Art. 14
                    Controllo dell'urbanizzazione

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, d'intesa con i Ministri
dell'interno,   dell'ambiente,   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  e  con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per
le  zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  presente  decreto,
requisiti   minimi   di   sicurezza   in  materia  di  pianificazione
territoriale,  con  riferimento alla destinazione e utilizzazione dei
suoli  che  tengano  conto della necessita' di mantenere le opportune
distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonche' degli obiettivi
di  prevenire  gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze,
per:
    a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
    b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;
    c)  nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti
esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati
dal    pubblico,    zone   residenziali,   qualora   l'ubicazione   o
l'insediamento  o  l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le
conseguenze di un incidente rilevante.
  2.   Trascorso   inutilmente   il   termine  di  cui  al  comma  1,
all'emanazione  del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3.  Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di
quello  di  cui  al  comma  2,  gli  enti territoriali apportano, ove
necessario,  le  varianti  ai  piani  territoriali  di coordinamento,
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in
base  alle  procedure  individuate  dall'articolo  2  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 447. Trascorso il
termine  di  cui  sopra  senza che sia stata adottata la variante, la
concessione  o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme
ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al
comma  2,  previo  parere  tecnico  dell'autorita'  competente di cui
all'articolo  21,  comma  1,  sui rischi connessi alla presenza dello
stabilimento,  basato  sullo  studio  del caso specifico o su criteri
generali.
  4.  Decorsi  i termini di cui ai commi, 1 e 2 senza che siano stati
adottati   i   provvedimenti   ivi   previsti,   la   concessione   o
l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e  c),  sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorita'
competente   di   cui  all'articolo  21,  comma  1,  in  ordine  alla
compatibilita'  della localizzazione degli interventi con le esigenze
di sicurezza.
  5.  Sono  fatte  salve le concessioni edilizie gia' rilasciate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  6.  In  caso  di  stabilimenti  esistenti  ubicati  vicino  a  zone
frequentate  dal  pubblico,  zone  residenziali e zone di particolare
interesse   naturale  il  gestore  deve,  altresi',  adottare  misure
tecniche  complementari  per  contenere i rischi per le persone e per
l'ambiente,  utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine
il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro
tre  mesi,  all'autorita' competente di cui all'articolo 21, comma 1,
le  misure  che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla
stessa autorita' nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21.
 
              Nota all'art. 14:
              -  L'art.  2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, recante
          "Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei
          procedimenti   di   autorizzazione  per  la  realizzazione,
          l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e la riconversione di
          impianti  produttivi,  per l'esecuzione di opere interne ai
          fabbricati,   nonche'  per  la  determinazione  delle  aree
          destinate  agli  insediamenti produttivi, a norma dell'art.
          20,  comma  8,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59", cosi'
          recita:
              "Art.  2  (Individuazione  delle aree da destinare agli
          insediamenti produttivi). - 1. La individuazione delle aree
          da  destinare  all'insediamento  di impianti produttivi, in
          conformita'   alle   tipologie   generali   e   al  criteri
          determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'art. 26, del
          decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, e' effettuata
          dai  comuni,  salvaguardando  le eventuali prescrizioni dei
          piani     territoriali    sovracomunali.    Qualora    tale
          individuazione  sia  in  contrasto  con le previsioni degli
          strumenti  urbanistici  comunali  vigenti,  la  variante e'
          approvata,  in  base  alle  procedure individuate con legge
          regionale,  ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a),
          della  legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che
          il  comune  e'  tenuto  a  trasmettere  immediatamente alla
          regione  e  alla  provincia,  ai  fini  della  adozione dei
          provvedimenti di rispettiva competenza, e' subordinato alla
          preventiva    intesa    con    le   altre   amministrazioni
          eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di
          conferenza  di  servizi,  convocata  dal sindaco del comune
          interessato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
          legge  7  agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127.
              2.  In  sede  di individuazione delle aree da destinare
          all'insediamento  di impianti produttivi di cui al comma 1,
          il  consiglio  comunale  puo'  subordinare  l'effettuazione
          degli  interventi  alla  redazione  di  un  piano  per  gli
          insediamenti  produttivi  ai sensi dell'art. 27 della legge
          22 ottobre 1971, n. 865.
              3.  Resta  ferma, ove non sia richiesto il piano di cui
          al  comma  2,  la  necessita' dell'esistenza delle opere di
          urbanizzazione   o   di   apposita   convenzione   con   le
          amministrazioni   competenti  al  fine  di  procedere  alla
          realizzazione   delle   medesime   contemporaneamente  alla
          realizzazione  delle  opere.  In tal caso, la realizzazione
          degli  impianti e' subordinata alla puntuale osservanza dei
          tempi e delle modalita' indicati nella convenzione".