Articolo 4
            (Obbligo di bonifica e ripristino ambientale)
1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  5 e 6, in caso di
   superamento  o  di pericolo concreto ed attuale di superamento dei
   valori  di  concentrazione  limite  accettabili  per  le  sostanze
   inquinanti  di  cui  all'articolo  3, comma 1, il sito interessato
   deve  essere  sottoposto  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza
   d'emergenza  di  bonifica e ripristino ambientale per eliminare le
   fonti  di  inquinamento  e  le  sostanze  inquinanti  o ridurre le
   concentrazioni    delle    sostanze   inquinanti   a   valori   di
   concentrazione  almeno  pari  ai suddetti valori di concentrazione
   limite  accettabili,  ai  sensi  e  con  le modalita' previste dal
   presente decreto.
2. Per  ogni  sostanza  i valori di concentrazione da raggiungere con
   gli  interventi  di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia
   riferiti  ai valori dei fondo naturale nei casi in cui, applicando
   le   procedure   di   cui   all'Allegato  2,  sia  dimostrato  che
   nell'intorno  -non  influenzato  dalla  contaminazione  dei sito i
   valori  di'  concentrazione  dei  fondo  naturale  per  la  stessa
   sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 3.
3. 1  valori  di  concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il
   ripristino  ambientale  possono  essere piu' restrittivi di quelli
   previsti  per  la  specifica  destinazione  d'uso qualora il corpo
   idrico   ricettore  compreso,  anche  parzialmente.  nel  sito  da
   bonificare  sia  classificato  come  area sensibile ai sensi della
   normativa  sulla  tutela.  delle  acque  dagli inquinamenti ovvero
   ricorrano situazioni accertato di particolare vulnerabilita' delle
   acque  all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualita'
   delle acque destinate ad uso potabile.
4. Gli  interventi  di  bonifica  e  ripristino ambientale di un sito
   inquinato   devono   privilegiare   il   ricorso  a  tecniche  che
   favoriscano  la riduzione della movimentazione, il trattamento nel
   sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di
   riporto sottoposti a bonifica.