ART. 8.
(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di
      cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

  1.  Le  disponibilita'  finanziarie  non impegnate alla data del 1^
gennaio  1999  esistenti  sul  conto  corrente  presso  la  Tesoreria
centrale  dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo
26  della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge
26  febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo
del  20  per  cento,  nel  corso dell'esercizio finanziario 1999, con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro del commercio con l'estero, per:
    a)  iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e
di   emergenza  nonche'  a  sostegno  dei  programmi  promossi  dalle
organizzazioni  non  governative,  di  competenza del Ministero degli
affari esteri;
    b)   interventi   bilaterali   e   multilaterali   di   restauro,
conservazione  e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in
via  di  sviluppo,  per  programmi  di cooperazione scientifica e per
iniziative  di  formazione  in  Italia ed in loco dei cittadini degli
stessi  Paesi  in  via di sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari  esteri;  c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie
imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare
o  ad  essa  collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 143, di competenza del Ministero del
commercio  con  l'estero,  nella  misura  massima di lire 20 miliardi
annue;  d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana
ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione
del  debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica. Tali
disponibilita'  sono successivamente versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con decreti del Ministro del
tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,  alle
pertinenti  unita' previsionali di base delle singole Amministrazioni
competenti.
  2.  Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000
sul  Fondo  rotativo  di  cui al comma 1 per i rientri di capitale ed
interessi  di  crediti  d'aiuto  concessi  in  passato possono essere
destinate  tra le unita' previsionali di base di cui al comma 1 e per
le  stesse  finalita'  negli  esercizi  finanziari 2000 e 2001 con le
medesime procedure.
 
          Note all'art. 8:

          -  Il testo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227
          (Disposizioni  sull'assicurazione  e  sul finanziamento dei
          crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci e servizi,
          all'esecuzione    di   lavori   all'estero   nonche'   alla
          cooperazione    economica    e    finanziaria    in   campo
          internazionale) e' il seguente:

          "Art.  26.  -  Nel  quadro  della cooperazione italiana coi
          Paesi  i  via  di  sviluppo  e  sulla  base degli indirizzi
          stabiliti  dal  CIPES,  il Ministro del tesoro, su proposta
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, puo' autorizzare il
          Mediocredito  centrale  a concedere, anche in consorzio con
          enti  o  banche  estere, a Stati, banche centrali o enti di
          Stato  di  Paesi  in  via  di  sviluppo, crediti finanziari
          agevolati   destinati  al  miglioramento  della  situazione
          economica  e  monetaria  di tali Paesi, tenendo conto della
          partecipazione   italiana   a   progetti   e  programmi  di
          cooperazione  approvati  nelle  forme  di legge e diretti a
          favorire  e  promuovere  il  progresso  tecnico, culturale,
          economico e sociale di detti Stati.

          Per  le operazioni di cui al precedente comma e' costituito
          presso  il  Mediocredito  centrale  un  fondo  rotativo. La
          dotazione   del   fondo   avverra'   con   legge,  mediante
          stanziamenti  nello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro".

          -  Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
          (Nuova  disciplina,  della  cooperazione  dell'Italia con i
          Paesi in via di sviluppo e' il seguente:

          "Art. 6 (Fondo rotalivo presso il Mediocredito centrale). -
          1.  Il  Ministro  del  tesoro, previa delibera del CICS, su
          proposta  del  Ministro  degli  affari esteri, autorizza il
          Mediocredito  centrale  a  concedere anche in consorzio con
          enti  o  banche  estere, a Stati, banche centrali o enti di
          Stato  di  Paesi  in  via  di  sviluppo, crediti finanziari
          agevolati  a valere sul Fondo rotativo costituito presso di
          esso.

          2.  In  estensione  a quanto previsto dall'art. 13, secondo
          comma  del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito,
          con  modificanon  nella  legge  25  luglio  1956, n. 786, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, il Ministro del
          commercio  con  l'estero  delega  le  competenze  di cui al
          citato   articolo   13,   primo   comma,   lettera  d),  al
          Mediocredito  centrale in ordine alle operazioni finanziate
          con crediti di aiuto o con crediti misti.

          3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri
          strumenti     finanziari     (doni,    crediti    agevolati
          all'esportazione,   crediti   a   condizioni  di  mercato),
          potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
          di  sviluppo  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
          legge.   Nel   predetto  fondo  rotativo  confluiscono  gli
          stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
          legge 3 gennaio 1981, n. 7.

          4.  Ove  richiesto dalla natura dei progetti e programmi di
          sviluppo,  i  crediti di aiuto possono essere destinati, in
          particolare  nei  Paesi  a  piu'  basso  reddito,  anche al
          finanziamento  di  parte  dei  costi  locali e di eventuali
          acquisti  in  Paesi  terzi  di  beni  inerenti  ai progetti
          approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
          tra Paesi in via di sviluppo".

          -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 143, reca:
          "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), e dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59"