Art. 3. Procedimento di riconoscimento 1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana e' attestata dal legale rappresentante dell'impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12-bis, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di nazionalita' italiana. 2. Il Dipartimento dello spettacolo puo' verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, in loro difetto, puo' disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da notificare all'interessato, l'annullamento della dichiarazione di nazionalita' italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'opera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine prefissatogli dall'amministrazione. 3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalita' dell'opera puo' essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione dell'opera. 4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 2. 5. Le opere dichiarate di nazionalita' italiana vengono iscritte, all'atto del riconoscimento di nazionalita', ai sensi dei commi 1 e 3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 settembre 1999 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999 Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 20
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", e' il seguente: "Art. 2. - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". - Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "12-bis - La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita' italiana".