Art. 3.
                   Procedimento di riconoscimento
  1.  La   presenza  dei   requisiti  per  il   riconoscimento  della
nazionalita'   italiana  e'   attestata  dal   legale  rappresentante
dell'impresa  nazionale,   mediante  dichiarazione  resa,   ai  sensi
dell'articolo  2 della  legge 4  gennaio  1968, n.  15, e  successive
modificazioni e  integrazioni, al  Dipartimento dello  spettacolo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo
4, comma  12-bis, della legge 4  novembre 1965, n. 1213,  la ricevuta
della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di
nazionalita' italiana.
  2. Il Dipartimento dello  spettacolo puo' verificare la sussistenza
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2 e,  in  loro  difetto,  puo'
disporre, con  provvedimento motivato  del capo del  Dipartimento, da
notificare  all'interessato,  l'annullamento della  dichiarazione  di
nazionalita' italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
possibile,   l'interessato  provveda   a   conformare  l'opera   alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  2, comma  2,  entro  il  termine
prefissatogli dall'amministrazione.
  3.  Il provvedimento  espresso  di  riconoscimento di  nazionalita'
dell'opera puo' essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al
Capo  del   Dipartimento  dello  spettacolo  con   apposita  istanza,
presentata almeno  trenta giorni prima dell'inizio  della lavorazione
dell'opera.
  4. Con il  provvedimento di cui al comma 3  possono essere concesse
deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti
di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 2.
  5. Le  opere dichiarate di nazionalita'  italiana vengono iscritte,
all'atto del riconoscimento  di nazionalita', ai sensi dei  commi 1 e
3,  in  appositi  elenchi  istituiti  presso  il  Dipartimento  dello
spettacolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 settembre 1999
                                                Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
  Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 20
 
          Note all'art. 3:
           -  Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
          recante:   "Norme  sulla  documentazione  amministrativa  e
          sulla  legalizzazione  e  autenticazione  di  firme", e' il
          seguente:
           "Art. 2. - La data ed il luogo di nascita,  la  residenza,
          la  cittadinanza,  il  godimento  dei  diritti politici, lo
          stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi    tenuti    dalla   p.a.   sono   comprovati   con
          dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni".
           - Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, della citata legge 4
          novembre 1965, n. 1213, e' il seguente:
           "12-bis  - La presenza dei requisiti per il riconoscimento
          della  nazionalita'  italiana,  per  i  casi  previsti  dal
          presente  articolo,  e' attestata dal legale rappresentante
          dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione  resa,  ai
          sensi  dell'art.  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta  della
          presentazione  della  dichiarazione  presso il Dipartimento
          dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita'
          italiana".