Art. 5
               Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione

  1.  La  azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi
protesici definitivi in favore dei propri assistiti di eta' superiore
ai  18  anni  prima  che  sia  trascorso  il tempo minimo di rinnovo,
specifico  per  tipo  di  dispositivo,  riportato  nell'allegato 2 al
presente regolamento.
  2.  I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base
di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari
necessita'  terapeutiche  o riabilitative o in caso di modifica dello
stato psicofisico dell'assistito.
  3.  In  caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare
usura  del dispositivo, di impossibilita' tecnica della riparazione o
di  non  convenienza  della riparazione stessa ovvero di non perfetta
funzionalita' del presidio riparato, la azienda Usl puo' autorizzare,
per  una  sola  volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico
prima  che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1. sulla base
di  una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita
la tutela.
  4.  Alla  scadenza  del  tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo
della  fornitura e' comunque subordinato alla verifica di idoneita' e
convenienza  alla  sostituzione  o  riparazione  da  parte del medico
specialista prescrittore, ai sensi dell'articolo 4.
  5. Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore ai 18
anni  non  si  applicano  i  tempi  minimi di rinnovo; la azienda Usl
autorizza  le  sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici
erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma
terapeutico.