Art. 17. Divieto di cumulabilita' dei benefici 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, sono alternative ad ogni altro beneficio che abbia ad oggetto le medesime voci di spesa incluse nel programma approvato dal comitato. 2. E' escluso dal divieto di cumulabilita', di cui al comma precedente, il beneficio relativo alla garanzia assicurativa pubblica.
Nota all'art. 17: - L'art. 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citato nelle note all'art. 1.