Art. 9.
                 Durata e rimborso del finanziamento
  1. I  finanziamenti sono  concessi per una  durata non  superiore a
sette  anni, di  cui due  di preammortamento,  durante il  quale sono
corrisposti solo  gli interessi,  e cinque  anni di  ammortamento. Il
rimborso e' effettuato entro i  cinque anni successivi al termine del
periodo di utilizzo  in rate semestrali posticipate  a quote costanti
di capitale piu' gli interessi sul debito residuo da corrispondere al
tasso di  interesse deciso  dal comitato  in sede  di consolidamento.
Dalla data  dell'erogazione e fino  alla data del  consolidamento gli
interessi  sono calcolati  e  corrisposti  provvisoriamente al  tasso
agevolato.  Su richiesta  dell'impresa, il  Comitato puo'  ridurre il
periodo di rimborso del finanziamento.
  2. Eventuali  interessi di mora sono  calcolati ad un tasso  pari a
quello legale vigente, maggiorato di cinque punti.
  3.  I rientri  per capitale  ed  interessi sono  utilizzati per  la
concessione di nuovi finanziamenti.