Art. 12
                 (Qualita' del servizio universale)
1.  L'autorita' di regolamentazione, al fine di garantire un servizio
postale di buona qualita', stabilisce, sentito il consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio
universale,  adeguandoli  a  quelli  realizzati  a  livello  europeo,
essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed
alla  regolarita'  ed affidabilita' dei servizi . Detti standard sono
recepiti nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai
sensi  dell'articolo  2  della  legge 11 luglio 1995, n. 273, e della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio
1994,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 43 del 22 febbraio 1994.
2.  La  qualita'  per  i  Servizi transfrontalieri intracomunitari e'
stabilita  in  conformita'  agli  obiettivi indicati nell'allegato al
presente decreto.
3.  L'autorita'  di  regolamentazione  informa la Commissione europea
circa  le  norme  di  qualita'  adottate. L'autorita', in presenza di
particolari  situazioni di natura infrastrutturale o geografica, puo'
stabilire  deroghe  agli  obiettivi  di  qualita', comunicandole alla
Commissione  predetta ed alle autorita' di regolamentazione dei Paesi
membri.
4.   Il   controllo   della  qualita'  e'  svolto  dall'autorita'  di
regolamentazione;  sulla  programmazione  della relativa attivita' e'
sentito  il  consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti.
L'autorita'   di   regolamentazione   effettua   verifiche   su  base
campionaria  delle  prestazioni  con  regolarita'  avvalendosi  di un
organismo  specializzato  indipendente  selezionato dall"autorita' di
regolamentazione  nel  rispetto  della normativa in vigore. Gli oneri
inerenti  alla  verifica  ed  alla pubblicazione dei risultati sono a
carico  del  fornitore  del  servizio  universale.  I  risultati sono
pubblicati  almeno  una  volta  l'anno  e, ove necessario, sono prese
misure correttive.
 
           Note all'art. 12:
            - Si   riporta il testo  dell'art.    2  della  legge  11
          luglio 1995, n.  273:
            "Art.    2 (Qualita'   dei servizi  pubblici).  - 1.  Con
          decreto   del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono
          emanati schemi generali di riferimento di  carte di servizi
          pubblici,    predisposte,  d'intesa con le  amministrazioni
          interessate,  dal  Dipartimento  della   funzione  pubblica
          per    i settori   individuati con  decreto del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri, ai sensi   dell'art. 5,  comma
          2,  lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e riportati nell'allegato elenco n. 2.
            1-bis. I  decreti di cui al  comma 1 tengono conto  delle
          norme del ''Codice   di   comportamento    dei   dipendenti
          delle     pubbliche amministrazioni'' adottate  con decreto
          del Ministro  per la funzione pubblica.
            2. Gli  enti erogatori  di servizi  pubblici, non   oltre
          centoventi  giorni  dalla data  di  emanazione dei  decreti
          di  cui  al comma  1, adottano   le rispettive   carte  dei
          servizi pubblici  sulla base  dei principi  indicati  dalla
          direttiva     e   dello   schema  generale  di riferimento,
          dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al
          Dipartimento della funzione pubblica".
            - La direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27  gennaio  1994  fissa    i  principi   cui deve   essere
          uniformata  l'erogazione dei servizi pubblici.