IL MINISTRO DELLA SANITA'

  VISTI gli articoli 26 e 57 della legge 21 dicembre 1978, n. 833;
   VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   VISTO   il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni e integrazioni;
   VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante
"Approvazione  del  nomenclatore-tariffario  delle protesi dirette al
recupero  funzionale  e  sociale  dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche,  psichiche  e  sensoriali,  dipendenti  da  qualunque causa,
revisionato  ai  sensi  dell'articolo 34 della l. 5 febbraio 1992, n.
104";
   VISTO  il  decreto  ministeriale  29 luglio 1994, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18  agosto  1994, di proroga delle
disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
   VISTO  il  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente
l'attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  riguardante  i dispositivi
medici;
   VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;
   VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
   VISTO  l'articolo  8,  comma  3, del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229,  che  abroga  i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni;
   VISTO  l'articolo  8-sexies,  comma  7,  dello stesso decreto, che
prevede  che  il Ministro della sanita' con proprio decreto, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalita'
di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
   SENTITO  il parere del Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta
del 15 luglio 1998;
   SENTITA  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle seduta del
14 settembre 1998;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
   VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988,  effettuata  con nota n. 100/SCPS/3.13281 del 17 novembre 1998,
nonche'  la risposta della stessa Presidenza in data 14 gennaio 1999,
n. DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;
   RITENUTO  di  accogliere  le  osservazioni  dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato;
   SENTITA  nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 27 maggio 1999;
   UDITO  nuovamente  il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno
1999;
   VISTA  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 100/SCPS/15.7216 del 7 luglio 1999;
   VISTO il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei
conti  il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle disposizioni
normative e degli atti istruttori sopra richiamati, e' stato adottato
il  regolamento  recante  norme  per  le  prestazioni  di  assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
   RITENUTO  di  dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato
nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con altro il cui
contenuto   tenga  conto  delle  modifiche  normative  nel  frattempo
intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229:
   RAGGIUNTA,  sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto 1999,
                               ADOTTA
il seguente regolamento

                               Art. 1
    Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore

  1.  Il  presente regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli
elenchi  1,  2  e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili
nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  (Ssn)  fino  al  31
dicembre  2000  e  ne  definisce le modalita' di erogazione. Entro la
suddetta  data  il  Ministro  della  sanita' provvede a ridefinire la
disciplina   dell'assistenza   protesica  e  le  tariffe  massime  da
corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco
1 del nomenclatore.
  2.  L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi,
ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui
applicazione  richiede  modifiche eseguite da un tecnico abilitato su
prescrizione  di  un  medico specialista ed un successivo collaudo da
parte dello stesso. L'elenco n.1 contiene, altresi', i dispositivi di
fabbricazione  continua  o di serie finiti che, per essere consegnati
ad  un  determinato  paziente,  necessitano  di essere specificamente
individuati  e  allestiti  a  misura  da  un  tecnico  abilitato,  su
prescrizione   del   medico   specialista.  I  dispositivi  contenuti
nell'elenco  n.  1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono
prescritti.  La  loro  applicazione  e'  effettuata  da un tecnico in
possesso   del   titolo   abilitante  all'esercizio  della  specifica
professione o arte sanitaria ausiliaria ai sensi del regio decreto 27
luglio  1934,  n.  1265,  dell'articolo  6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502  e successive modificazioni e integrazioni e
dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
  3.  L'elenco  n.  2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili
tecnici)  di  serie  la  cui  applicazione  o  consegna  non richiede
l'intervento del tecnico abilitato.
  4.   L'elenco   n.  3  del  nomenclatore  contiene  gli  apparecchi
acquistati  direttamente  dalle aziende unita' sanitarie locali (Usl)
ed assegnati in uso con le procedure indicate nell'articolo 4.
  5.  Qualora  l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo
non  incluso  nel  nomenclatore  allegato al presente regolamento, ma
riconducibile,   a   giudizio  dello  specialista  prescrittore,  per
omogeneita'  funzionale a quello prescritto ai sensi dell'articolo 4,
comma  2,  l'azienda  Usl  di  competenza  autorizza  la  fornitura e
corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa
applicata  o  al  prezzo  determinato  dalla  stessa  azienda  per il
dispositivo  incluso  nel  nomenclatore  e  corrispondente  a  quello
erogato.
  6.  In  casi  particolari,  per  i  soggetti  affetti da gravissime
disabilita',   l'azienda   Usl   puo'  autorizzare  la  fornitura  di
dispositivi  non  inclusi  negli  elenchi  del nomenclatore allegato,
sulla  base  dei criteri fissati dal Ministro della sanita', d'intesa
con  la  Conferenza  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e' le
province  autonome,  relativi  alle  condizioni  dei  soggetti,  alle
modalita'  di  prescrizione  e  di  controllo  e  alla  tipologia  di
dispositivi che possono essere autorizzati.
 
             AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Note al preambolo:
             -  Il  testo  degli  articoli  26  e  57  della legge 23
          dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
          nazionale), e' il seguente:
             "Art.   26   (Prestazioni   di   riabilitazione).  -  Le
          prestazioni  sanitarie  dirette  al  recupero  funzionale e
          sociale   dei  soggetti  affetti  da  minorazioni  fisiche,
          psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
          erogate  dalle  unita' sanitarie locali attraverso i propri
          servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non sia in grado
          di  fornire  il servizio direttamente, vi provvede mediante
          convenzioni  con  istituti  esistenti  nella regione in cui
          abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
          indicati  dalla  legge,  stipulate  in  conformita'  ad uno
          schema  tipo  approvato dal Ministro della sanita', sentito
          il Consiglio sanitario nazionale.
             Sono  altresi'  garantite le prestazioni protesi che nei
          limiti  e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al
          secondo comma dell'art. 3.
             Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito il
          Consiglio    sanitario   nazionale,   sono   approvati   un
          nomenclatore-tariffario  delle  protesi ed i criteri per la
          sua revisione periodica".
             "Art.  57  (Unificazione  dei  livelli delle prestazioni
          sanitarie).  - Con decreti del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
          Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto previsto dal
          piano   sanitario   nazionale  di  cui  all'art.  53,  sono
          gradualmente  unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal
          piano  stesso,  le  prestazioni  sanitarie gia' erogate dai
          disciolti  enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli
          enti,   casse,  servizi  e  gestioni  autonome  degli  enti
          previdenziali.
             Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e della sanita', ed anche in
          conformita'  a  quanto  previsto  dalla  lettera f), quarto
          comma    dell'art.   53,   si   provvede   a   disciplinare
          l'adeguamento   della   partecipazione  contributiva  degli
          assistiti   nonche'   le   modalita'  e  i  tempi  di  tale
          partecipazione   in   funzione   della  soppressione  delle
          strutture  mutualistiche di cui al primo comma del presente
          articolo.
             Sono  comunque  fatte  salve  le  prestazioni  sanitarie
          specifiche, preventive, ortopediche e protesi che, erogate,
          ai  sensi  delle  leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
          degli  invalidi  per  causa  di  guerra  e  di servizio dei
          ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
             Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, per
          quanto  riguarda  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
          curativa  e  riabilitativa,  che devono essere garantite, a
          prescindere   dalla   iscrizione  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.  19  della  presente  legge,  agli  invalidi  del
          lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque
          concorso  di  questi  ultimi al pagamento delle prestazioni
          sanitarie.   Con   legge   regionale   e'  disciplinato  il
          coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
          delle  anzidette  prestazioni e gli interventi sanitari che
          gli  enti  previdenziali  gestori dell'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali
          pongono   in   essere,   in   favore  degli  infortunati  e
          tecnopatici,  per  realizzare le finalita' medico-legali di
          cui all'art. 75 della presente legge".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  della  legge 5
          febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate):
             "Art.  34  (Protesi  e ausili tecnici). - 1. Con decreto
          del Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio
          sanitario  nazionale,  entro sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente  legge,  nella  revisione  e
          ridefinizione  del nomenclatore-tariffario delle protesi di
          cui  al  terzo  comma  dell'art. 26 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  vengono inseriti apparecchi e attrezzature
          elettronici  e  altri  ausili  tecnici  che  permettano  di
          compensare le difficolta' delle persone con handicap fisico
          o sensoriale".
             -  Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502,
          concerne:  "Riordino  della  disciplina  in materia a norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
          27  dicembre  1997  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica):
             "5.  Nel  realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
          di  cui  all'art.  35,  comma  1,  restano salvaguardate le
          forniture  a favore di disabili. Il Ministero della sanita'
          provvede  nel  termine di tre mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
          tariffario delle protesi"
             -  Il  decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95, reca
          "Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46".
             - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dallo
          Stato  alle  regioni  e agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
             -  Il  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca
          "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
          prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
          dell'art.  59,  comma  50,  della legge 27 dicembre 1997, n
          449".
             - Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
          19  giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del
          Servizio  sanitario  nazionale,  a  norma dell'art. I della
          legge 30 novembre 1998, n. 419), e il seguente
             "3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi
          dell'art.  8,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  come  modificato dal decreto legislativo 7
          dicembre  1993,  n.  517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9
          dell'art.  8  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n
          502, e successive modificazioni ed integrazioni".
             - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-sexies del
          citato  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          introdotto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19
          giugno 1999, n. 229:
             "7  Il  Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto
          d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   disciplina  le  modalita'  di  erogazione  e  di
          remunerazione   dell'assistenza   protesica,  compresa  nei
          livelli  essenziali  di assistenza di cui all'art. 1, anche
          prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta".
             -  Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri  possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             Note all'art. 1.
             -  11  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, concerne
          "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
             "Art.  6  (Rapporti  tra Servizio sanitario nazionale ed
          universita').
             -   1.  Le  regioni,  nell'ambito  della  programmazione
          regionale,  stipulano  specifici protocolli d'intesa con le
          universita'  per  regolamentare  l'apporto  alle  attivita'
          assistenziali  del  servizio  sanitario  delle  facolta' di
          medicina,  nel  rispetto delle loro finalita' istituzionali
          didattiche e scientifiche. Le universita' concordano con le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          nell'ambito  dei  protocolli  d'intesa  di  cui al presente
          comma,    ogni   eventuale   utilizzazione   di   strutture
          assistenziali  private,  purche'  accreditate e qualora non
          siano  disponibili strutture nell'azienda di riferimento e,
          in  via  subordinata,  in  altre  strutture  pubbliche.  Le
          universita'   contribuiscono,  per  quanto  di  competenza,
          all'elaborazione   dei   piani   sanitari   regionali.   La
          programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della
          dislocazione  delle  strutture  sanitarie, deve tener conto
          della  presenza  programmata delle strutture universitarie.
          Le  universita'  e le regioni possono, d'intesa, costituire
          policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento
          da    singoli   stabilimenti   ospedalieri   di   strutture
          universitarie  od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti
          omogenei  tenendo conto delle esigenze della programmazione
          regionale.  I  rapporti in attuazione delle predette intese
          sono  regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
          universita',  le  aziende ospedaliere e le unita' sanitarie
          locali interessate.
             2.  Per  soddisfare  le specifiche esigenze del Servizio
          sanitario   nazionale,   connesse   alla  formazione  degli
          specializzandi  e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali del
          Servizio  sanitario  nazionale, le universita' e le regioni
          stipulano  specifici  protocolli di intesa per disciplinare
          le  modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita'  sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
          carattere   scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica,  nelle  scuole  di specializzazione attivate
          presso  le  predette  strutture  sanitarie  in possesso dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario  e'  affidata  ai  dirigenti  delle strutture
          presso   le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in
          conformita'  ai  protocolli  d'intesa di cui al comma 1. Ai
          fini  della  programmazione del numero degli specialisti da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  8  agosto 1991, n. 257, tenendo anche
          conto   delle   esigenze   conseguenti   alle  disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto.  Il  diploma di specializzazione conseguito presso
          le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del direttore
          della  scuola  e  del  rettore dell'universita' competente.
          Sulla  base  delle  esigenze di formazione e di prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per  l'istituzione  dei  corsi  di specializzazione possono
          essere  previste  per  i  presidi  ospedalieri  delle unita
          sanitarie  locali,  le  cui strutture siano in possesso dei
          requisiti  di  idoneita'  previsti  dall'art. 7 del decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
             3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera  o), della legge 23
          ottobre  1992 n. 421, la formazione del personale sanitario
          infermieristico,  tecnico e della riabilitazione avviene in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario  nazionale  e  istituzioni private accreditate. I
          requisiti  di  idoneita' e l'accreditamento delle strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi  profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico e'
          definito,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 19 novembre
          1990,  n.  341, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita'.  Per  tali  finalita' le
          regioni  e  le  universita' attivano appositi protocolli di
          intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario  e'  affidata  di norma a personale del ruolo
          sanitario  dipendente  dalle  strutture  presso le quali si
          svolge  la  formazione  stessa,  in  possesso dei requisiti
          previsti.  I  rapporti  in attuazione delle predette intese
          sono  regolati  con appositi accordi tra le universita', le
          aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le
             istituzioni   pubbliche  e  private  accreditate  e  gli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico. I
          diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
          del corso e del rettore dell'universita' competente.
             L'esame  finale, che consiste in una prova scritta ed in
          una  prova  pratica,  abilita  all'esercizio professionale.
          Nelle  commissioni  di  esame  e' assicurata la presenza di
          rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
          corsi   di   studio   relativi  alle  figure  professionali
          individuate  ai  sensi del presente articolo e previsti dal
          precedente  ordinamento  che  non siano stati riordinati ai
          sensi  del  citato  art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.
          341,  sono  soppressi  entro  due  anni  a decorrere dal 10
          gennaio  1994, garantendo, comunque, il completamento degli
          studi  agli  studenti  che  si  iscrivono entro il predetto
          termine  al  primo anno di corso. A decorrere dalla data di
          entrata  in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
          scuole  ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento
          e'  in  ogni  caso  richiesto  il possesso di un diploma di
          scuola  secondaria  superiore  di  secondo  grado di durata
          quinquennale.  Alle  scuole  ed  ai  corsi disciplinati dal
          precedente  ordinamento e per il predetto periodo temporale
          possono  accedere  gli  aspiranti  che  abbiano superato il
          primo  biennio  di  scuola secondaria superiore per i posti
          che  non  dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
          del  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di secondo
          grado.
             4.  In  caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
          di  cui  a presente articolo, entro centoventi giorni dalla
          costituzione  delle  nuove  unita' sanitarie locali e delle
          aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri su
          proposta  dei  Ministri  della sanita' e dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
             5.   Nelle   strutture  delle  facolta'  di  medicina  e
          chirurgia  il  personale  laureato medico ed odontoiatra di
          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
          tecnico-scientifica   e  socio-sanitaria  svolge  anche  le
          funzioni  assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il
          contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore
          e  del  funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
          diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria.  E fatto divieto alle universita' di assumere
          nei  profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
          in odontoiatria". toiatria".
             Il testo dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42
          (Disposizioni  in  materia di professioni sanitarie), e' il
          seguente:
             "Art.  4  (Diplomi  conseguiti  in  base  alla normativa
          anteriore  a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni).  -  1.  Fermo  restando quanto previsto dal
          decreto-legge  13  settembre  1996,  n. 475 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge S novembre 1996, n. 573 per le
          professioni  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni   ai  fini  dell'esercizio
          professionale  e  dell'accesso alla formazione post-base, i
          diplomi  e gli attestati conseguiti in base alla precedente
          normativa,  che  abbiano  permesso l'iscrizione ai relativi
          albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
          lavoro  dipendente  o  autonomo  o che siano previsti dalla
          normativa  concorsuale del personale del Servizio sanitario
          nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
          equipollenti  ai diplomi universitari di cui al citato art.
          6  comma  3,  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   ai   fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base.
             2.  Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
          il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, sono stabiliti con riferimento alla iscrizione
          nei  ruoli  nominativi  regionali  di  cui  ai  decreto del
          Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo
          stato  giuridico  dei  dipendenti  degli altri comparti del
          settore  pubblico  e  privato  e alla qualita' e durata dei
          corsi  e,  se  del  caso,  a  possesso  di  una pluriennale
          esperienza  professionale,  i  criteri  e  le modalita' per
          riconoscere  come  equivalenti  ai diplomi universitari, di
          cui  all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
          1992,  e  successive  modificazioni e integrazioni, ai fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base,   ulteriori   titoli   conseguiti  conformemente
          all'ordinamento  in vigore anteriormente all'emanazione dei
          decreti  di  individuazione  dei  profili  professionali. I
          criteri  e  le  modalita'  definiti  dal  decreto di cui al
          presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
          appositi  corsi  di  riqualificazione  professionale con lo
          svolgimento  di  un  esame finale. Le disposizioni previste
          dai  presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
          carico  del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli
          articoli  25  e  27  della  legge  5  agosto  1978 n 468, e
          successive modificazioni
             3.  Il  decreto  di  cui  al  comma 2 e' emanato, previo
          parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             4.  In  fase di prima applicazione, il decreto di cui al
          comma  2  stabilisce  i  requisiti  per  la valutazione dei
          titoli  di  formazione  conseguiti  presso  enti pubblici o
          privati,  italiani  o  stranieri,  ai  fini  dell'esercizio
          professionale  e dell'accesso alla formazione post-base per
          i  profili  professionali  di  nuova  istituzione  ai sensi
          dell'art.  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni".