Art. 10. 
                     (Fondo autonomo speciale). 
   1. Per la finalita' di cui all'articolo 7, comma 2,  e'  istituito
presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilita'  separata,
di seguito denominato "Fondo". 
   2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore,  che  dura  in
carica tre anni, composto dal presidente  e  dal  direttore  generale
dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, da un rappresentante del  Ministero  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da  un  rappresentante
del Ministero della sanita' e da sei rappresentanti  designati  dalle
organizzazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative  su
base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale. Il presidente e' eletto tra  i  membri  designati
dalle organizzazioni di categoria  per  un  massimo  di  due  mandati
consecutivi. 
   3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti: 
   a) avanza proposte in merito all'estensione  ed  al  miglioramento
delle prestazioni di cui all'articolo 9; 
   b) vigila  sull'afflusso  dei  contributi,  sull'erogazione  delle
prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo; 
   c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi  e
di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato e'  di
novanta  giorni  dalla  data  del  provvedimento  impugnato.  Decorsi
inutilmente  centoventi  giorni  dalla  data  di  presentazione   del
ricorso,  gli  interessati  hanno  facolta'  di   adire   l'autorita'
giudiziaria.  La   proposizione   dei   gravami   non   sospende   il
provvedimento; 
   d) assolve ad ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti. 
   4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo,  al  netto  degli
accantonamenti al fondo  di  riserva,  possono  essere  destinate  al
perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  5  dell'articolo  7
ovvero al miglioramento delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  9.
Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite  al  bilancio
dello Stato, per  essere  assegnate  agli  stati  di  previsione  dei
Ministeri competenti a perseguire le finalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne  informative  a
livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni  negli
ambienti di civile abitazione.