Art. 15 
                            (Contributi) 
1. I titolari di licenza individuale  e  di  autorizzazione  generale
rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese  amministrative
di istruttoria  e  per  controlli  sostenute  dall'autorita'  stessa,
aderenti ai costi. 
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sono fissate le misure dei contributi  ed  i  relativi  aggiornamenti
riguardanti gli oneri di cui al  comma  1  nonche'  le  modalita'  di
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.