Art. 17.
                Divieto di cumulabilita' dei benefici
  1.  Le agevolazioni  di cui  all'articolo 2  della legge  29 luglio
1981, n. 394,  sono alternative ad ogni altro beneficio  che abbia ad
oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal
comitato.
  2.  E'  escluso dal  divieto  di  cumulabilita',  di cui  al  comma
precedente,   il  beneficio   relativo  alla   garanzia  assicurativa
pubblica.
 
           Nota all'art. 17:
            -  L'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citato
          nelle note all'art. 1.