Art. 4
                   Sede centrale e sedi distaccate
        della Scuola superiore della pubblica amministrazione

  1.  La  Scuola  ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono,
inoltre,  svolgersi  presso  sedi distaccate. Le sedi distaccate sono
quelle  esistenti  al  momento  dell'entrata  in  vigore del presente
decreto legislativo.
  2.   Il   mutamento   della   sede  centrale,  l'istituzione  o  la
soppressione  di  una  sede  distaccata  avvengono  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica.
  3.  A  ciascuna  sede  distaccata  e' preposto un dirigente, il cui
incarico   e'  conferito  dal  direttore  della  Scuola,  sentito  il
segretario,  tra  i  dirigenti  assegnati  alla  stessa, ovvero tra i
dirigenti  del  ruolo  unico  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo n. 29/1993.
  4.   Il   segretario,  sentito  il  direttore,  assegna  alle  sedi
distaccate  il  personale  non  docente  e  le  risorse necessarie al
funzionamento della struttura di ciascuna sede.
  5.  I  responsabili  di  sede  assicurano  il  funzionamento  della
struttura  loro  affidata  ed  il  regolare  andamento dell'attivita'
gestionale  e  didatticoformativa,  in attuazione delle direttive del
direttore  e,  per  quanto riguarda le materie di sua competenza, del
segretario.  Sono  altresi'  responsabili  del  personale non docente
assegnato alla sede.
 
           Nota all'art. 4:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   23 del  decreto
          legislativo  n.  29/1993:
            "Art. 23 (Ruolo  unito dei dirigenti).- 1. E'  istituito,
          presso la Presidenza del Consiglio  dei Ministri, il  ruolo
          unico  dei  dirigenti delle   amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad ordinamento  autonomo, articolato  in due  fasce.
          La  distinzione in   fasce ha   rilievo  agli  effetti  del
          trattamento  economico   e, limitatamente a quanto previsto
          dall'art. 19, ai  fini del conferimento degli  incarichi di
          diridenza generale.
            2. Nella  prima fascia  del ruolo  unico sono    inseriti
          in    sede di prima  applicazione  del presente  decreto  i
          dirigenti generali  in servizio all'entrata in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al    comma 3 e, successivamente,   i
          dirigenti  della   seconda  fascia  che  abbiano  ricoperto
          incarichi  di direzione di uffici  dirigenziali generali ai
          sensi  dell'art. 19   per un tempo pari ad almeno  a cinque
          anni,  senza  essere  incorsi     nelle   misure   previste
          dall'art.  21, comma 2,  per le ipotesi di  responsabilita'
          dirigenziale.  Nella seconda   fascia sono  inseriti    gli
          altri    dirigenti in   servizio   alla medesima  data e  i
          dirigenti   reclutati   attraverso    i    meccanismi    di
          accesso  di  cui all'art. 28.
            3. Con  regolamento da emanare, entro  il 31 luglio 1998,
          ai  sensi dell'art.   17, comma  2, della  legge 23  agosto
          1988,   n.  400,    sono  disciplinate  le  modalita'    di
          costituzione e tenuta  del ruolo unico, articolato in  modo
          da      garantire  la  necessaria     specificita'  tecnica
          (seguivano  alcune  parole   eliminate).   Il   regolamento
          disciplina  altresi'    le  modalita'    di  elezione   del
          componente  del comitato  di garanti  di  cui all'art.  21,
          comma  3, il  regolamento  disciplina inoltre le procedure,
          anche  di  carattere  finanziario,  per  la  gestione   del
          personale  dirigenziale  collocato  presso il  ruolo  unico
          e  le opportune  forme   di  collegamento  con  le    altre
          amministrazioni interessate.
            4.  La   Presidenza del  Consiglio dei Ministri  cura una
          banca dati informatica contenente i  dati    curricolari  e

          professionali   di  ciascun  dirigente,    al    fine    di
          promuovere la  mobilita'  e   l'interscambio  professionale
          degli       stessi    fra      amministrazioni     statali,
          amministrazioni  centrali  e  locali,  organismi  ed   enti
          internazionali e dell'Unione europea.