Art. 6
      Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva

  1.  dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro
configurazione definitiva. Fa eccezione la fornitura di:
a) dispositivi  protesici  provvisori,  necessari  per  affrontare  i
   problemi  riabilitativi  nel  periodo precedente la consegna delle
   protesi  definitive  e non utilizzabili, se non marginalmente, per
   la loro realizzazione;
b) dispositivi  protesici temporanei, utilizzabili significativamente
   per la realizzazione dei dispositivi definitivi.
  2.   I  dispositivi  provvisori  e  temporanei  sono  prescrivibili
esclusivamente  in  favore  delle donne mastectomizzate, dei soggetti
con  enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di
arto;   per  tali  ultimi  soggetti,  la  fornitura  del  dispositivo
provvisorio e' alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
  3  L'azienda Usl puo' autorizzare la fornitura di un dispositivo di
riserva  rispetto  al  primo  dispositivo  definitivo  in  favore dei
soggetti   con   amputazione  bilaterale  di  arto  superiore  o  con
amputazione   monolaterale   o  bilaterale  di  arto  inferiore.  Nei
confronti  di  altri soggetti con gravi difficolta' di deambulazione,
cui  non  e' riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di
riserva,   l'azienda  Usl  e'  tenuta  ad  assicurare  la  tempestiva
sostituzione    dei    dispositivi   divenuti   temporaneamente   non
utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.