Art. 5.
                          C o n t r o l l i

  1.  Ferme restando le competenze delle autorita' competenti a norma
dell'articolo  1,  comma  2,  e  degli  organi  cui sono demandate le
attivita'  di  controllo,  l'UIC,  ai  fini  dell'analisi  dei flussi
finanziari  relativi  al  settore  interessato, puo' indicare i dati,
registrati  ai  sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le
attivita'  indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente.
L'UIC  puo',  altresi',  accedere  direttamente ai dati registrati ai
sensi  dell'articolo  2  della  legge  n.  197/1991  ed  effettuare i
trattamenti necessari.
  2.  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  331 del codice di
procedura   penale,  l'UIC  comunica  senza  ritardo  alla  Direzione
investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia valutaria
della  Guardia  di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale
antimafia,  qualora  siano attinenti alla criminalita' organizzata, i
dati,  le  notizie  e  le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio
delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare
l'attivita' di contrasto al riciclaggio.
  3.   Ferme   restando   le   competenze  delle  autorita'  indicate
all'articolo  1,  comma  2,  e  degli  organi  cui  sono demandate le
attivita' di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10,
della   legge   n.  197/1991,  con  le  facolta'  di  delega  di  cui
all'articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo dell'art. 2 del  citato decreto-legge n. 143
          del 1991, convertito, con  modificazioni, dalla   legge  n.
          197  del 1991,  e' il seguente:
            "Art.    2   (Obblighi   di   identificazione      e   di
          registrazione). - 1. (Il comma, che si omette,  sostituisce
          l'art.  13  del  citato  decreto-legge  n.  625  del  1979,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del  1980,
          riportato in note all'art. 1 - n.d.r.).
            2.  Le  disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge
          15 dicembre 1979, n. 625,   convertito, con  modificazioni,
          dalla    legge  6 febbraio 1980,   n. 15,   come da  ultimo
          sostituito  dal comma   1 del   presente articolo,    e  le
          relative   norme di  attuazione trovano  applicazione anche
          con riferimento ai trasferimenti  di  cui  all'art.  1  del
          presente  decreto  e  hanno   effetto dal trentesimo giorno
          dalla   data di entrata  in    vigore    della  legge    di
          conversione  del presente  decreto.  Gli strumenti  tecnici
          di  cui    al    comma   3   del   medesimo art.   13   del
          decreto-legge n. 625  del  1979    devono  essere  messi  a
          disposizione del personale incaricato  entro un anno  dalla
          data  di entrata   in vigore della legge di conversione del
          presente decreto.
            3.  Il Ministro  del   tesoro presenta   alle  competenti
          commissioni parlamentari,  entro  il 31  dicembre  di  ogni
          anno,    una    relazione  sull'applicazione  delle   norme
          relative all'obbligo  di registrazione delle transazioni di
          cui  al citato art. 13 del  decreto-legge n. 625 del  1979,
          come  da  ultimo  sostituito dal  comma  1   del   presente
          articolo".
            - L'art. 331 del Codice di procedura penale cosi' recita:
            "Art.  331  (Denuncia  da parte   di pubblici ufficiali e
          incaricati di un pubblico servizio).   -  1.  Salvo  quanto
          stabilito    dall'art.  347, i pubblici   ufficiali e   gli
          incaricati  di un  pubblico servizio  che, nell'esercizio o
          a causa  delle loro funzioni  o del   loro servizio,  hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio, devono farne
          denuncia per iscritto, anche quando non  sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
            2. La denuncia e' presentata  o trasmessa  senza  ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
            3. Quando piu' persone sono obbligate alla  denuncia  per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
            4.  Se,  nel  corso   di   un   procedimento   civile   o
          amministrativo,  emerge  un    fatto  nel   quale si   puo'
          configurare un  reato perseguibile  di ufficio, l'autorita'
          che procede redige  e trasmette senza ritardo  la  denuncia
          al pubblico ministero".
            -   Il   testo     dell'art.  5,  comma  10,  del  citato
          decreto-legge   n.   143   del   1991,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente:
            "10.   L'Ufficio  italiano  dei  cambi, d'intesa  con  le
          autorita' preposte alla   vigilanza di   settore,  verifica
          l'osservanza    da parte degli intermediari abilitati delle
          norme   in tema di trasferimento di valori    di  cui    al
          presente    capo,  nonche',    sulla    base  di    criteri
          selettivi,    il  rispetto    e     l'adeguatezza     delle
          procedure   di segnalazione di cui all'art. 3 da  parte dei
          soggetti  ad  esse  tenuti.    Il    Ministro  del   tesoro
          determina con  proprio  decreto, i   criteri  generali  con
          cui  l'Ufficio  italiano  dei cambi effettua, allo scopo di
          far   emergere   eventuali   fenomeni     di    riciclaggio
          nell'ambito   di determinate zone territoriali, analisi dei
          dati aggregati concernenti complessivamente  l'operativita'
          di  ciascun   intermediario abilitato.  L'Ufficio  italiano
          dei  cambi e'  autorizzato a  raccogliere i  dati predetti,
          anche  mediante  accesso  diretto,  dall'archivio  di   cui
          all'art.    2,  comma   1. L'Ufficio   italiano dei  cambi,
          sulla  base di criteri  generali  stabiliti   con   decreto
          del    Ministro   del   tesoro stabilisce  le  prescrizioni
          attuative   di  carattere  tecnico,   da pubblicarsi  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica    italiana, che gli
          intermediari  abilitati sono tenuti ad    osservare.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura penale, qualora emergano   anomalie     rilevanti
          per     l'eventuale      individuazione    di  fenomeni  di
          riciclaggio, l'Ufficio italiano dei   cambi,  effettuati  i
          necessari    approfondimenti    di   carattere finanziario,
          d'intesa    con l'autorita'  di    vigilanza  di   settore,
          ne  informa   gli  organi investigativi di  cui all'art. 3,
          comma 4, lettera f).  Al controllo dell'osservanza    delle
          disposizioni   di  cui al  presente  capo  nei riguardi  di
          ogni altro  soggetto  provvede   il Nucleo   speciale    di
          polizia valutaria della Guardia di finanza".
            -    Per il  testo  dell'art.  3, comma  4,  lettera  f),
          del  citato decreto-legge n.   143  del  1991,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda in
          note all'art. 4.