Art. 16
           (Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)
1. Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi
riservati,  per  essere  avviati  alla  rete  postale  pubblica  sono
debitamente affrancati.
2.  Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3.  Sono  abrogate  tutte  le  forme di franchigia, di esenzione e di
riduzione  dei  diritti postali, salvo quanto specificamente previsto
dalla  convenzione  postale  universale  e da accordi internazionali.
Restano  valide  le  disposizioni  relative  alle agevolazioni per le
spedizioni   postali   finalizzate   alla  propaganda  connessa  alle
consultazioni elettorali.
 
           Nota all'art. 16:
            - Si riporta il testo dei articoli 41, 44 e 54 del codice
          postale  e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n.
          156 del 1973:
            "Art. 41 (Eccezioni all'esclusivita').  - La disposizione
          dell'art.  39 non si applica:
            a) ai privati,    i  quali  siano  latori  di    lettere,
          occasionalmente e senza fine di lucro;
            b)  alla    raccolta, al   trasporto ed   al recapito  di
          corrispondenze  epistolari,  per    le  quali    sia  stato
          soddisfatto  il    diritto  postale  mediante impronte   di
          macchina  affrancatrice o  mediante francobolli debitamente
          annullati  da  un  ufficio postale   o   direttamente   dal
          mittente  mediante   apposizione con  inchiostro indelebile
          della data d'inizio del trasporto stesso;
            c)  al  trasporto  ed  al  recapito   di   corrispondenze
          epistolari  che  una  persona    invia   eccezionalmente ad
          un'altra  per  mezzo di  apposito incaricato;
            d) alla  raccolta, al   trasporto ed   al  recapito    di
          corrispondenze  epistolari   nelle localita'  e nei  giorni
          in cui  non funzionano  i servizi postali, entro  i  limiti
          stabiliti dal regolamento;
            e)   al  trasporto    di  corrispondenze  eseguito  dalle
          imprese di  linee  ferroviarie      e    tramviarie      in
          servizio    pubblico    o  di   linee automobilistiche o di
          navigazione    marittima,  od  aerea,  sovvenzionate  dallo
          Stato,    concernenti    esclusivamente   l'amministrazione
          e l'esercizio  delle    rispettive   linee,   nei    limiti
          stabiliti  dal regolamento".
            "Art.    44    (Francatura    delle  corrispondenze).   -
          Tutte    le corrispondenze;   ad    eccezione  di    quelle
          epistolari    e delle   carte manoscritte,  spedite in  via
          ordinaria,    devono  essere    francate  per  intero   dal
          mittente.
            Le  corrispondenze  epistolari  e  le  carte manoscritte,
          spedite in via ordinaria,   non  francate    o     francate
          insufficientemente,     sono assoggettate   ad   una  tassa
          doppia  dell'importo  della  francatura mancante, a  carico
          del destinatario.
             Le altre corrispondenze non hanno corso".
            "Art.  54    (Tassa a   carico del   destinatario). -  Le
          corrispondenze   ufficiali   debitamente    contrassegnate,
          spedite    dagli  uffici  statali  a  totale   carico   del
          bilancio   dello     Stato    in    via    ordinaria,    in
          raccomandazione  e in assicurazione,  anche se accompagnate
          con avviso di ricevimento, all'indirizzo di  privati  o  di
          enti,  sono  sottoposte a carico dei destinatari alle tasse
          pari a  quelle  che  avrebbero  dovuto  essere  pagate  dal
          mittente.
            Il   trattamento   previsto   dal   precedente  comma  e'
          esteso  alle corrispondenze  ufficiali spedite  dai sindaci
          nella loro   esclusiva qualita' di  ufficiali  di  Governo,
          purche'  sugli  invii sia apposto un contrassegno   che  ne
          attesti  la   provenienza  con   l'esplicita  dichiarazione
          che  trattasi  di  atti   del sindaco nella sua qualita' di
          ufficiale di Governo.
            Sono ammessi  allo  stesso    trattamento  i  certificati
          riguardanti   gli  infortuni  sul  lavoro  in  agricoltura,
          trasmessi in raccomandazione dai medici    agli    istituti
          assicuratori  ed  all'autorita'  di  pubblica sicurezza".