Art. 2. Riconoscimento della nazionalita' italiana 1. Possono essere riconosciute di nazionalita' italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di reciprocita'. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione puo' essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. 2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano. 3. La nazionalita' italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione e' riconosciuta alle opere audiovisive che: a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1; b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) , b) , c), nonche' una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e) ed f); due delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h), i), l), e m). 4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 19. - In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del Paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni".