ART. 16. (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia). 1. Al fine di assicurare la mobilita' del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche; b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi; c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato; d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile; e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare; g) possibilita' per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche' dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra' essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilita'; h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione; i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi; l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma; m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza; n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalita' ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere. 4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalita' di manutenzione e riqualificazione urbana. 6. Alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. All'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC)". 8. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio". 9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento. 10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Note all'art. 16. - Il testo dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (v. supra) e' il seguente: "4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1^ dicembre 1986, n. 531, e successive modificazioni, e dell'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate". - La legge 18 agosto 1987, n. 497, reca: "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni". - Il testo dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 v. nota all'art. 15), e' il seguente: "112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: a) le alienazione, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) alla determinazione del valore dei beni provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessari dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato: d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguati rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1^ giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta; f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta piu' limitata la presenza di unita' e reparti delle Forze armate, nonche' per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze amate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione e' stabilita annualmente in sede di legge finanziaria". - Il testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle province). - 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si pronuncia entro un temine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico; b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione; c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni; d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni; f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. 2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191". - Il testo dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (v. supra), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono cosi' classificati: 1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC); 2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); 3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); 4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio; 5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC)". - La legge 6 marzo 1976, n. 52, reca: "Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato". - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Nome in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e' il seguente: "4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge".