Art. 17
       Disposizioni concernenti il trasferimento del personale
             delle Forze armate e delle Forze di polizia

  1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle
Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo della
Guardia  di  finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti  di  complemento  in ferma
dodecennale  di  cui  alla  legge  19 maggio 1986, n. 224, trasferiti
d'autorita'  da  una  ad altra sede di servizio, che sia impiegato in
una  delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ha  diritto,  all'atto  del
trasferimento  o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale,
ad  essere  impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per
comando  o  distacco,  presso  altre  amministrazioni  nella  sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
 
          Note all'art. 17.

          -  La  legge  19  maggio  1986,  n. 224, reca: "Nome per il
          reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di
          complemento  delle  Forze amate e modifiche ed integrazioni
          alla  legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
          e  l'avanzamento  degli ufficiali delle Forze amate e della
          Guardia di finanza".

          -  Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), e' il
          seguente:

          "2  Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario razionale".