Articolo 14
 (Interventi effettuati da regioni e comuni e ordine di priorita').
1. Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e ripristino
   ambientale,  di  messa  in  sicurezza  permanente  e  le misure di
   sicurezza  sono  realizzati dal Comune territorialmente competente
   e,  ove questo non provveda o si tratti di siti che interessano il
   territorio di piu' comuni, dalla Regione, nei seguenti casi:
a) il  responsabile  dell'inquinamento  non  sia  individuabile  e il
   proprietario dei sito non provveda;
b) il   responsabile   dell'inquinamento  sia  individuabile  ma  non
   provveda,  ne'  provveda  il proprietario dei sito da bonificare o
   altro soggetto interessato;
c) il sito da bonificare sia di proprieta' pubblica e il responsabile
   dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.
2. La  Regione  o  il  Comune  provvede agli interventi di bonifica e
   ripristino  ambientale  secondo  un ordine di' priorita' stabilito
   nel  "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" di cui
   all'articolo 22, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
   successive   modifiche  ed  integrazioni,  che  costituisce  parte
   integrante  dei  Piani  regionali  di  gestione dei rifiuti, salva
   l'adozione  degli  interventi di messa in sicurezza resi necessari
   per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
3. L'ordine  di  priorita'  degli interventi di bonifica o ripristino
   ambientale e' definito, per i siti inseriti nell'Anagrafe dei siti
   da.  bonificare di cui all'articolo 17, comma 1, secondo i criteri
   di   valutazione   comparata  dei  rischio  definiti  dall'Agenzia
   Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.).
4. La Regione definisce le procedure e i tempi per l'approvazione dei
   progetti  relativi agli interventi di cui al comma 1.Tali progetti
   devono   essere   redatti   nel   rispetto   dei  tre  livelli  di
   approfondimenti  tecnici  progressivi  stabiliti dall'articolo 16,
   comma  1,  ed  in  conformita'  alle  linee  guida  ed  ai criteri
   stabiliti  dalla  Regione  sulla  base  dell'Allegato 4. I criteri
   generali   di   cui   all'Allegato   4   si  applicano  fino  alla
   determinazione  delle  linee  guida  e  dei criteri da parte della
   Regione.
5. Gli  interventi  effettuati  in  danno  da  parte  della  Pubblica
   amministrazione  non  sono  soggetti  al versamento delle garanzie
   finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9.
 
          Nota all'art. 14:
           -Per il testo dell'art. 22  del  D.Lgs.  n.  22/1997  V.
          nelle note alla premessa.