ARTICOLO 7 Al fine di facilitare la cooperazione fra i due Paesi le Parti dovranno facilitare la creazione ed il funizionamento delle reciproche imprese concedendo facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese del proprio Paese, in special modo per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i visti, i permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel rispetto delle leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.