Art. 2
                            (Definizioni)

  Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
    a  -Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita
e  delimitata,  intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva
delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti,
    b  -Sito Inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche dei suolo o del sottosuolo
o  delle  acque  superficiali  o  delle  acque  sotterranee  tali  da
determinare  un  pericolo  per  la  salute  pubblica o per l'ambiente
naturale  o  costruito.  Ai fini del presente decreto e' inquinato il
sito  nel  quale  anche  uno  solo dei valori di concentrazione delle
sostanze  inquinanti  nel  suolo  o  nel  sottosuolo  o  nelle  acque
sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di
concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento;
    c  -Sito  potenzialmente  inquinato:  sito  nel quale, a causa di
specifiche  attivita'  antropiche  pregresse  o  in atto, sussiste la
possibilita'   che   nel   suolo  o  nel  sottosuolo  o  nelle  acque
superficiali  o  nelle  acque  sotterranee  siano  presenti  sostanze
contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la
salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
    d  -Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed
urgente  per  rimuovere  le  fonti inquinanti contenere la diffusione
degli  inquinanti  e  impedire  il  contatto  con le fonti inquinanti
presenti   nel  sito,  in  attesa  degli  interventi  di  bonifica  e
ripristino  ambientale  o  degli  interventi  di  messa  in sicurezza
permanente;
    e  -Bonifica:.  l'insieme  degli  interventi atti ad eliminare le
fonti  di  inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o  a ridurre le
concentrazioni  delle  sostanze  inquinanti  presenti  nel suolo, nel
sottosuolo, nelle "acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un
livello,  uguale  o  inferiore  ai  valori  di concentrazione, limite
accettabili stabiliti dal presente regolamento;
    f -Bonifica con misure ' di sicurezza: l'insieme degli interventi
atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo,
nel  sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a
valori di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite
accettabili  stabiliti  per  la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
strumenti  urbanistici  qualora  i  suddetti valori di concentrazione
limite   accettabili   non   possano  essere  raggiunti  neppure  con
l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle
migliori  tecnologie  disponibili  a costi sopportabili. In tali casi
per  l'uso  dei  sito  devono  essere  previste  apposite  misure  di
sicurezza piani' di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni
rispetto'  alle  previsioni  degli strumenti urbanistici. I valori di
concentrazione  residui di sostanze inquinanti devono comunque essere
tali  da  garantire  la  tutela della salute pubblica e la protezione
dell'ambiente naturale o costruito,
    g  -Misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli
necessari  per  impedire  danni  alla  salute pubblica o all'ambiente
derivanti  dai  livelli  di  concentrazione residui di inquinanti nel
suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla
presenza  di  rifiuti  stoccati  sottoposti ad interventi di messa in
sicurezza  1  permanente,  nonche' le azioni di monitoraggio idonee a
garantire,  in  particolare,  il  controllo  nel tempo dell'efficacia
delle  limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi
della  normativa  comunitaria,  le  migliori tecnologie disponibili a
costi  sopportabili  la  bonifica  ed  il  ripristino  ambientale non
consentono   di   rispettare   i   valori  di  concentrazione  limite
accettabili  stabiliti  dal  presente regolamento per la destinazione
d'uso  prevista  dagli  strumenti  urbanistici  o  non  sia possibile
rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati,
    h  -Ripristino  ambientale:  gli  interventi  di riqualificazione
ambientale  e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi
di  bonifica  nei  casi  in  cui  sia  richiesto,  che  consentono di
recuperare  il  sito  alla  effettiva e definitiva fruibilita' per la
destinazione  d'uso  conforme  agli  strumenti urbanistici in vigore,
assicurando la salvaguardia della qualita' delle matrici -ambientali.
    i -Messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a
isolare  in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici
ambientali  circostanti  qualora le fonti inquinanti siano costituite
da  rifiuti  stoccati  e  non' sia possibile procedere alla rimozione
degli  stessi  pur  applicando  le  migliori tecnologie disponibili a
costi  sopportabili,  secondo i principi della normativa comunitaria.
In  tali  casi  devono  essere previste apposite misure di sicurezza,
piani  di  monitoraggio  e  controllo, ed eventuali limitazioni d'uso
rispetto  alle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici.1 valori di
concentrazione  delle  sostanze  inquinanti  nelle matrici ambientali
influenzate  dall'inquinamento  derivante  dai  rifiuti  stoccati non
devono  superare  nel  suolo,  sottosuolo,  acque sotterranee e acque
superficiali i valori previsti nell'allegato 1;
    j  - Inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche,
fisiche  o  biologiche  del  suolo  o  del  sottosuolo  o delle acque
superficiali  o delle acque sotterranee imputabili alla collettivita'
indifferenziata e determinate da fonti diffuse.