Art. 9. Durata e rimborso del finanziamento 1. I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e cinque anni di ammortamento. Il rimborso e' effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate a quote costanti di capitale piu' gli interessi sul debito residuo da corrispondere al tasso di interesse deciso dal comitato in sede di consolidamento. Dalla data dell'erogazione e fino alla data del consolidamento gli interessi sono calcolati e corrisposti provvisoriamente al tasso agevolato. Su richiesta dell'impresa, il Comitato puo' ridurre il periodo di rimborso del finanziamento. 2. Eventuali interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente, maggiorato di cinque punti. 3. I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati per la concessione di nuovi finanziamenti.