ART. 3.
(Riqualificazione   e   riordino   del   personale  delle  qualifiche
funzionali del Ministero degli affari esteri).

  1.  Al  fine  di  soddisfare  le  esigenze funzionali derivanti dal
processo  di  riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla
riqualificazione  del  personale  delle  qualifiche  funzionali,  ivi
incluse  quelle  appartenenti  all'area  della  promozione culturale,
nonche'  alla  reintegrazione  della dotazione organica del personale
non  diplomatico  e  non  dirigenziale,  si  provvede  ai sensi della
vigente  normativa. anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua
complessiva  non  superiore  a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a
lire  19,807  miliardi  per  l'anno  2000, a lire 32,755 miliardi per
l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  7,651  miliardi  per  l'anno 1999, in lire 19,807
miliardi  per  l'anno  2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal
2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.