ART. 5.
    (Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta
                       impiegati a contratto).

  1. E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei
ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri,  ai sensi del comma 134
dell'articolo  1  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta
impiegati  di  cittadinanza  italiana  che, alla data del 23 dicembre
1996.  erano  in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici   consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la  cui
assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.
 
          Nota all'art. 5

          -  Il testo dell'art. 1, comma 134, della legge 23 dicembre
          1996  n.  662  (Misure  di  razionalizzazione della finanza
          pubblica) e' il seguente:

          "134.  Gli  impiegati  di cittadinanza italiana in servizio
          presso   le   rappresentanze   diplomatiche  e  gli  uffici
          consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato  possono
          essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri,
          nell'ambito  delle dotazioni organiche determinate ai sensi
          dell'art.  22,  comma  16, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun anno
          del  triennio  1997-1999,  tramite  appositi  concorsi  per
          titoli   ed   esami   purche'  in  possesso  dei  requisiti
          prescritti per le qualifiche cui aspirano e purche' abbiano
          compiuto   almeno  tre  anni  di  servizio  continuativo  e
          lodevole. Le relative modalita' saranno fissate con decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro.  Gli  impiegati a contratto cosi' immessi nei ruoli
          sono   destinati,  quale  sede  di  prima  destinazione,  a
          prestare  servizio presso l'amministrazione centrale per un
          periodo minimo di due anni".