ART. 18.
 (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del
                decreto legislativo n. 195 del 1995).

  1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del
decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il
contenuto  ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della
pubblica    amministrazione    successivamente    intervenute,    con
l'osservanza  dei  principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo  2  della  legge  6  marzo 1992, n. 216, fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  26  della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
  2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 e' emanato con le
procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216.
 
          Note all'art. 18

          -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 195, reca
          "Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate".

          -  Il testo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge 6 marzo
          1992, n. 216 (v. nota all'art. 15), e' il seguente:

          "2.  Lo  schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle
          organizzazioni    sindacali   del   personale   interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  dello  schema  stesso,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Esso
          sara',  inoltre,  trasmesso,  almeno  tre  mesi prima della
          scadenza  del  temine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento,
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

          3.  Nell'ambito  di  quanto stabilito al comma 1 il decreto
          legislativo  dovra'  prevedere:  distinte  modalita' per il
          procedimento  relativamente  al  personale  ad  ordinamento
          civile,  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
          militare  e  a  quello  appartenente alle Forze armate, per
          pervenire  a distinti provvedimenti che saranno emanati con
          decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per
          le  Forze  di  polizia e per le Forze armate: le materie da
          disciplinare,  ivi  compresi  gli  aspetti  retributivi; la
          composizione   delle   delegazioni   da  parte  pubblica  e
          rappresentative   dal  personale.  Il  procedimento  dovra'
          essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una
          concertazione  interministeriale nella quale la delegazione
          di  ciascun  dicastero  sia  composta in modo da assicurare
          un'adeguata     partecipazione     degli    organismi    di
          rappresentanza militare.

          4.  Ferma  restando  la sostanziale unitarieta' dell'intera
          materia  da  disciplinare, il decreto legislativo di cui al
          comma  1  potra'  anche avere riguardo a materie diverse, a
          seconda  dello  status  del  personale  interessato: tenuto
          conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque
          riservato  alla disciplina per legge o per atto normativo o
          amministrativo  emanato  in  base alla legge, l'ordinamento
          generale delle seguenti materie:

          a)   organizzazione   del  lavoro,  degli  uffici  e  delle
          strutture,  ivi  compresa  la  durata dell'orario di lavoro
          ordinario;

          b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato
          giuridico  e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego,
          ivi compreso il trattamento di fine servizio;

          c) mobilita' ed impiego del personale;

          d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

          e) determinazione delle dotazioni organiche;

          f)  modi  di  conferimento della titolarita' degli uffici e
          dei comandi;

          g)  esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del
          personale;

          h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero".

          -  L'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (v. nota.
          all'art.  16),  reca norme di interpretazione autentica, di
          utilizzazione  del  personale  scolastico  e trattamento di
          fine rapporto; si riporta il testo del comma 20:

          "20.  Ai  fini  dell'armonizzazione  al regime generale del
          trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di
          previdenza   complementare   dei  dipendenti  pubblici,  le
          procedure  di negoziazione, e di concertazione previste dal
          decreto   legislativo   12  maggio  1995,  n.  19  potranno
          definire,  per  il personale ivi contemplato, la disciplina
          del  trattamento  di  fine  rapporto  ai sensi dell'art. 2,
          commi  da  5  a  8,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e
          successive  modificazioni,  nonche'  l'istituzione di forme
          pensionistiche complementari, di cui all'art. 3 del decreto
          legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
          modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
          nel  periodo  precedente  saranno  attivate le procedure di
          negoziazione   e   di  concertazione  in  deroga  a  quanto
          stabilito   dall'art.   7,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 195 del 1995".