli   enti   proprietari,   sentiti   i  comuni  ove  non
          proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
          determinati  immobili nella misura massima del 75 per cento
          e  comunque  non  inferiore  al 50 per cento del patrimonio
          abitativo  vendibile  nel territorio di ciascuna provincia.
          Trascorso  tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto
          dei  predetti  limiti, procedono alle alienazioni in favore
          dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge".