(Accordo- art. 7)
                             ARTICOLO 7 
  Al fine di facilitare la cooperazione fra  i  due  Paesi  le  Parti
dovranno  facilitare  la  creazione  ed   il   funizionamento   delle
reciproche imprese concedendo facilitazioni non  meno  favorevoli  di
quelle concesse alle imprese del proprio Paese, in special  modo  per
quanto riguarda le condizioni  di  vita  e  di  lavoro,  i  visti,  i
permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel  rispetto  delle
leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.