ART. 9.
                      (Copertura finanziaria).

  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162
miliardi  per  l'anno  2000  e  a  lire  22,809  miliardi a decorrere
dall'anno  2001,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire
3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000
e  a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001, e dell'articolo
6,  pari  a  lire  6  miliardi per l'anno 1999, a lire 7 miliardi per
l'anno  2000  e  a  lire  7,5  miliardi  per l'anno 2001, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" o dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.