Art. 4 Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione 1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono, inoltre, svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. 3. A ciascuna sede distaccata e' preposto un dirigente, il cui incarico e' conferito dal direttore della Scuola, sentito il segretario, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 29/1993. 4. Il segretario, sentito il direttore, assegna alle sedi distaccate il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede. 5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attivita' gestionale e didatticoformativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del segretario. Sono altresi' responsabili del personale non docente assegnato alla sede.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 29/1993: "Art. 23 (Ruolo unito dei dirigenti).- 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di diridenza generale. 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. 3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica (seguivano alcune parole eliminate). Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3, il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.