(Accordo- art. 5)
                             ARTICOLO 5 
  Al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente
Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: 
  - la creazione  di  joint-ventures  ed  altre  forme  di  attivita'
  economiche congiunte; 
  - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature  impianti  chiavi
  in mano e servizi; 
  -  qualsiasi  forma  possibile  di  assistenza  ed  aiuto  per   la
  formazione e  costruzione  di  imprese  ed  impianti,  nonche'  per
  l'esecuzione di progetti e ricerca; 
  - addestramento del  personale  e  scambi  di  esperti  consulenti,
  borsisti; 
  - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.