Articolo 5
     (Bonifica con misure di' sicurezza e ripristino ambientale)
1. Qualora  il  progetto  preliminare di cui all'articolo 10 dimostri
   che   i   valori  di  concentrazione  limite  accettabili  di  cui
   all'articolo  3,  comma 1, non possono essere raggiunti nonostante
   l'applicazione,  secondo  i  principi della normativa comunitaria,
   delle  migliori  tecnologie  disponibili  a costi sopportabili, il
   Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio
   di piu' comuni la Regione, puo' autorizzare interventi di bonifica
   e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano,
   comunque,  la  tutela  ambientale e sanitaria anche se i valori di
   concentrazione  residui  previsti  nel  sito risultano superiori a
   quelli  stabiliti  nell'Allegato  1. Tali valori di concentrazione
   residui  sono  determinati in base ad una ' metodologia di analisi
   di  rischio  riconosciuta a livello internazionale che assicuri il
   soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4.
2. Il   provvedimento  che  approva  il  progetto  ed  autorizza  gli
   interventi  di  bonifica e ripristino ambientale di cui al comma i
   deve stabilire le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e
   controllo  necessari ad impedire danni derivanti dall'inquinamento
   residuo  e  puo'  fissare  limitazioni  temporanee  o permanenti o
   particolari  modalita' per riutilizzo dell'area. Tali prescrizioni
   possono  comportare  variazioni  degli strumenti urbanistici e dei
   piani   territoriali  che  si  rendano  necessarie  per  garantire
   l'attuazione  delle  misure  di  sicurezza  e  delle limitazioni o
   modalita' d'uso dei sito, ferma restando la destinazione d'uso.
3 .Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o
   le  particolari modalita' previste per l'utilizzo dell'area devono
   risultare  dal  certificato  di  destinazione . urbanistica di cui
   all'articolo  18,  comma  2,  della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
   nonche'  dalla  cartografia  e  dalle norme tecniche di attuazione
   dello   strumento   urbanistico  generale  dei  Comune  ed  essere
   comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente.
4. Gli  interventi  di  bonifica con misure di sicurezza e ripristino
   ambientale  di  un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a
   tecniche  che  favoriscano  la riduzione: della movimentazione, il
   trattamento  nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e
   dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
 
          Nota all'art. 5:
           -L'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
          (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica -
          edilizia,   sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
          edilizie), e' il seguente:
            "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica  sia  in  forma
          privata,  aventi  ad oggetto trasferimento o costituzione o
          scioglimento della comunione di diritti  reali  relalivi  a
          terreni  sono  nulli  e  non  possono  essere stipulati ne'
          trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli  atti
          stessi  non  sia  allegato  il  certificato di destinazione
          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche
          riguardanti  l'area  interessata. Le disposizioni di cui al
          presente  comma  non  si   applicano   quando   i   terreni
          costituiscano  partinenze  di  edifici  censiti  nel  nuovo
          catasto edilizio urbano, purche' la superficie  complessiva
          dell'area  di  pertinenza  medesima  sia  inferiore a 5.000
          metri quadrati".