Art. 2.
             Riconoscimento della nazionalita' italiana
  1. Possono  essere riconosciute  di nazionalita' italiana  le opere
audiovisive  realizzate in  coproduzione o  in compartecipazione  con
imprese  di  altre nazioni,  in  base  ad accordi  internazionali  di
reciprocita'.   In    mancanza   di   accordo    internazionale,   la
compartecipazione puo' essere autorizzata,  ai sensi dell'articolo 19
della legge 4 novembre 1965, n.  1213, con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali,  sentita la Commissione per il credito
cinematografico,  per singole  iniziative  di  carattere culturale  e
imprenditoriale.
  2. Le  componenti artistiche e  tecniche dell'opera da  prendere in
considerazione sono:
    a) regista italiano;
    b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
    c)   sceneggiatore   italiano   o  sceneggiatori  in  maggioranza
italiani;
    d) interpreti principali in maggioranza italiani;
    e) interpreti secondari per almeno il  settantacinque  per  cento
del loro numero complessivo italiani;
    f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
    g) direttore della fotografia italiano;
    h) montatore italiano;
    i) autore della musica italiano;
    l) scenografo italiano;
    m) costumista italiano.
  3.  La  nazionalita' italiana  delle  opere  in coproduzione  o  in
compartecipazione e' riconosciuta alle opere audiovisive che:
  a)  prevedono una  quota di  partecipazione dell'impresa  nazionale
alla  produzione  non   inferiore  al  venti  per   cento  del  costo
dell'opera, salvo deroghe  concesse con il decreto  adottato ai sensi
del comma 1;
  b) presentano  complessivamente almeno una delle  componenti di cui
all'articolo 1,  comma 2,  lettere a)  , b) ,  c), nonche'  una delle
componenti di cui  all'articolo 1, comma 2, lettere d)  e) ed f); due
delle  componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h), i),
l), e m).
  4.  Il  numero delle  opere  che  ciascuna impresa  nazionale  puo'
realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il
doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione
con  quota maggioritaria,  riconosciute  nazionali da  non oltre  due
anni.
 
          Nota all'art. 2:
           - Il testo dell'art. 19 della legge 4  novembre  1965,  n.
          1213, e' il seguente:
           "Art.  19. - In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4
          ed all'art. 10 possono essere  riconosciuti  nazionali,  ai
          fini   della   presente   legge,   i   lungometraggi  ed  i
          cortometraggi  realizzati  in  coproduzione   con   imprese
          estere,  in  base  a  speciali  accordi  internazionali  di
          reciprocita'.
           La  quota  di  partecipazione  del  coproduttore  non puo'
          essere inferiore al 20 per cento del costo del film,  salvo
          deroghe  concesse  con decreto del Ministro per i beni e le
          attivita' culturali, sentita la commissione per il  credito
          cinematografico.  In mancanza di accordo internazionale, la
          compartecipazione tra imprese  italiane  e  straniere  puo'
          essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali, sentita la commissione per il credito
          cinematografico,  per  singole  iniziative   di   carattere
          culturale e imprenditoriale.
           Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto
          entro   sessanta   giorni  dalla  consegna  del  materiale.
          L'inadempimento  di  tale   disposizione   da   parte   del
          coproduttore  minoritario  fara'  decadere la coproduzione,
          senza per altro pregiudicare la nazionalita' del  film  del
          Paese  maggioritario,  sempre  che  abbia  i  requisiti per
          essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli  4  e
          10 della presente legge.
           Il  riconoscimento  di  nazionalita'  del  film, di cui ai
          precedenti commi, viene rilasciato  con  provvedimenti  del
          capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita
          istanza  dell'impresa  produttrice  italiana, presentata al
          Ministero del turismo  e  dello  spettacolo  almeno  trenta
          giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.
           Il  numero  dei  film  che  ciascuna impresa italiana puo'
          realizzare in coproduzione con quota minoritaria  non  puo'
          superare  il  doppio dei film realizzati dalla medesima, da
          sola   o   in   coproduzione   con   quota   maggioritaria,
          riconosciuti nazionali da non oltre due anni".