Art. 7 Modalita' di funzionamento e norme transitorie 1. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sulla base delle indicazioni collegiali dei responsabili di settore riuniti in comitato operativo, sentiti il segretario, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonche' i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, riuniti in conferenza, trasmette al Ministro per la funzione pubblica un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo anno di esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorita' indicati dal Ministro per la funzione pubblica. 2. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazianali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. 3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 4. 4. In sede di prima attuazione del presente decreto, la Scuola continua ad avvalersi del personale in servizio e restano fermi i contingenti numerici del personale non docente da adibire all'attivita' permanente di organizzazione e gestione della Scuola. Successivamente, i fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attivita'. 5. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' formativa in atto all'entrata in vigore del presente decreto, e in particolare quella relativa al primo e secondo corsoconcorso di reclutamento della dirigenza, gli incarichi di direttore e di segretario della Scuola sono assunti rispettivamente dal direttore e dal segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che li mantengono sino alla approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corsoconcorso per l'accesso alla dirigenza in atto, salvo revoca, e comunque non oltre ventotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino al medesimo termine sono parimenti confermati anche i professori stabili in servizio presso la Scuola. 6. Gli organi ed i relativi incarichi non previsti dalla nuova struttura della Scuola cessano al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto al comma 5. Gli attuali incarichi dei direttori di sede scadono, comunque e salvo rinnovo, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.