Art. 11.
                     Norme di carattere generale
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di assunzione della personalita'
giuridica  di  diritto  privato,  il  personale  che  intrattiene  un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  puo' optare per la
permanenza  nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso,
le  ordinarie procedure di mobilita' di cui agli articoli 34 e 35 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni.  Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo
di  lavoro  della  categoria,  si  applicano  al personale degli enti
stessi  le  norme  relative al trattamento giuridico ed economico per
esso vigenti.
  2. Le universita' e i consorzi di cui all'articolo 4 succedono agli
enti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera b), anche per quanto
attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la
qualifica  e  l'anzianita'  maturata,  secondo  eventuali  tabelle di
comparazione,  approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  Al  personale si applicano, sino al primo
contratto   collettivo,   le   norme  sullo  stato  giuridico  ed  il
trattamento economico per esso vigenti.
  3.  I  contributi  ordinari  e  straordinari  previsti nel bilancio
preventivo  dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati
o  soppressi ai sensi degli articoli 4, 5, e 6, sono riassegnati alle
Istituzioni  destinatarie  delle funzioni, fatte salve le economie di
spesa connesse alla soppressione di organi.
  4. Le trasformazioni di cui all'articolo 4 non hanno effetto per le
universita'  in  ordine a quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 e
comma 4, primo periodo, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.
  5.  Con  decreto  dei  Ministri  vigilanti  possono essere nominati
commissari  straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti
di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e  6,  nelle more dei processi di
privatizzazione,  trasformazione,  razionalizzazione o soppressione e
fino  alla  costituzione  degli organi ordinari. Fino alla nomina dei
nuovi  collegi  dei  revisori dei conti, restano applicabili le norme
vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.
  6.   Nelle   ipotesi  di  cui  all'articolo  3,  la  perdita  della
personalita'  di  diritto  pubblico  ha effetti di notificazione agli
enti  privati  degli  eventuali vincoli di destinazione artistica sui
beni compresi nel relativo patrimonio.
 
           Note all'art. 11:
            -  Il   testo degli  articoli 34  e 35 del  citato D.Lgs.
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art. 34 (Passaggio    di  dipendenti  per  effetto    di
          trasferimenti  di  attivita').  -    1.  Fatte  salve    le
          disposizioni speciali,  nel    caso  di  trasferimento    o
          conferimento    di    attivita',    svolte   da   pubbliche
          amministrazioni,  enti  pubblici     o   loro   aziende   o
          strutture,  ad  altri  soggetti  pubblci,  o    privati, al
          personale che  passa alle dipendenze di tali   soggetti  si
          applica  l'articolo  2112 del codice civile  e si osservano
          le  procedure  di informazione  e di  consultazione di  cui
          all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre  1990,
          n. 428".
            "Art.   35   (Eccedenze      di   personale  e  mobilita'
          collettiva).   -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni    che
          rilevino  eccedenze di  personale sono tenute ad  informare
          preventivamente    le  organizzazioni   sindacali di cui al
          comma 3   e ad   osservare le    procedure  previste    dal
          presente articolo. Si applicano, salvo  quanto previsto dal
          presente  articolo, le  disposizioni di  cui alla  legge 23
          luglio 1991,   n. 223,   ed  in  particolare  il  comma  11
          dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.
            2.   Il   presente   articolo trova  applicazione  quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.   Il
          numero  di  dieci  unita' si   intende raggiunto   anche in
          caso di  dichiarazioni di  eccedenza distinte nell'arco  di
          un anno.  In caso  di eccedenze per  un numero inferiore  a
          10    unita' agli interessati si  applicano le disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
            3. La  comunicazione  preventiva  di  cui    al  comma  2
          dell'art.  4 della legge  23  luglio  1991,  n. 223,  viene
          fatta  alle  rappresentanze unitarie del personale  e  alle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo nazionale del  comparto o area. La comunicazione
          deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano  la
          situazione   di     eccedenza;  dei    motivi  tecnici    e
          organizzativi per  i quali   si ritiene   di   non    poter
          adottare   misure   idonee   a   riassorbire   le eccedenze
          all'interno della  medesima  amministrazione; del   numero,
          della   collocazione,   delle   qualifiche   del  personale
          eccedente, nonche' del personale   abitualmente  impiegato,
          delle eventuali  proposte per risolvere  la  situazione  di
          eccedenza   e   dei   relativi  tempi  di attuazione, delle
          eventuali  misure    programmate  per     fronteggiare   le
          conseguenze   sul  piano   sociale  dell'attuazione   delle
          proposte medesime.
            4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
          di  cui  al  comma  1,  a    richiesta delle organizzazioni
          sindacali di   cui al comma 3,   si    procede    all'esame
          delle     cause   che   hanno   contribuito   a determinare
          l'eccedenza del personale e delle possibilita'  di  diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame  e'  diretto  a  verificare  le   possibilita'   di
          pervenire  ad  un  accordo sulla ricollocazione  totale   o
          parziale   del  personale   eccedente,  o nell'ambito della
          stessa amministrazione, anche mediante il ricorso  a  forme
          flessibili    di  gestione  del    tempo  di    lavoro  o a
          contratti di solidarieta',    ovvero     presso       altre
          amministrazioni   comprese nell'ambito della provincia o in
          quello  diverso  determinato  ai  sensi  del  comma   6. Le
          organizzazioni sindacali che   partecipano all'esame  hanno
          diritto      di   ricevere,   in   relazione     a   quanto
          comunicato  dall'amministrazione,       le     informazioni
          necessarie  ad   un  utile confronto.
            5.  La    procedura si   conclude, decorsi quarantacinque
          giorni dalla data del  ricevimento della comunicazione   di
          cui    al comma 3,   o con l'accordo o con apposito verbale
          nel quale  sono  riportate  le  diverse  posizioni    delle
          parti.  In    caso    di    disaccordo, le   organizzazioni
          sindacali    possono    richiedere    che    il   confronto
          prosegua,   per  le amministrazioni  dello Stato,  anche ad
          ordinamento autonomo,   e gli enti   pubblici    nazionali,
          presso   il  Dipartimento  della  funzione pubblica   della
          Presidenza    del    Consiglio     dei   Ministri,      con
          l'assistenza  dell'Aran, e  per  le altre  amministrazioni,
          ai    sensi degli articoli  3 e 4  del decreto  legislativo
          23 dicembre  1997, n.  469.  La procedura  si conclude   in
          ogni    caso entro   sessanta giorni dalla comunicazione di
          cui al comma 1.
            6.    I    contratti    collettivi  nazionali     possono
          stabilire    criteri  generali      e     procedure     per
          consentire,   tenuto   conto    delle caratteristiche   del
          comparto,   la   gestione  delle    eccedenze  di personale
          attraverso  il passaggio  diretto ad  altre amministrazioni
          nell'ambito della  provincia o  in quello  diverso che,  in
          relazione alla     distribuzione    territoriale      delle
          amministrazioni     o   alla situazione   del  mercato  del
          lavoro,  sia    stabilito    dai     contratti   collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
            7.     Conclusa  la   procedura  di   cui  ai   commi  3,
          4  e   5, l'amministrazione colloca in disponibilita'    il
          personale  che non sia possibile   impiegare   diversamente
          nell'ambito   della   medesima amministrazione  e  che  non
          possa   essere   ricollocato presso  altre amministrazioni,
          ovvero  che  non  abbia preso  servizio  presso  la diversa
          amministrazione che, secondo  gli  accordi  intervenuti  ai
          sensi  dei  commi  precedenti,  ne  avrebbe  consentito  la
          ricollocazione.
            8.   Dalla data    di  collocamento    in  disponibilita'
          restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al  rapporto
          di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa speciale,  con  esclusione di  qualsiasi  altro
          emolumento    retributivo   comunque denominato,   per   la
          durata  massima  di  ventiquattro  mesi.    I  periodi   di
          godimento  dell'indennita'  sono    riconosciuti    ai fini
          della   determinazione   dei requisiti    di  accesso  alla
          pensione  e  della   misura della stessa.   E' riconosciuto
          altresi'   il   diritto  all'assegno    per    il    nucleo
          familiare   di  cui all'art. 2  del decreto-legge 13  marzo
          1988, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          maggio 1988, n. 153".
            - Il testo dell'art. 51 commi 1   e  4,  della  legge  27
          febbraio 1997, n. 449 (Misure per la  stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
            "Art.  51    (Universita' e   ricerca). -  1. Il  sistema
          universitario concorre alla  realizzazione degli  obiettivi
          di      finanza   pubblica  per  il    triennio  1998-2000,
          garantendo  che  il fabbisogno  finanziario, riferito  alle
          universita'    statali,   ai   policlinici universitari   a
          gestione diretta,  ai dipartimenti  ed a tutti   gli  altri
          centri  con  autonomia  finanziaria  e contabile,   da esso
          complessivamente generato nel 1998   non sia   superiore  a
          quello  rilevato  a consuntivo  per il 1997, e per gli anni
          1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
          maggiorato  del  tasso   programmato  di   inflazione.   Il
          Ministro  dell'universita'   e della ricerca scientifica  e
          tecnologica procede  annualmente alla   determinazione  del
          fabbisogno  finanziario  programmato  per  ciascun  ateneo,
          sentita  la  Conferenza  permanente   dei   rettori   delle
          universita'  italiane,    tenendo  conto degli obiettivi di
          riequilibrio nella  distribuzione delle   risorse  e  delle
          esigenze  di  nazionalizzazione     dell'attuale    sistema
          universitario.       Saranno  peraltro     tenute        in
          considerazione     le  aggiuntive   esigenze  di fabbisogno
          finanziario per  gli  insediamenti universitari    previsti
          dall'art.  9, decreto  del  Presidente della  Repubblica 30
          dicembre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 50
          del 29 febbraio 1996.
            2-3. (Omissis).
            4. Le  spese fisse e obbligatorie   per il  personale  di
          ruolo  delle universita'   statali   non  possono  eccedere
          il  90  per  cento  dei trasferimenti statali    sul  fondo
          per  il  finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita'
          degli  studi  di    Trento  si  tiene   conto   anche   del
          trasferimenti per  il funzionamento erogati  ai sensi della
          legge  14  agosto    1982, n.   590. Le   universita' nelle
          quali la  spesa per  il personale di ruolo  abbia  ecceduto
          nel  1997  e  negli  anni  successivi  il  predetto  limite
          possono effettuare assunzioni di  personale di ruolo il cui
          costo non superi, su base annua,  il  35  per  cento  delle
          risorse  finanziarie  che   si rendano disponibili   per le
          cessazioni   dal ruolo dell'anno   di    riferimento.  Tale
          disposizione    non   si applica  alle assunzioni derivanti
          dall'espletamento di  concorsi gia' banditi alla  data  del
          30  settembre  1997  e rimane operativa sino a che la spesa
          per il personale di ruolo ecceda  il  limite  previsto  dal
          presente comma".