Art. 4
                       Modalita' di erogazione

  1.  L'erogazione  a  carico del Ssn delle prestazioni di assistenza
protesica  individuate nel presente regolamento e' subordinata, salvo
i  casi  eventualmente  individuati  dalle  regioni,  al  preliminare
svolgimento  delle  seguenti attivita': prescrizione, autorizzazione,
fornitura e collaudo.
  2.  La  prescrizione  dei  dispositivi  protesici  e' redatta da un
medico  specialista  del  Ssn, dipendente o convenzionato, competente
per  tipologia  di  menomazione  o  disabilita',  fatto  salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  e).  La prescrizione
costituisce  parte  integrante di un programma di prevenzione, cura e
riabilitazione  delle  lesioni  o  loro esiti che, singolarmente, per
concorso  o  coesistenza, determinano la menomazione o disabilita'. A
tal  fine,  la  prima  prescrizione  di un dispositivo protesico deve
comprendere:
a) una  diagnosi  circostanziata,  che  scaturisca  da  una  completa
   valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
b) l'indicazione  del  dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio
   prescritto,  completa  del  codice  identificativo  riportato  nel
   nomenclatore e l'indicazione degli eventuali adattamenti necessari
   per la sua personalizzazione;
c) un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente:
   il significato terapeutico e riabilitativo; le modalita', i limiti
   e  la  prevedibile durata di impiego del dispositivo; le possibili
   controindicazioni;  le  modalita'  di  verifica del dispositivo in
   relazione all'andamento del programma terapeutico.
  4.  La  prescrizione e' integrata da una esauriente informazione al
paziente  ed  eventualmente  a  chi lo assiste, sulle caratteristiche
funzionali   e   terapeutiche  e  sulle  modalita'  di  utilizzo  del
dispositivo stesso.
  5.  L'autorizzazione  alla  fornitura  del  dispositivo  protesico,
dell'ortesi  o dell'ausilio prescritto e' rilasciata dall'azienda Usl
di  residenza  dell'assistito  previa  verifica dello stato di avente
diritto  del  richiedente,  della  corrispondenza tra la prescrizione
medica  ed  i  dispositivi  codificati del nomenclatore, nonche', nel
caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalita'
e  dei  tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta
di  autorizzazione  tempestivamente  e  comunque;  in  caso  di prima
fornitura,  entro  venti  giorni dalla richiesta. In caso di silenzio
della  Usl,  trascorso  tale  termine,  l'autorizzazione  alla  prima
fornitura  si  intende  concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla
prescrizione e' riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda
Usl al fornitore a fronte dell'erogazione del dispositivo prescritto.
In  caso  di  autorizzazione  tacita il corrispettivo riconosciuto al
fornitore  e'  pari  alla  tariffa  applicata o al prezzo determinato
dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
  6.  Qualora  i  dispositivi  protesici, ortesici e gli ausili siano
prescritti, per motivi di necessita' e urgenza, nel corso di ricovero
presso  strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate
fuori del territorio dell'azienda Usl di residenza dell'assistito, la
prescrizione  e'  inoltrata  dalla  unita' operativa di ricovero alla
azienda    Usi    di   residenza,   che   rilascia   l'autorizzazione
tempestivamente,  anche  a  mezzo  fax.  Limitatamente ai dispositivi
inclusi  nell'elenco  1  del  nomenclatore, in caso di silenzio della
azienda   Usl,   trascorsi   cinque   giorni  dal  ricevimento  della
prescrizione,  l'autorizzazione  si  intende  concessa da parte della
azienda  Usl  di  residenza.  In  caso  di  autorizzazione  tacita il
corrispettivo  riconosciuto al fornitore e' pari alla tariffa fissata
dalla regione di residenza dell'assistito.
  7.  La fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro
termini  definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8,
comma  2,  e  9,  comma  1,  e  comunque non oltre i termini massimi,
specifici  per  categoria di dispositivo, indicati nell'allegato 2 al
presente    regolamento,    pena   l'applicazione   delle   penalita'
contestualmente  definite;  per  le  forniture urgenti autorizzate in
favore degli assistiti ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1,
lettera  e), i fornitori devono garantire tempi di consegna inferiori
ai   suddetti   tempi  massimi.  La  fornitura  di  protesi  di  arto
provvisoria  o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica
il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
  8.  Il fabbricante di dispositivi protesici e' tenuto a corredare i
prodotti  delle  istruzioni  previste  dalla  normativa  vigente.  Il
fornitore  fornisce  al  paziente  ed eventualmente a chi lo assiste,
dettagliate  istruzioni sulla manutenzione e sull'uso del dispositivo
erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
  9. Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito
o  chi  ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione
di  ricevuta  da  allegare alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai
fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga spedito per corriere,
per  posta  o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia
del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
  10.  Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del
dispositivo  ai  termini  dell'autorizzazione ed e' effettuato, entro
venti giorni dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o
dalla  sua  unita'  operativa;  a  tal  fine, entro il termine di tre
giorni  lavorativi,  il  fornitore  comunica  all'azienda  Usl che ha
rilasciato  la  prescrizione  la data di consegna o di spedizione del
dispositivo.  L'azienda  Usl  invita,  entro 15 giorni dall'avventura
fornitura,   l'assistito  a  presentarsi  per  il  collaudo.  Qualora
l'assistito  non  si presenti alla data fissata per il collaudo senza
giustificato  motivo  incorre  nelle  sanzioni fissate dalla regione.
Qualora  all'atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente
alla  prescrizione,  il fornitore e' tenuto ad apportare le opportune
variazioni.  Trascorsi  venti  giorni  dalla consegna del dispositivo
senza  che  il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte
dell'azienda  Usl,  il  collaudo  si intende effettuato ai fini della
fatturazione  e del pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad
assistiti  non  deambulanti  viene  effettuato presso la struttura di
ricovero  o  a  domicilio. Sono esclusi dalla procedura di collaudo i
dispositivi  monouso,  valendo  ai  medesimi fini le prescrizioni dei
relativi capitolati.
  11.  I  fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalita'
dei  dispositivi  protesici per il periodo, successivo alla consegna,
specificamente  definito  nell'ambito  delle  procedure  di  cui agli
articoli  8,  comma  2,  e  9,  comma  1, e comunque non inferiore al
termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
  12.  I  dispositivi  protesici  di  cui  agli  elenchi  1  e  2 del
nomenclatore    allegato    si   intendono   ceduti   in   proprieta'
all'assistito,  fatta salva la facolta' delle regioni di disciplinare
modalita'  di  cessione  in  comodato dei dispositivi per i quali sia
possibile  il  riutilizzo,  allo  scopo  di  conseguire  economie  di
gestione,  prevedendo  comunque  l'obbligo  dell'azienda  cedente  di
garantire  la perfetta funzionalita' e sicurezza dei dispositivi e di
fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente.
I  fornitori  sono  tenuti  all'adempimento  degli obblighi di cui al
comma 11 anche nei confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono
ceduti in proprieta'.
  13. L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3
del nomenclatore e' tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalita' e
la  sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla
normativa vigente. I contratti stipulati con i fornitori dei suddetti
apparecchi  prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per
tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.