Art. 7
           Modalita' di funzionamento e norme transitorie

  1.   La  dotazione  finanziaria  minima  della  Scuola  e'  fissata
annualmente,  in  sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad
attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno
il   direttore,   sulla   base   delle   indicazioni  collegiali  dei
responsabili  di  settore  riuniti  in comitato operativo, sentiti il
segretario,  anche  al  fine di consentire la determinazione di detta
dotazione  minima  finanziaria,  nonche'  i  capi  dipartimento  o  i
titolari   degli   uffici   dirigenziali  generali  responsabili  del
personale  delle  amministrazioni  statali  e  della loro formazione,
riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la funzione pubblica
un   programma  di  massima  delle  attivita'  della  Scuola  per  il
successivo  anno  di  esercizio,  in  attuazione  e  coerenza con gli
obiettivi e priorita' indicati dal Ministro per la funzione pubblica.
  2.  Nel  programma  possono essere previste attivita' della Scuola,
comunque  rientranti  nei propri fini istituzionali, da svolgersi con
dotazione  finanziaria  ulteriore e diversa da quella minima prevista
nel   bilancio  dello  Stato,  anche  attraverso  l'accesso  a  fondi
nazianali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione
a  procedure  concorsuali  anche  in  partenariato con altri soggetti
pubblici e privati.
  3.  Sono  in  ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri
finanziari  per  le  spese  di  funzionamento e di mantenimento delle
sedi,  del  personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti
nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4.
  4.  In  sede  di  prima  attuazione del presente decreto, la Scuola
continua  ad  avvalersi  del  personale in servizio e restano fermi i
contingenti   numerici   del   personale   non   docente  da  adibire
all'attivita'  permanente  di organizzazione e gestione della Scuola.
Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti,
fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia,
nell'ambito del programma annuale delle attivita'.
  5.  Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' formativa in
atto  all'entrata  in  vigore  del presente decreto, e in particolare
quella  relativa  al  primo  e  secondo corsoconcorso di reclutamento
della  dirigenza,  gli  incarichi  di direttore e di segretario della
Scuola  sono  assunti  rispettivamente dal direttore e dal segretario
generale  in  carica  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  che  li mantengono sino alla approvazione della graduatoria
dei  vincitori del secondo corsoconcorso per l'accesso alla dirigenza
in  atto, salvo revoca, e comunque non oltre ventotto mesi dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto. Sino al medesimo termine
sono  parimenti  confermati  anche  i  professori stabili in servizio
presso la Scuola.
  6.  Gli  organi  ed  i  relativi incarichi non previsti dalla nuova
struttura  della Scuola cessano al momento dell'entrata in vigore del
presente  decreto,  salvo  quanto  previsto  al  comma 5. Gli attuali
incarichi  dei  direttori  di sede scadono, comunque e salvo rinnovo,
tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.