Articolo 14 (Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di priorita'). 1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza permanente e le misure di sicurezza sono realizzati dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda o si tratti di siti che interessano il territorio di piu' comuni, dalla Regione, nei seguenti casi: a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario dei sito non provveda; b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, ne' provveda il proprietario dei sito da bonificare o altro soggetto interessato; c) il sito da bonificare sia di proprieta' pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda. 2. La Regione o il Comune provvede agli interventi di bonifica e ripristino ambientale secondo un ordine di' priorita' stabilito nel "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, salva l'adozione degli interventi di messa in sicurezza resi necessari per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 3. L'ordine di priorita' degli interventi di bonifica o ripristino ambientale e' definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da. bonificare di cui all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri di valutazione comparata dei rischio definiti dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.). 4. La Regione definisce le procedure e i tempi per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1.Tali progetti devono essere redatti nel rispetto dei tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi stabiliti dall'articolo 16, comma 1, ed in conformita' alle linee guida ed ai criteri stabiliti dalla Regione sulla base dell'Allegato 4. I criteri generali di cui all'Allegato 4 si applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri da parte della Regione. 5. Gli interventi effettuati in danno da parte della Pubblica amministrazione non sono soggetti al versamento delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9.
Nota all'art. 14: -Per il testo dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997 V. nelle note alla premessa.