Art. 11 
      (Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete) 
1. Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze  essenziali
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  u),  con  uno  o  piu'
provvedimenti del Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto,  per
quanto di  rispettiva  competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',
dell'ambiente e dei  trasporti  e  della  navigazione  e  sentito  il
Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  adottate  le
occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di
corrispondenza, della  sicurezza  del  funzionamento  della  rete  in
relazione al trasporto di  sostanze  pericolose  e  vietate  e  della
protezione di dati. 
2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  a  tutti  gli
operatori che svolgono servizi postali.