Articolo 5 (Bonifica con misure di' sicurezza e ripristino ambientale) 1. Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 10 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni la Regione, puo' autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una ' metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4. 2. Il provvedimento che approva il progetto ed autorizza gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma i deve stabilire le misure di sicurezza ed i piani di monitoraggio e controllo necessari ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo e puo' fissare limitazioni temporanee o permanenti o particolari modalita' per riutilizzo dell'area. Tali prescrizioni possono comportare variazioni degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali che si rendano necessarie per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza e delle limitazioni o modalita' d'uso dei sito, ferma restando la destinazione d'uso. 3 .Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalita' previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione . urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale dei Comune ed essere comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente. 4. Gli interventi di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione: della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
Nota all'art. 5: -L'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e' il seguente: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relalivi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano partinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".