Art. 3
                 Fornitori dei dispositivi protesici

  1.  Per  l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai sensi
dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  d), del decreto legislativo 24
febbraio  1997,  n. 46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui
all'allegato  1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti
iscritti presso il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 11,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il
contenuto  della  banca  dati  di cui al comma 7 dell'articolo 11 del
medesimo decreto legislativo e' messo a disposizione delle regioni.
  2.  Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1
del  nomenclatore  di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl
si  rivolgono  ai  soggetti  autorizzati all'immissione in commercio,
alla  distribuzione  o alla vendita ai sensi della normativa vigente,
che  dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2,
operante  in  nome  e per conto del fornitore mediante un rapporto di
dipendenza  o professionale che ne assicuri la presenza per un orario
tale  da  garantire  la  fornitura  dei  dispositivi  entro i termini
previsti dall'articolo 4, comma 7.
  3.  In  via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le
aziende  Usl  possono  altresi'  rivolgersi ai soggetti gia' iscritti
negli  elenchi  regionali  di  cui all'allegato A, paragrafo "Aziende
abilitate  alle  forniture",  del  decreto  ministeriale, 28 dicembre
1992.  Gli  elenchi  sono  aggiornati  tenendo  conto delle modifiche
apportate  dal  presente  regolamento ai fini dei requisiti richiesti
per le forniture.
  4. Per l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del
nomenclatore  di  cui  all'allegato  1,  le  regioni o le aziende Usl
stipulano  contratti  con  i  fornitori aggiudicatari delle procedure
pubbliche   di   acquisto  di  cui  all'articolo  8,  comma  2.  Fino
all'espletamento  di  tali  procedure  e comunque non oltre 90 giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento, le regioni
e  le  aziende Usl assicurano l'erogazione dei dispositivi secondo le
modalita' gia' in essere.
 
             Note all'art 3:
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d),
          del citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:
             "2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
             a)-c) (Omissis);
             d)  dispositivo   su   misura:   qualsiasi  dispositivo
          fabbricato  appositamente,  sulla  base  della prescrizione
          scritta  di  un medico debitamente qualificato e indicante,
          sotto  la  responsabilita' del medesimo, le caratteristiche
          specifiche  di progettazione del dispositivo e destinato ad
          essere  utilizzato  solo  per  un  determinato paziente. La
          prescrizione  puo' essere redatta anche da altra persona la
          quale   vi   sia   autorizzata   in  virtu'  della  propria
          qualificazione  professionale. I dispositivi fabbricati con
          metodi  di  fabbricazione  continua od in serie, che devono
          essere successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza
          specifica   del   medico   o   di   un  altro  utilizzatore
          professionale, non sono considerati dispositivi su misura".
             -  L'art. 11, comma 7, del citato decreto legislativo 24
          febbraio 1997, n. 46, e' il seguente:
             "Art.  11 (Valutazione della conformita') (Omissis).- 7.
          Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante
          autorizzato  deve essere iscritto presso il Ministero della
          sanita'   e   deve   presentare,   oltre   all'elenco,  una
          descrizione  dei  dispositivi ed il recapito della societa'
          al  fine  di  rendere  possibile la formazione di una banca
          dati  dei  produttori legittimamente operanti in Italia per
          gli  adempimenti  di  cui al presente decreto senza oneri a
          carico del bilancio dello Stato"