Art. 3.
                          Spese finanziabili
  1. Ai  fini del presente  regolamento, si considerano  programmi di
penetrazione commerciale i progetti finalizzati alla realizzazione di
insediamenti  durevoli in  Paesi  non membri  dell'Unione europea.  A
titolo indicativo, si ritengono coerenti  con tali programmi le spese
relative a: costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze
permanenti (uffici, sale espositive,  magazzini, centri di assistenza
ecc.),  studi  di  mercato, promozione,  dimostrazione,  pubblicita',
nonche'  spese per  la prestazione  di  servizi di  assistenza pre  e
postvendita alla  clientela, purche' si tratti  di costi direttamente
collegati all'insediamento commerciale all'estero.
  2. Le spese inserite nei  programmi devono essere congruenti con le
capacita'  organizzative,  economiche   e  finanziarie  del  soggetto
richiedente. Di regola,  i programmi sono destinati ad  una sola area
geoeconomica  e a  non  piu' di  due Paesi  della  stessa area.  Sono
ammesse,   tuttavia,   purche'    compatibili   con   l'importo   del
finanziamento e la natura del  programma, spese da sostenere in Paesi
di  proiezione,  cioe'  vicini  a  quello in  cui  e'  realizzato  il
programma.
  3. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo
di  realizzazione,  che  decorre   dalla  data  di  approvazione  del
programma da  parte del comitato e  termina due anni dopo  la stipula
del contratto.  Non possono  essere finanziate spese  sostenute prima
dell'approvazione del programma.
  4. Si considerano "sostenute" le  spese effettuate alla data in cui
avviene l'effettivo pagamento del bene o servizio.
  5.  Per le  spese relative  a campionamenti,  stoccaggio, materiale
pubblicitario,  materiali, attrezzature  e  macchinari non  destinati
alla vendita, ma alla dotazione della struttura estera, anziche' alla
data di effettivo  pagamento, e' ammesso il riferimento  alla data di
spossessamento  o  di  invio   all'estero  del  bene  per  l'utilizzo
nell'ambito del  programma finanziato. Sulla base  di quanto precede,
si considerano ammissibili le spese individuate ai seguenti punti:
  a) costi sostenuti  dall'impresa precedentemente all'esecuzione del
programma  finanziato,  per  l'acquisto   di  materiali  di  abituale
utilizzo  (come  ad  esempio:   materiale  specifico  e  generico  di
officine, attrezzature e macchinari ecc.)  e giacenti a magazzino che
vengono inviati  all'estero, in data successiva  all'approvazione del
programma da  parte del comitato  preposto, per la  realizzazione del
programma stesso;
  b)  costi sostenuti  dall'impresa  per gli  acquisti dei  materiali
destinati  in modo  specifico  al programma  approvato  da parte  del
comitato  ed  inviati all'estero  in  data  successiva alla  predetta
approvazione;
  c) temporanee esportazioni  effettuate; in relazione all'esecuzione
del programma, in data  antecedente all'approvazione del programma, a
fronte delle quali i relativi materiali possono essere:
  convertiti  in  definitiva  esportazione "franco  valuta"  in  data
successiva all'approvazione da parte  del comitato (caso relativo, ad
esempio, al  precedente invio all'estero di  macchinari: attrezzature
ecc.,  che vengono  successivamente  destinati al  programma, per  la
costituzione di centri di assistenza, filiali ecc.);
  reimportati in data successiva  all'approvazione del comitato ed in
base alle tempistiche e modalita' previste dal programma.
  6.  Il  comitato puo'  stabilire  i  limiti di  finanziabilita'  di
ciascuna    voce   di    spesa   in    relazione   alla    situazione
economicofinanziaria  e al  settore di  attivita' dell'impresa,  alla
tipologia  del  programma  e   delle  relative  spese,  nonche'  alle
caratteristiche del mercato di destinazione.