Art. 8
              Riordino della Scuola centrale tributaria

  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2,
comma  1,  all'articolo  3,  commi  1  e  4, all'articolo 4, comma 3,
all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonche'
i  principi  desumibili  dalle  restanti  disposizioni  di  cui  agli
articoli  da  1  a  7  del  presente  decreto,  costituiscono criteri
direttivi  per  il  regolamento  di  riforma  della  Scuola  centrale
tributaria   del   Ministero  delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  commi  3  e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
  2.  Nel  regolamento  di  cui  al comma 1 e' previsto che la Scuola
centrale   tributaria   puo',   senza  oneri  per  la  stessa  e  con
corrispettivo  a carico del committente, svolgere attivita' formative
e  di  ricerca  anche  in  favore  di soggetti privati, eventualmente
consorziandosi o associandosi con enti e societa'.
  3.  Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Dette  norme,  nonche' quelle recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
 
           Note all'art. 8:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4-bis,
          della legge n.   400/1988 (Disciplina    dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle   dei reolamenti  emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima deia loro emanazione".
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    5  della  legge  n.
          358/1991 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle
          finanze):
            "Art.  5 (Scuola  centrale  tributaria). -  1.  La Scuola
          centrale  tributaria,  posta  alle  dirette  dipendenze del
          Ministro delle finanze, provvede   alla formazione,    alla
          specializzazione,      all'addestramento  del     personale
          finanziario.   Organizza, altresi',   d'intesa    con    la
          Direzione     generale  degli    affari  generali    e  del
          personale, con  la Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione    e    con   le organizzazioni  sindacali,
          procedure   selettive   e   corsi    per   il  reclutamento
          del       personale       amministrativo     e      tecnico
          dell'Amministrazione    finanziaria,  nonche'    corsi  per
          l'accesso alla dirigenza.
            2.  Il  direttore  amministrativo   della Scuola centrale
          tributaria e' scelto tra i dipendenti del  Ministero  delle
          finanze  con  qualifica  non  inferiore      a    dirigente
          superiore.   Alla  predisposizione,   allo svolgimento  dei
          programmi   didattici   ed    al      conferimento    degli
          incarichi  di  insegnamento  sovraintende  il rettore della
          Scuola scelto tra i professori ordinari   dell'universita'.
          Il  rettore  e'  coadiuvato  da  un comitato   con funzioni
          consultive da lui  stesso presieduto del quale fanno  parte
          almeno  quattro    docenti,  i  direttori    generali   del
          Ministero,  compreso  quello  dell'Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato, nonche' il direttore amministativo.
            3. L'insegnamento e' affidato anche  ad un corpo  stabile
          di  docentl  nei  limiti  di  un  contingente stabilito con
          decreto del Ministro delle finanze  di  concerto   con   il
          Ministro    del    tesoro.   I   professori universitari di
          ruolo,  i  magistrati  ordinari    ed  amministrativi,  gli
          avvocati  delloStato ed  i  dipendenti civili  dello  Stato
          che    sono chiamati a  costituire il corpo  dei professori
          stabili   della Scuola sono collocati  nella  posizione  di
          fuori ruolo.
            4.  Possono  essere conferiti  incarichi di insegnamento,
          oltre che agli appartenenti alle categorie di cui  al comma
          3, anche ad esperti di   specifiche  discipline.    Possono
          essere  svolti  corsi in  materia tributaria  anche per  il
          personale  direttivo appartenente  ad altre amministrazioni
          dello    Stato o   di   enti   pubblici, nonche'   per   il
          personale  appartenente  alle   pubbliche   amministrazioni
          di    Stati esteri, purchel'organizzazione   di tali  corsi
          non comporti  oneri di spesa a carico dell Scuola.
            5. E'  prevista, infine, l'istituzione   di  un  convitto
          interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    7, comma 4, del
          decreto-legge   n.       437/1996,       convertito,    con
          modificazioni,    dalla   legge n.   556/1996 (Disposizioni
          urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta,  di
          funzionalita'   dell'Amministrazione      finanziaria,   di
          gestioni  fuori  bilancio,  di  fondi  previdenziali  e  di
          contenzioso tributario):
            "4.  La  Scuola  centrale  tributaria, oltre  ai  compiti
          indicati  nell'art.   5 della  legge  29  ottobre 1991,  n.
          358, partecipa,  su direttiva del  Ministro delle  finanze,
          alla    elaborazione  degli  studi  di    settore  previsti
          dall'art. 62  -bis del  decreto-legge 30   agosto 1993,  n.
          331,    convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge 29
          ottobre 1993,   n.     427.   Per     l'espletamento    dei
          predetti     compiti,   con regolamento da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto    1988,  n.
          400,  e'   disciplinata la  possibilita', nei  limiti dello
          stanziamento   di  bilancio,  di  stipulare    convenzioni,
          di associarsi  e  consorziarsi  con  universita';  enti  di
          ricerca    ed istituti   italiani   ed esteri,  pubblici  e
          privati,  di    determinare  compensi    e      forme    di
          erogazione   degli   stessi,   di  effettuare pubblicazioni
          ed acquisti  di libri   di testo   e di    altro  materiale
          didattico  da   distribuire ai partecipanti alle  attivita'
          didattiche, di ricerca  e  di  studio,  senza  obbligo  di'
          restituzione".
            -   Il   decreto   del   Presidente della  Repubblica  n.
          526/1996  si intitola:  "Regolamento   recante   norme  per
          il  funzionamento  della Scuola centrale tributaria".