Articolo 18
                    (Norme. finali e transitorie)
1. Ai fini dei contributo per gli interventi di bonifica e ripristino
   ambientale, non possono essere considerati gli oneri relativi alla
   realizzazione  di  opere  di edilizia residenziale, commerciale ed
   industriale.
2. Restano  validi  ed  efficaci  i  procedimenti  di approvazione di
   progetti  di  bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi
   per   i   quali   e'   intervenuto   il   provvedimento  finale  o
   l'Istruttoria,  si e' conclusa con parere" favorevole degli organi
   a  tal  fine  competenti prima dell'entrata in vigore del presente
   regolamento .
3. Gli  interventi  di bonifica e ripristino ambientale in corso alla
   data  di  entrata in vig6re dei presente regolamento sono inseriti
   neIl'Anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17.
4. E'  fatto, comunque, salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei
   luoghi   e   di   risarcimento   del  danno  ambientale  ai  sensi
   dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Nel  caso  in  cui  il  sito  inquinato  sia  oggetto di procedura
   esecutiva immobiliare ovvero delle procedure concorsuali di cui al
   Regio   Decreto   16   marzo  1942,  n.  267,  il  Comune  domanda
   l'ammissione  al  passivo  ai  sensi  degli  articoli 93 e 101 del
   decreto  medesimo  per  una.  somma  corrispondente  all'onere  di
   bonifica preventivamente determinato in via amministrativa.
6. Sono  fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e
   delle  Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in
   conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di
   attuazione.
7. Gli  Allegati  1,  2,  3, 4 e 5 costituiscono parte integrante del
   presente regolamento.
8. Il  Presente  regolamento  entrera' in vigore il giorno successivo
   alla   data  di  pubblicazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
   Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
   Roma, 25 ottobre 1999
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                     Il Ministro dell'industria,
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1999
 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 346
 
          Note all'art. 18:
           -  L'art.   18   della  legge  8  luglio  1986,  n.  349
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale), e' il seguente:
            "Art. 18 - 1.  Qualunque  fatto  doloso  o  colposo  in
          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti
          adottati in base a legge  che  comprometta  l'ambiente,  ad
          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o
          distruggendolo in tutto o in parte,  obbliga  l'autore  del
          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
            2.  Per  la  materia  di  cui  al  precedente  comma 1 la
          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
          della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3.
            3.  L'azione  di risarcimento del danno ambientale, anche
          se esercitata in sede  penale,  e'  promossa  dallo  Stato,
          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni
          oggetto del fatto lesivo.
            4. Le associazioni di cui  al  precedente  art.  13  e  i
          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
          da parte dei soggetti  legittimati,  possono  denunciare  i
          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a
          conoscenza.
            5. Le associazioni individuate in base all'art. 13  della
          presente  legge  possono  intervenire nei giudizi per danno
          ambientale   e   ricorrere   in   sede   di   giurisdizione
          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
            6.   Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una  precisa
          quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in  via
          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della
          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
            7. Nei casi di concorso nello  stesso  evento  di  danno,
          ciascuno   risponde   nei   limiti   della   piu'   propria
          responsabilita' individuale.
            8. Il giudice, nella sentenza di condanna,  dispone,  ove
          possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
          responsabile.
            9.  Per  la riscossione dei crediti in favore dello Stato
          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
          di cui al testo unico delle disposizioni di legge  relative
          alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
           -Gli articoli 93 e 101 del R.O. 16 marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa, sono i seguenti:
            "Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo).-La domanda
          di  ammissione  al  passivo  deve contenere il cognome e il
          nome del creditore, l'indicazione della somma,  del  titolo
          da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei
          documenti giustificativi.
            Se  il  creditore non e' domiciliato nel comune in cui ha
          sede  il  tribunale,  la  domanda  deve  inoltre  contenere
          l'elezione  del  domicilio  nel  comune  stesso; altrimenti
          tutte le notificazioni posteriori  si  fanno  al  creditore
          presso la cancelleria del tribunale.
            I  documenti  non presentati con la domanda devono essere
          depositati prima dell'adunanza di verifica.
            Il giudice ad istanza della parte puo'  disporre  che  il
          cancelliere   prenda   copia  dei  titoli  al  portatore  o
          all'ordine presentati e li  restituisca  con  l'annotazione
          dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo".
            "Art.  101  (Dichiarazioni  tardive  di crediti).-Anche
          dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano
          esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare,  i
          creditori  possono chiedere con ricorso al giudice delegato
          l'ammissione al passivo.
            Il  giudice  fissa  con  decreto  l'udienza  in  cui   il
          richiedente  e  il  curatore devono comparire davanti a lui
          nonche' il  termine  perentorio  per  la  notificazione  al
          curatore   del   ricorso   e   del  decreto.  Le  parti  si
          sostituiscono a norma dell'art. 98,  terzo  comma.  Possono
          intervenire gli altri creditori.
            Se  all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del
          nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato,  il  credito
          ammesso   con   decreto;  altrimenti  il  giudice  provvede
          all'istruzione della causa a norma  degli  articoli  175  e
          seguenti del codice di procedura civile.
            Il  creditore  sopporta  le  spese conseguenti al ritardo
          della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da  causa  a
          lui non imputabile".