Art. 8
       Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici

  1.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente regolamento, le
regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel
proprio  territorio  ai  soggetti  erogatori,  entro un intervallo di
variazione  compreso tra il valore delle tariffe indicate dall'elenco
1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione
di tale valore non superiore al venti per cento.
  2.  I  prezzi  corrisposti  dalle  aziende  Usl  per  i dispositivi
protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e
3  del  nomenelatore  allegato,  sono  determinati mediante procedure
pubbliche  di  acquisto  espletate  secondo  la normativa vigente. Le
regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure
da  parte  delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine
di  garantire  la  capillarita'  della  distribuzione dei dispositivi
protesici, il rispetto di standard di qualita' e la disponibilita' di
una  gamma  di  modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli
assistiti.
  3.   Al   fine  di  consentire  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio
della  spesa  relativa  all'assistenza  protesica,  le  regioni  e le
province  autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanita' i
provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe
e   dei   prezzi  di  acquisto  dei  dispositivi  protesici  di  cui,
rispettivamente, agli elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.