Art. 2. O g g e t t o 1. Il presente regolamento detta i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione alle imprese esportatrici di beni e di servizi di finanziamenti a tasso agevolato delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di penetrazione commerciale di cui alla legge n. 394/1981, come integrata dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.
Note all'art. 2: - La legge 29 luglio 1981, n. 394, e' citata nelle note alle premesse. - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata nelle note alle premesse, all'art. 1 cosi' recita: "Art. 1. - 1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi a fronte di programmi di penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992. 2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri".