ART. 5. (Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto). 1. E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996. erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.
Nota all'art. 5 - Il testo dell'art. 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni".