Art. 19
                         Disposizioni finali

  1.  Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   definisce,   d'intesa   con   il
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  il quadro delle esigenze ai
fini   della  perequazione  dei  trattamenti  del  personale  di  cui
all'articolo  24,  commi  5  e  6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Nel  Documento  di programmazione economico-finanziaria per gli
esercizi  2000-2002,  nel  quadro  delle piu' generali compatibilita'
della  finanza pubblica e della complessiva politica per il personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
  3.  La  legge  finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione
degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria
ed  a  norma  dell'articolo  11,  comma  3, lettera h), della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni e integrazioni,
indica  l'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  ciascuno degli
esercizi del triennio considerato.
  4.  Previa  definizione  da  parte  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica  di  concerto  con  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentite  le amministrazioni
interessate,  dei  criteri,  dell'ammontare  e delle decorrenze degli
emolumenti  determinati  ai  sensi  dei  commi  1, 2 e 3 del presente
articolo,  con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti
emolumenti  ai  colonnelli  ed  ai  brigadieri  generali  delle Forze
armate,  nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi
di polizia ad ordinamento militare e civile.
  5.  I  procedimenti  negoziali  di  cui  agli articoli 1 e 10 della
presente   legge,   in   relazione   agli  obiettivi  di  conferma  e
rafforzamento  della  specificita'  ed  unitarieta'  di  ruolo  delle
carriere   diplomatica   e   prefettizia  ivi  indicati,  assicurano,
nell'ambito  delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei
e  proporzionati,  secondo appositi parametri, in tale sede definiti,
rapportati   alla  figura  apicale,  del  trattamento  economico  del
personale delle predette carriere.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  la'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1999

                               CIAMPI

                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri

                                  DINI, Ministro degli affari esteri

                                  Russo   JERVOLINO,  Ministro  degli
                                  interni

                                  SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della
                                  difesa

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

 
          Note all'art. 19.


          -  Il  testo  dell'art.  24,  commi  5  e  6,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (v. nota all'art. 17), e
          il seguente:
          "5.  Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie,
          nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti
          economici  delle  categorie di personale di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5,  indicano le somme da destinare, in caso di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
          ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatisi  a  partire  dal  febbraio  1993, e secondo i
          criteri  indica nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre
          1991, n. 334.
          6.  I  fondi  per  la  perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  2,  comma 5, sono assegnati alle universita' e da
          queste   utilizzati   per  l'incentivazione  dell'  impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il   pagamento   delle   supplenze   e  degli  affidamenti.
          L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di cui all'art. 2
          della  predetta  legge  n.  334  del  1997, e' erogata come
          assegno aggiuntivo pensionabile".

          - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5
          agosto   1978,   n.   468   (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
          "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
          tasse  e  contributi,  ne'  puo'  disporre nuove o maggiori
          spese,  oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
          contiene:
          a) - g) (Omissis);
          h)  l'importo  complessivo  massimo  destinato, in ciascuno
          degli  anni  compresi  nel bilancio pluriennale, al rinnovo
          dei  contratti  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 15
          della  legge  29  marzo  1983, n. 93, ed alle modifiche del
          trattamento  economico e normativo del personale dipendente
          da   pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel  regime
          contrattuale".

          -  Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992,
          n. 216 (v. nota all'art. 15), e' il seguente:
          "5.  Fine  a  quando  non  saranno approvate le nome per il
          riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,   secondo  le  procedure  e  con  le  modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente".