Art. 9
                       (Scambio di documenti)
1.  Il  servizio  dello  scambio  di  documenti  e'  assoggettato  ad
autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti condizioni:
a)  il  titolare  cura  la tenuta del registro degli abbonati, di cui
invia copia all'autorita' di regolamentazione;
b) gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti
presso il locale adibito al servizio stesso;
c)  il  titolare  del  servizio  puo'  gestire  piu'  locali  e  puo'
effettuare,  con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di
regolamentazione,  lo  scambio  di  documenti  fra  utenti abbonati a
diversi locali facenti capo al medesimo titolare.