Art. 8 Riordino della Scuola centrale tributaria 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonche' i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attivita' formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e societa'. 3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4-bis, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei reolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima deia loro emanazione". "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 358/1991 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze): "Art. 5 (Scuola centrale tributaria). - 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonche' corsi per l'accesso alla dirigenza. 2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria e' scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'universita'. Il rettore e' coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' il direttore amministativo. 3. L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile di docentl nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati delloStato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo. 4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purchel'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico dell Scuola. 5. E' prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 437/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556/1996 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario): "4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con universita'; enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di' restituzione". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1996 si intitola: "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria".