Art. 2.
                            O g g e t t o
  1.  Il presente  regolamento detta  i criteri,  le condizioni  e le
modalita' per la  concessione alle imprese esportatrici di  beni e di
servizi di finanziamenti a tasso  agevolato delle spese sostenute per
la  realizzazione dei  programmi di  penetrazione commerciale  di cui
alla legge n. 394/1981, come integrata dall'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 304.
 
           Note all'art. 2:
            -   La legge  29 luglio  1981,  n. 394,  e' citata  nelle
          note  alle premesse.
            -  La  legge 20  ottobre  1990,  n.  304,   citata  nelle
          note  alle premesse, all'art. 1 cosi' recita:
            "Art.  1. - 1. Al fine di assicurare la continuita' degli
          interventi a    fronte  di    programmi    di  penetrazione
          commerciale  all'estero,    il  fondo    rotativo istituito
          presso il  Mediocredito centrale  ai sensi dell'art. 2  del
          decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  e'
          incrementato  di  42.350  milioni  per  il 1991 e di 92.350
          milioni per il 1992.
            2. I programmi di  penetrazione  commerciale  ammessi  ai
          finanziamenti  a   tasso  agevolato  del  fondo  di cui  al
          comma   1   devono   essere finalizzati    all'insediamento
          durevole  delle  imprese  sui  mercati esteri".