Art. 2.
                      Requisiti di onorabilita'
  1.  Quando  non  sono espressamente previsti da specifiche norme di
settore   o   dal   presente   decreto,  costituiscono  requisiti  di
onorabilita'  per  l'esercizio  delle attivita' di cui all'articolo 1
quelli  di  cui  all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
 
           Nota all'art. 2:
            - Il testo  dell'art. 11 del citato regio decreto  n. 773
          del 1931, e' il seguente:
            "Art.  11   (Art. 10  T.U. 1926). -  Salve le  condizioni
          particolari stabilite dalla legge nei  singoli    casi,  le
          autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
            1)    a    chi  ha    riportato   una   condanna   a pena
          restrittiva  della liberta' personale superiore a tre  anni
          per   delitto   non   colposo   e   non   ha   ottenuto  la
          riabilitazione;
            2)  a chi  e' sottoposto  all'ammonizione o  a misura  di
          sicurezza  personale  o  e'  stato  dichiarato  delinquente
          abituale, professionale o per tendenza.
            Le   autorizzazioni   di  polizia  possono essere  negate
          a   chi   ha riportato condanna  per    delitti  contro  la
          personalita'    dello  Stato o contro   l'ordine  pubblico,
          ovvero   per delitti   contro   le   persone  commessi  con
          violenza,  o  per   furto, rapina, estorsione, sequestro di
          persona  a  scopo  di  rapina  o di   estorsione,   o   per
          violenza   o resistenza  all'autorita', e  a chi  non  puo'
          provare  la sua  buona condotta.
            Le   autorizzazioni   devono   essere  revocate    quando
          nella   persona autorizzata vengono  a mancare,  in tutto o
          in parte,  le condizioni alle  quali  sono  subordinate,  e
          possono   essere    revocate    quando  sopraggiungono    o
          vengono   a  risultare  circostanze  che  avrebbero imposto
          o consentito il diniego della autorizzazione".